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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DI PORTA PIA, 121 00198 ROMA presso il difensore avv. PASSI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DINARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in FAX: presso il P.IVA_2 Pt_1 difensore avv. DINARELLI GIUSEPPE
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA RANIERI elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA MONTE POLLINO, 2 00141 ROMA presso il difensore avv. RODA RANIERI
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 19 Febbraio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dalla convenuta e dalla chiamata in causa . Controparte_1 Controparte_2
- considerato che ha invocato la condanna di al Parte_1 Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in , Via Francesco Cristofori 1, (di cui la medesima ricorrente è Pt_1
proprietaria), siccome abusivamente occupato dalla convenuta a partire dal mese di Febbraio 2017, data corrispondente all'ingresso dell'immobile a seguito di contratto di “affitto con riscatto” asseritamente stipulato con e (deceduto) che si dichiaravano proprietari Controparte_2 Persona_1
dell'immobile de quo.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa contestualmente Controparte_1
spiegando domanda riconvenzionale nei confronti di per le motivazioni di cui alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
[...]
Con Decreto in data 23.7.2024 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_2
che si costituiva argomentando come da memoria di costituzione.
In data 27.7.2023 si svolgeva l'incontro disposto dal Mediatore in merito alla procedura obbligatoria di mediazione correttamente esperita dall'Ater che dava esito negativo per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo della (cfr. verbale di incontro in atti). Tale condotta, in relazione alle tematiche CP_1
introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
inoltre, da tale condotta consegue la Controparte_1
pagina 2 di 6 condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, di al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 9.10.24, il Tribunale così argomentava:
“…omissis… Rilevato e Ritenuto:
a) che non vi sono dubbi in merito alla proprietà dell'immobile che, per come documentato in atti, appartiene all' ; Pt_1 Parte_1
b) che l'originaria assegnataria non risultando proprietaria, non poteva alienare l'immobile a terzi;
c) che nella scrittura privata sottoscritta in data 1.2.2017 tra , e Controparte_2 Persona_1
risulta evidente dal contenuto della scrittura medesima come i promissari alienanti Controparte_1
attribuissero a sé stessi la qualifica di “proprietari” dell'immobile de quo, e la loro intenzione altrettanto evidente di venderlo alla così inducendola in errore in ordine all'effettiva titolarità del bene CP_1
immobile;
d) che la promissaria acquirente avrebbe dovuto accertarsi, semplicemente accedendo ai registri immobiliari, della effettiva titolarità del bene;
e) che oltretutto la non ha partecipato, risultando irreperibile, alla mediazione correttamente CP_1
esperita dall'Ater, così ostacolando la possibilità di addivenire ad un bonario componimento della controversia;
f) che nella fattispecie deve esclusivamente verificarsi l'effettiva titolarità dell ad ottenere il Pt_1
rilascio dell'immobile di cui si asserisce l'abusiva occupazione;
g) che i rapporti tra promissario acquirente e promissario alienante potranno essere oggetto di definizione in separata sede;
h) che ogni altra questione deve ritenersi assorbita e che la causa appare matura per la decisione:
P.Q.M.
Fissa, per discussione, l'udienza del … omissis…”
pagina 3 di 6 Osserva il Tribunale:
a) che non sono sopravvenuti elementi tali da confutare le argomentazioni di cui all'Ordinanza sopra trascritta le cui motivazioni fanno parte integrante della presente Sentenza;
b) che non vi sono dubbi in merito alla detenzione, da parte della dell'immobile di CP_1
proprietà avendo la stessa giustificatone il possesso in relazione ai rapporti intercorsi con Pt_1
e , presunti promissari alienanti del bene in questione;
Controparte_2 Persona_1
c) che il procedimento penale incardinato nei confronti dei presunti promissari alienanti è stato definito con richiesta di archiviazione;
d) che l'Ater, dapprima con raccomandata A.R. inviata in data 24.11.2022 e successivamente, attraverso l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, ha posto in essere ogni iniziativa al fine di interloquire, senza esito, in merito ai fatti di causa;
e) che la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro organizzato dal mediatore appalesa la pretestuosità e strumentalità della condotta posta in essere dalla CP_1
f) che nessun altro elemento è emerso in favore della resistente anche in relazione alle domande dalla medesima formulata nei confronti della CP_2
Tutto ciò premesso, rilevato che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà della sull'immobile de quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le Parte_1
circostanze dedotte dalla ricorrente nel ricorso e che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalla ricorrente e delle argomentazioni sopra evidenziate nonché in considerazione della mancata partecipazione alla mediazione da parte della resistente che manifesta disinteresse per le sorti della causa, la domanda deve trovare accoglimento e la deve essere condannata al rilascio immediato (e comunque CP_1
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di Parte_1
, dell'immobile de quo libero da persone e cose;
viceversa, la domanda della nei confronti
[...] CP_1
della deve essere respinta per carenza di elementi probatori utili come già sopra argomentato. CP_2
pagina 4 di 6 La ricorrente ha inoltre richiesto il riconoscimento di una indennità di occupazione pari ad euro
750,00 per ogni mese in cui la resistente ha detenuto illegittimamente l'immobile a partire dal mese di
Febbraio 2019; ritiene congrua il Tribunale, in relazione alla tipologia dell'immobile e alla zona presa in considerazione, la somma di euro 750,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a partire dal
27.7.2023, giorno in cui la resistente non si è presentata all'incontro disposto dal mediatore non avendo parte ricorrente allegato documentazione utile a poter determinare un momento antecedente rispetto a quello indicato;
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...]
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla Controparte_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di , dell'immobile sito in Parte_1
, Via Francesco Cristofori 1, libero da persone e cose;
Pt_1
- Condanna alla refusione, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 750,00 mensili a decorrere dal giorno 27.7.2023 e fino alla data di effettivo rilascio;
- Condanna al rimborso, in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle Controparte_2
spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto in relazione a ciascuna parte costituita e, quanto alla in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario. CP_2
pagina 5 di 6 - Condanna ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento CP_1 Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 19 Febbraio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DI PORTA PIA, 121 00198 ROMA presso il difensore avv. PASSI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DINARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in FAX: presso il P.IVA_2 Pt_1 difensore avv. DINARELLI GIUSEPPE
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA RANIERI elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA MONTE POLLINO, 2 00141 ROMA presso il difensore avv. RODA RANIERI
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 19 Febbraio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dalla convenuta e dalla chiamata in causa . Controparte_1 Controparte_2
- considerato che ha invocato la condanna di al Parte_1 Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in , Via Francesco Cristofori 1, (di cui la medesima ricorrente è Pt_1
proprietaria), siccome abusivamente occupato dalla convenuta a partire dal mese di Febbraio 2017, data corrispondente all'ingresso dell'immobile a seguito di contratto di “affitto con riscatto” asseritamente stipulato con e (deceduto) che si dichiaravano proprietari Controparte_2 Persona_1
dell'immobile de quo.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa contestualmente Controparte_1
spiegando domanda riconvenzionale nei confronti di per le motivazioni di cui alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
[...]
Con Decreto in data 23.7.2024 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_2
che si costituiva argomentando come da memoria di costituzione.
In data 27.7.2023 si svolgeva l'incontro disposto dal Mediatore in merito alla procedura obbligatoria di mediazione correttamente esperita dall'Ater che dava esito negativo per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo della (cfr. verbale di incontro in atti). Tale condotta, in relazione alle tematiche CP_1
introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
inoltre, da tale condotta consegue la Controparte_1
pagina 2 di 6 condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, di al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 9.10.24, il Tribunale così argomentava:
“…omissis… Rilevato e Ritenuto:
a) che non vi sono dubbi in merito alla proprietà dell'immobile che, per come documentato in atti, appartiene all' ; Pt_1 Parte_1
b) che l'originaria assegnataria non risultando proprietaria, non poteva alienare l'immobile a terzi;
c) che nella scrittura privata sottoscritta in data 1.2.2017 tra , e Controparte_2 Persona_1
risulta evidente dal contenuto della scrittura medesima come i promissari alienanti Controparte_1
attribuissero a sé stessi la qualifica di “proprietari” dell'immobile de quo, e la loro intenzione altrettanto evidente di venderlo alla così inducendola in errore in ordine all'effettiva titolarità del bene CP_1
immobile;
d) che la promissaria acquirente avrebbe dovuto accertarsi, semplicemente accedendo ai registri immobiliari, della effettiva titolarità del bene;
e) che oltretutto la non ha partecipato, risultando irreperibile, alla mediazione correttamente CP_1
esperita dall'Ater, così ostacolando la possibilità di addivenire ad un bonario componimento della controversia;
f) che nella fattispecie deve esclusivamente verificarsi l'effettiva titolarità dell ad ottenere il Pt_1
rilascio dell'immobile di cui si asserisce l'abusiva occupazione;
g) che i rapporti tra promissario acquirente e promissario alienante potranno essere oggetto di definizione in separata sede;
h) che ogni altra questione deve ritenersi assorbita e che la causa appare matura per la decisione:
P.Q.M.
Fissa, per discussione, l'udienza del … omissis…”
pagina 3 di 6 Osserva il Tribunale:
a) che non sono sopravvenuti elementi tali da confutare le argomentazioni di cui all'Ordinanza sopra trascritta le cui motivazioni fanno parte integrante della presente Sentenza;
b) che non vi sono dubbi in merito alla detenzione, da parte della dell'immobile di CP_1
proprietà avendo la stessa giustificatone il possesso in relazione ai rapporti intercorsi con Pt_1
e , presunti promissari alienanti del bene in questione;
Controparte_2 Persona_1
c) che il procedimento penale incardinato nei confronti dei presunti promissari alienanti è stato definito con richiesta di archiviazione;
d) che l'Ater, dapprima con raccomandata A.R. inviata in data 24.11.2022 e successivamente, attraverso l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, ha posto in essere ogni iniziativa al fine di interloquire, senza esito, in merito ai fatti di causa;
e) che la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro organizzato dal mediatore appalesa la pretestuosità e strumentalità della condotta posta in essere dalla CP_1
f) che nessun altro elemento è emerso in favore della resistente anche in relazione alle domande dalla medesima formulata nei confronti della CP_2
Tutto ciò premesso, rilevato che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà della sull'immobile de quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le Parte_1
circostanze dedotte dalla ricorrente nel ricorso e che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalla ricorrente e delle argomentazioni sopra evidenziate nonché in considerazione della mancata partecipazione alla mediazione da parte della resistente che manifesta disinteresse per le sorti della causa, la domanda deve trovare accoglimento e la deve essere condannata al rilascio immediato (e comunque CP_1
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di Parte_1
, dell'immobile de quo libero da persone e cose;
viceversa, la domanda della nei confronti
[...] CP_1
della deve essere respinta per carenza di elementi probatori utili come già sopra argomentato. CP_2
pagina 4 di 6 La ricorrente ha inoltre richiesto il riconoscimento di una indennità di occupazione pari ad euro
750,00 per ogni mese in cui la resistente ha detenuto illegittimamente l'immobile a partire dal mese di
Febbraio 2019; ritiene congrua il Tribunale, in relazione alla tipologia dell'immobile e alla zona presa in considerazione, la somma di euro 750,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a partire dal
27.7.2023, giorno in cui la resistente non si è presentata all'incontro disposto dal mediatore non avendo parte ricorrente allegato documentazione utile a poter determinare un momento antecedente rispetto a quello indicato;
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...]
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla Controparte_1
pubblicazione della presente Sentenza), in favore di , dell'immobile sito in Parte_1
, Via Francesco Cristofori 1, libero da persone e cose;
Pt_1
- Condanna alla refusione, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 750,00 mensili a decorrere dal giorno 27.7.2023 e fino alla data di effettivo rilascio;
- Condanna al rimborso, in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle Controparte_2
spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto in relazione a ciascuna parte costituita e, quanto alla in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario. CP_2
pagina 5 di 6 - Condanna ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento CP_1 Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 19 Febbraio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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