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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10174/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi Controparte_2 giornalieri rispettivamente pari a 15, 92, 52 e 52; nonché per la condanna dell' resistente alla CP_3 pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
2 Le dichiarazioni di sono del tutto inattendibili, avendo la teste riferito: “A.D.R. io e la Tes_1 ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora nel 2019, preciso che io ho lavorato dal CP_2
2015 al 2020; con la ricorrente abbiamo lavorato insieme d'estate, non ricordo in quali mesi”, mentre la ricorrente deduce di avere lavorato nel 2019 da febbraio ad aprile.
Le dichiarazioni di sono del tutto incerte quanto al nome dell'azienda e l'identità Tes_2 del datore di lavoro, avendo la teste riferito: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per
l'azienda AE e ET … A.D.R. le disposizioni ci venivano date da un signore, , Persona_1 non so se fosse lui il titolare dell'azienda, forse era la signora la titolare, con lei ho parlato CP_2 tante volte, ho sentito dire che era il fattore…; in ogni caso, con riferimento alla Persona_1 posizione della ricorrente, esse coprono solo un anno e in modo molto generico, avendo la teste riferito: “io ho lavorato dal 2015 al 2020, mi ricordo che la ricorrente ha lavorato in un anno, 2019 se non sbaglio, in primavera, negli altri anni io personalmente non l'ho vista”.
Altrettanto generiche dal punto di vista temporale le dichiarazioni di , il quale Parte_2 ha riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora dal 2018 al 2020, CP_2 preciso che io ho lavorato per la signora dal 2016 al 2022; ricordo che quando abbiamo CP_2 lavorato insieme era inverno e anche primavera, ma non ricordo i mesi esatti”.
Identico discorso vale per le dichiarazioni di (la quale ha riferito: “A.D.R. io Testimone_3
e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda prima della pandemia, se non CP_2 sbaglio nel 2017 e nel 2018, mi sembra a fine a anno, da ottobre in poi”) e di (la Testimone_4 quale ha riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda nel 2017 e CP_2
2018 a fine anno, da ottobre a dicembre”); tali periodi non coincidono peraltro con quelli indicati nel verbale ispettivo, in quanto avrebbe lavorato da settembre a dicembre Testimone_3 nel 2017 e nel 2018, mentre avrebbe lavorato da luglio a dicembre sia nel 2017 Testimone_4 che nel 2018 (periodo che coincide con quello indicato in ricorso per il 2018).
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità dei testi, si deve rilevare che dal verbale del 05.05.2023
(pagg. 36-39) risulta che e rientravano nell'elenco dei n. Parte_2 Testimone_3
97 lavoratori indicati presenti nel LUL in data 25.07.2023, ma non furono trovati sui terreni dagli ispettori nel corso del sopralluogo effettuato in pari data (nel quale ne furono trovati solo 10).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10174/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi Controparte_2 giornalieri rispettivamente pari a 15, 92, 52 e 52; nonché per la condanna dell' resistente alla CP_3 pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
2 Le dichiarazioni di sono del tutto inattendibili, avendo la teste riferito: “A.D.R. io e la Tes_1 ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora nel 2019, preciso che io ho lavorato dal CP_2
2015 al 2020; con la ricorrente abbiamo lavorato insieme d'estate, non ricordo in quali mesi”, mentre la ricorrente deduce di avere lavorato nel 2019 da febbraio ad aprile.
Le dichiarazioni di sono del tutto incerte quanto al nome dell'azienda e l'identità Tes_2 del datore di lavoro, avendo la teste riferito: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per
l'azienda AE e ET … A.D.R. le disposizioni ci venivano date da un signore, , Persona_1 non so se fosse lui il titolare dell'azienda, forse era la signora la titolare, con lei ho parlato CP_2 tante volte, ho sentito dire che era il fattore…; in ogni caso, con riferimento alla Persona_1 posizione della ricorrente, esse coprono solo un anno e in modo molto generico, avendo la teste riferito: “io ho lavorato dal 2015 al 2020, mi ricordo che la ricorrente ha lavorato in un anno, 2019 se non sbaglio, in primavera, negli altri anni io personalmente non l'ho vista”.
Altrettanto generiche dal punto di vista temporale le dichiarazioni di , il quale Parte_2 ha riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora dal 2018 al 2020, CP_2 preciso che io ho lavorato per la signora dal 2016 al 2022; ricordo che quando abbiamo CP_2 lavorato insieme era inverno e anche primavera, ma non ricordo i mesi esatti”.
Identico discorso vale per le dichiarazioni di (la quale ha riferito: “A.D.R. io Testimone_3
e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda prima della pandemia, se non CP_2 sbaglio nel 2017 e nel 2018, mi sembra a fine a anno, da ottobre in poi”) e di (la Testimone_4 quale ha riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda nel 2017 e CP_2
2018 a fine anno, da ottobre a dicembre”); tali periodi non coincidono peraltro con quelli indicati nel verbale ispettivo, in quanto avrebbe lavorato da settembre a dicembre Testimone_3 nel 2017 e nel 2018, mentre avrebbe lavorato da luglio a dicembre sia nel 2017 Testimone_4 che nel 2018 (periodo che coincide con quello indicato in ricorso per il 2018).
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità dei testi, si deve rilevare che dal verbale del 05.05.2023
(pagg. 36-39) risulta che e rientravano nell'elenco dei n. Parte_2 Testimone_3
97 lavoratori indicati presenti nel LUL in data 25.07.2023, ma non furono trovati sui terreni dagli ispettori nel corso del sopralluogo effettuato in pari data (nel quale ne furono trovati solo 10).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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