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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3861/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 12/04/1980, residente in [...];
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi n. 115 presso lo studio dell'Avv. MARANGON GIULIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione (darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti
e non necessitano di reciproci contributi al mantenimento e che hanno già regolato in separata sede le questioni di carattere patrimoniale)”;
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 08/08/2015 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 12) e si sono separati poi con sentenza n. 112/24 del 19/24.9.2024, passata in giudicato;
dalla loro unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 01/08/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento;
il ricorso indica compiutamente, tra l'altro, le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08/08/2015 in Cormons con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
2 Cormons (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 12), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cormons per provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3861/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 12/04/1980, residente in [...];
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi n. 115 presso lo studio dell'Avv. MARANGON GIULIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione (darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti
e non necessitano di reciproci contributi al mantenimento e che hanno già regolato in separata sede le questioni di carattere patrimoniale)”;
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 08/08/2015 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 12) e si sono separati poi con sentenza n. 112/24 del 19/24.9.2024, passata in giudicato;
dalla loro unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 01/08/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento;
il ricorso indica compiutamente, tra l'altro, le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08/08/2015 in Cormons con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
2 Cormons (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 12), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cormons per provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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