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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3317/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 30.12.2024
DA
DA Parte_1
con il proc. e dom. avv. Hajrije Fetahu
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Sebastiana Antoci
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di San
Pietro al Natisone (UD) il 24.6.2005 con;
che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1
(1.5.2006), maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2
(3.3.2013), minorenne con grave disturbo dell'apprendimento e beneficiaria di una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito ed alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma contestando la domanda di addebito ed ha chiesto altre e diverse condizioni economiche.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza del 1.4.2025, il giudice ha formulato ai coniugi una proposta conciliativa che la ricorrente ha immediatamente accettato, mentre il resistente si è riservato di discuterne con il proprio difensore, non comparso personalmente in udienza. Entrambe le parti hanno inoltre chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
che contrassero matrimonio civile in Comune di San Pietro al Natisone Controparte_2
(UD) il 24.6.2005;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 2, parte prima, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005; 3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 3.4.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini