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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4752 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GANDOLFI GLENDA
e
SE AD (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato GANDINI ELISA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 23/06/2025 e SE Parte_1
AD hanno proposto domanda contestuale di separazione e cessazione pagina 1 di 3 degli effetti civili del loro matrimonio, unione celebrata a MEDESANO (PR) in data 22/04/2017.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate con alcune modifiche in esse contenute;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a Parte_1
NO (VA) il 27/02/1974) e SE AD (nata a [...] il [...]) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giudizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate in data 12/09/2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
NO (VA) il 27/02/1974) e SE AD (nata a [...]
(PR) il 20/10/1984) che hanno contratto matrimonio in data 22/04/2017 a
MEDESANO (PR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di MEDESANO, atto n. 2 – Parte II– serie A, Anno 2017;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni pagina 2 di 3 concordate dalle parti di cui alle note scritte depositate in data 12/09/2025, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MEDESANO (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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