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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5743 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Barresi, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliata
E nato a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cinà, presso il cui studio a Palermo, via Carducci
n. 2, è elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 09/06/2006 alle condizioni del concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3725/2019 emesso da questo Tribunale il 13-27/09/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 11/12/2024, a cui si rimanda integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato l'affidamento congiunto dei tre figli (nato il [...]), _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), con dimora prevalente presso la Per_2 Per_3
madre e diritto di visita da parte del padre nonché la previsione di un contributo economico paterno di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale, e con percezione dell'intero Assegno unico da parte della madre.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole (va evidenziato che il figlio ha raggiunto la maggiore età, sicché nessun affidamento _1 va previsto).all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/06/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e nato a [...] in data [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data C.F._2
11/12/2024.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5743 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Barresi, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliata
E nato a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cinà, presso il cui studio a Palermo, via Carducci
n. 2, è elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 09/06/2006 alle condizioni del concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3725/2019 emesso da questo Tribunale il 13-27/09/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 11/12/2024, a cui si rimanda integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato l'affidamento congiunto dei tre figli (nato il [...]), _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), con dimora prevalente presso la Per_2 Per_3
madre e diritto di visita da parte del padre nonché la previsione di un contributo economico paterno di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale, e con percezione dell'intero Assegno unico da parte della madre.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole (va evidenziato che il figlio ha raggiunto la maggiore età, sicché nessun affidamento _1 va previsto).all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/06/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e nato a [...] in data [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data C.F._2
11/12/2024.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2