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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirandola - Piazza Della Repubblica 41036 Mirandola MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava quattro avvisi di accertamento IMU anni d'imposta 2015 2016 2017 2018 deducendo che gli stessi non erano stati tempestivamente notificati, che il Comune di Mirandola era perciò decaduto e che gli avvisi erano comunque invalidi per difetto di sottoscrizione e comunque di delega.
Il Comune resisteva con controdeduzioni.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Seppur vero che la notifica cosiddetta diretta può essere eseguita anche nei confronti di un contribuente residente all'estero (Cass. sez. trib. n. 22838 del 2025), è anche vero che agli atti manca la prova del ricevimento della notifica degli avvisi che l'ente allega essere avvenuta nel 2020.
3. A riguardo, la distinta meccanica delle Poste prodotta dall'ufficio non costituisce valida prova della consegna;
occorre che la consegna risulti dall'avviso di ricevimento.
4. Gli avvisi di accertamento notificati nel 2025 sono perciò tardivi, il Comune era decaduto dal termine quinquennale.
5. Assorbite le altre questioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Mirandola a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 700,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovute.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mirandola - Piazza Della Repubblica 41036 Mirandola MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava quattro avvisi di accertamento IMU anni d'imposta 2015 2016 2017 2018 deducendo che gli stessi non erano stati tempestivamente notificati, che il Comune di Mirandola era perciò decaduto e che gli avvisi erano comunque invalidi per difetto di sottoscrizione e comunque di delega.
Il Comune resisteva con controdeduzioni.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Seppur vero che la notifica cosiddetta diretta può essere eseguita anche nei confronti di un contribuente residente all'estero (Cass. sez. trib. n. 22838 del 2025), è anche vero che agli atti manca la prova del ricevimento della notifica degli avvisi che l'ente allega essere avvenuta nel 2020.
3. A riguardo, la distinta meccanica delle Poste prodotta dall'ufficio non costituisce valida prova della consegna;
occorre che la consegna risulti dall'avviso di ricevimento.
4. Gli avvisi di accertamento notificati nel 2025 sono perciò tardivi, il Comune era decaduto dal termine quinquennale.
5. Assorbite le altre questioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Mirandola a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 700,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovute.