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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10876/24 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SS Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10876/24 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Pascale De Falco Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. Martina Boato Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 12/12/2024
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/10/1997, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Mirano al n. 60, Parte II, Serie A, anno 1997, e sono comparse avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale e si sono separate come da sentenza n. 2539/15 di questo Tribunale del 13/08/2015.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
celebrato a Mirano (VE), in data 11.10.1997; Controparte_1
2. revocare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento disposto a favore della Sig.ra Controparte_1
nella misura di € 200,00= mensili in sede di separazione giudiziale;
3. revocare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione giudiziale a favore del figlio SS di € 400,00= e/o comunque ridurlo ad € 200,00= mensili, disponendo, altresì, che il pagamento venga effettuato direttamente dal ricorrente a favore di SS;
4. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Mirano (VE), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge n°898/1970;
5. ordinare il reciproco consenso delle parti all'espatrio;
6. con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., che si chiede sin d'ora vengano distratte a favore del procuratore antistatario”
Si è costituita la resistente che ha chiesto:
“- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in 11.10.1997 in Mirano (Ve) tra
i signori e e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno Parte_1 Controparte_1
1997 parte II serie A n. 60;
- Stabilire l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio
SS, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 mensili,
- Stabilire che ciascuno dei genitori debba concorrere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio per la quota del 50% ciascuno secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Stabilire l'obbligo del sig. di corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma mensile non inferiore ad € Parte_1
400,00, oltre a rivalutazione istat;
”.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 12 dicembre 2024 le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Il sig. continuerà a corrispondere per il mantenimento del figlio quanto già stabilito nella sentenza di separazione Parte_1
n. 2539/2015 di questo Tribunale fine a che SS non troverà un lavoro;
Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di €150,00 mensili;
spese di lite compensate.” CP_1 Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 12 dicembre 2024.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/10/1997 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Mirano Parte_1 Controparte_1
al n. 60, Parte II, serie A dell'anno 1997.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto, al suo passaggio in giudicato.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente ed estensore
dott. SS Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10876/24 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SS Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10876/24 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Pascale De Falco Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. Martina Boato Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 12/12/2024
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/10/1997, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Mirano al n. 60, Parte II, Serie A, anno 1997, e sono comparse avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale e si sono separate come da sentenza n. 2539/15 di questo Tribunale del 13/08/2015.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
celebrato a Mirano (VE), in data 11.10.1997; Controparte_1
2. revocare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento disposto a favore della Sig.ra Controparte_1
nella misura di € 200,00= mensili in sede di separazione giudiziale;
3. revocare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione giudiziale a favore del figlio SS di € 400,00= e/o comunque ridurlo ad € 200,00= mensili, disponendo, altresì, che il pagamento venga effettuato direttamente dal ricorrente a favore di SS;
4. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Mirano (VE), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge n°898/1970;
5. ordinare il reciproco consenso delle parti all'espatrio;
6. con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., che si chiede sin d'ora vengano distratte a favore del procuratore antistatario”
Si è costituita la resistente che ha chiesto:
“- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in 11.10.1997 in Mirano (Ve) tra
i signori e e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno Parte_1 Controparte_1
1997 parte II serie A n. 60;
- Stabilire l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio
SS, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 mensili,
- Stabilire che ciascuno dei genitori debba concorrere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio per la quota del 50% ciascuno secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Stabilire l'obbligo del sig. di corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma mensile non inferiore ad € Parte_1
400,00, oltre a rivalutazione istat;
”.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 12 dicembre 2024 le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Il sig. continuerà a corrispondere per il mantenimento del figlio quanto già stabilito nella sentenza di separazione Parte_1
n. 2539/2015 di questo Tribunale fine a che SS non troverà un lavoro;
Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di €150,00 mensili;
spese di lite compensate.” CP_1 Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 12 dicembre 2024.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/10/1997 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Mirano Parte_1 Controparte_1
al n. 60, Parte II, serie A dell'anno 1997.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto, al suo passaggio in giudicato.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente ed estensore
dott. SS Cabianca