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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3220/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 2.12.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gucciardo,
ATTORE
e
(c.f. nata a [...] il [...], ivi residente RO C.F._2
nel corso Vittorio Veneto snc, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Danile.
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da atto di citazione: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
ritenere e dichiarare che la sig.ra , quale assegnataria sin RO
dall'11/04/2014 della casa coniugale, sita in Camastra, c.da Roccalicata, di proprietà
dell'attore, è responsabile dei danni subiti e/o provocati all'immobile per mancata custodia
e manutenzione.
1 Conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di € 24.725,70= di cui
21.725,70= per mancata custodia e manutenzione dell'immobile come da specifica indicata in parte motiva ed € 3.000,00=, liquidata equitativamente, per le riparazioni straordinarie
necessarie, quale conseguenza all'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione,
il cui costo nel suo totale è di € 14.926,88=, e comunque in quella maggiore o minore somma
che sarà determinata a seguito di ctu, che sin da adesso si chiede”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “1) ritenere e dichiarare
improcedibile la citazione per violazione dell'art. 3 del d.l. 132/2014, non avendo attivato la negoziazione assistita;
2) rigettare la citazione per i motivi suesposti e per l'effetto ritenere e
dire che la convenuta non ha cagionato alcun danno all'immobile per RO
omessa custodia e omessa manutenzione ordinaria e straordinaria”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di € RO
24.725,70 per non avere custodito e manutenuto l'immobile nel quale era stata immessa in possesso. A fondamento delle proprie difese, precisava che con sentenza n. 551/2013,
il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, odierne parti, rigettando la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta . Deduceva che l'immobile, sito in Camastra nella contrada RO
Roccalicata, censito al catasto al foglio 9, particella 261, era di proprietà esclusiva dello stesso . A seguito di impugnazione proposta dalla convenuta, la Parte_1
Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1113/2014, aveva accolto la richiesta di assegnazione della casa coniugale in suo favore. In ultimo, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 97/2020 di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale a . Indi, l'attore, rientrato RO
nel possesso della casa coniugale, affermava di averla ritrovata vandalizzata e devastata.
2 Tali danni, a suo dire, sono dovuti all'incuria della convenuta la quale ha omesso di manutenere l'immobile durante il periodo in cui l'aveva posseduta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda RO
attorea perché infondata in fatto e diritto. A fondamento delle proprie difese, precisava di essere stata immessa nel possesso dell'immobile il 16.3.2015 – in esito al terzo accesso effettuato dall'Ufficiale Giudiziario – ma di non aver mai potuto godere della casa familiare giacché priva di tutti quei beni necessari al vivere quotidiano, oltre che in condizioni di assoluto degrado. Del che, la convenuta si era trovata costretta a trasferirsi per vivere – unitamente al figlio minore – nella casa della propria madre. In ogni caso, deduceva di non essere destinataria di alcun obbligo di custodia in quanto, non essendo stata messa in condizione di utilizzare l'immobile, non ne era mai entrata nella disponibilità materiale né
sotto il suo controllo. Pertanto, il diritto di abitazione ex art. 337 sexies c.c. si era estinto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito dello scambio degli ultimi scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento.
La vicenda trae origine da un separato e autonomo giudizio di separazione personale dei coniugi, con successiva causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
incoato presso il Tribunale di Agrigento tra le odierne parti in causa. L'immobile di cui l'attore chiede i danni – in questo giudizio – è stato, invero, casa coniugale di _1
e , i quali ivi avevano vissuto unitamente al figlio minore. Con
[...] Parte_1
sentenza n. 1113/2014, la Corte d'Appello di Palermo aveva assegnato tale immobile alla convenuta (in parziale accoglimento dell'appello da questa presentato). L'abitazione in quel momento era abitata dall'attore (unitamente alla compagna ), il quale Persona_1
tuttavia non si conformava alle prescrizioni contenute in sentenza e, pertanto, non rilasciava spontaneamente l'immobile. Indi, la convenuta gli notificava, in data 17.2.2015,
atto di precetto, anch'esso rimasto inadempiuto. Conseguentemente, il rilascio dell'immobile era avvenuto tramite Ufficiale Giudiziario, il quale – al terzo accesso,
3 avvenuto il 16.3.2015 – aveva immesso nel possesso dell'appartamento la convenuta
. RO
Dal compendio probatorio è emerso che la casa coniugale si trovava già in stato di degrado prima che la convenuta ne acquistasse il possesso. Invero, le fotografie allegate al verbale di immissione in possesso mostrano ammaloramenti alle pareti e ai soffitti dovuti a profonde crepe con conseguente caduta di una piccola parte di intonaco sui pavimenti nonché il quadro elettrico scoperto. Tale stato di cose induceva la convenuta a non trasferire la propria abitazione nell'immobile assegnatole pur essendone stata immessa nel possesso. Nondimeno, la convenuta non ha rifiutato – a cagione dello stato di trascuratezza in cui già si trovata il bene – l'immissione in possesso e, pertanto, il bene è entrato nella sua sfera di disponibilità materiale a giuridica. Da ciò discende che con RO
il verbale di immissione in possesso del 16.3.2015, avendo acquistato il possesso del bene,
ha anche acquistato il relativo onere di manutenere e custodire la cosa nei limiti dello stato in cui si trovava;
tale onere è cessato solo in seguito all'emissione della sentenza n.
97/2020 con cui il Tribunale di Agrigento, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta.
Invero, è emerso che la casa coniugale durante il periodo di assegnazione in favore di ha riportato danni – successivi a quelli preesistenti – che hanno RO
notevolmente peggiorato lo stato dell'immobile. La stessa convenuta, infatti, con denuncia del 28.10.2017, sporta oralmente innanzi ai Carabinieri, ha affermato di essersi recata, in data 27.10.2017, presso l'immobile “come faccio di solito” e di aver constatato di avere subito un furto a opera di ignoti avente ad oggetto 5 ante in alluminio per porte e 3 ante per finestra nonché danneggiamenti ai bagni. Precisava di non abitare nell'appartamento e che era in disuso. Successivamente, in data 25.1.2018, sporgeva una RO
seconda denuncia per avere subito un ulteriore furto avente ad oggetto delle grate di ferro,
tutti gli infissi dell'appartamento e i termosifoni. In ultimo, con attestazione incendio del
5.2.2021, la Polizia Municipale del comune di Camastra avvisava la convenuta di un
4 incendio avvenuto il 10.6.2019, che si era propagato nella casa coniugale. I danni denunciati dalla convenuta trovano riscontro visivo nelle fotografie allegate dall'attore nell'atto introduttivo.
Indi, risulta provato che durante il possesso di si sono verificati RO
danni ulteriori rispetto a quelli preesistenti e attestati al momento dell'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario nell'anno 2015. In particolare, i maggiori danni imputabili alla convenuta consistono nella totale inagibilità del vano bagno per essere i sanitari distrutti, nella totale mancanza di infissi, nel peggioramento del giardino esterno nonché nell'ammaloramento cagionato dalle fiamme alla vasca in pvc da 5000 litri posizionata nel giardino e rottura della grondaia. Tali danni sono imputabili alla convenuta in quanto, con l'immissione nel possesso, il bene immobile è entrato nella sua materiale e giuridica disponibilità sicché
sussistevano in suo capo obblighi di custodia e vigilanza della cosa. La circostanza che la convenuta non abbia mai abitato nell'appartamento non fa venire meno il possesso in suo favore né i preesistenti danni possono esimerla dagli obblighi di custodia finalizzati al mantenimento dello status nel quale costei aveva trovato la casa al momento dell'immissione in possesso. In assenza di rinuncia e restituzione del bene al proprietario
, sulla convenuta gravava un obbligo di informazione nei confronti Parte_1
dell'attore sullo stato dell'immobile affinché insieme si potessero attivare per manutenere il bene nonché di custodia del bene. L'inadempimento di tali obblighi ha esposto l'immobile a furti e danneggiamenti che avrebbero potuto essere evitati se la convenuta avesse vigilato con la dovuta diligenza sulla cosa.
Alla luce delle considerazioni svolte, deriva che l'attore ha Parte_1
diritto al risarcimento dei maggiori danni occorsi all'immobile di sua esclusiva proprietà,
durante il periodo di assegnazione quale casa familiare in favore della convenuta _1
. Tenuto conto quindi delle voci di costo quantificate nella relazione tecnica di
[...]
parte, si ritiene provato l'ammontare pari a € 17.381,19; su tale somma dovrà calcolarsi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, a decorrere da ottobre 2017
5 (data in cui la convenuta ha avuto contezza dei danni occorsi), così come gli interessi legali,
al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., parimenti decorrenti da ottobre 2017 sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, vengono compensate per la metà in ragione della preesistenza di danni tali da rendere semi inabitabile la casa familiare e per l'altro 50% seguono la soccombenza e vengono liquidate,
come in dispositivo, secondo i valori minimi, alla luce dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) accerta la responsabilità della convenuta per i danni occorsi RO
all'immobile, assegnatole quale casa coniugale, durante il suo possesso derivanti dall'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di custodia a suo carico;
2) per l'effetto condanna la convenuta a a pagare a favore dell'attore RO
, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 17.381,19, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi, al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c.,
con decorrenza da ottobre 2017 al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite nella misura RO
del 50% all'attore , 50% che si liquida in € 132 per spese Parte_1
esenti ed € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4) compensa per il restante 50% le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 24.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 2.12.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gucciardo,
ATTORE
e
(c.f. nata a [...] il [...], ivi residente RO C.F._2
nel corso Vittorio Veneto snc, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Danile.
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da atto di citazione: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
ritenere e dichiarare che la sig.ra , quale assegnataria sin RO
dall'11/04/2014 della casa coniugale, sita in Camastra, c.da Roccalicata, di proprietà
dell'attore, è responsabile dei danni subiti e/o provocati all'immobile per mancata custodia
e manutenzione.
1 Conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di € 24.725,70= di cui
21.725,70= per mancata custodia e manutenzione dell'immobile come da specifica indicata in parte motiva ed € 3.000,00=, liquidata equitativamente, per le riparazioni straordinarie
necessarie, quale conseguenza all'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione,
il cui costo nel suo totale è di € 14.926,88=, e comunque in quella maggiore o minore somma
che sarà determinata a seguito di ctu, che sin da adesso si chiede”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “1) ritenere e dichiarare
improcedibile la citazione per violazione dell'art. 3 del d.l. 132/2014, non avendo attivato la negoziazione assistita;
2) rigettare la citazione per i motivi suesposti e per l'effetto ritenere e
dire che la convenuta non ha cagionato alcun danno all'immobile per RO
omessa custodia e omessa manutenzione ordinaria e straordinaria”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di € RO
24.725,70 per non avere custodito e manutenuto l'immobile nel quale era stata immessa in possesso. A fondamento delle proprie difese, precisava che con sentenza n. 551/2013,
il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, odierne parti, rigettando la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta . Deduceva che l'immobile, sito in Camastra nella contrada RO
Roccalicata, censito al catasto al foglio 9, particella 261, era di proprietà esclusiva dello stesso . A seguito di impugnazione proposta dalla convenuta, la Parte_1
Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1113/2014, aveva accolto la richiesta di assegnazione della casa coniugale in suo favore. In ultimo, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 97/2020 di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale a . Indi, l'attore, rientrato RO
nel possesso della casa coniugale, affermava di averla ritrovata vandalizzata e devastata.
2 Tali danni, a suo dire, sono dovuti all'incuria della convenuta la quale ha omesso di manutenere l'immobile durante il periodo in cui l'aveva posseduta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda RO
attorea perché infondata in fatto e diritto. A fondamento delle proprie difese, precisava di essere stata immessa nel possesso dell'immobile il 16.3.2015 – in esito al terzo accesso effettuato dall'Ufficiale Giudiziario – ma di non aver mai potuto godere della casa familiare giacché priva di tutti quei beni necessari al vivere quotidiano, oltre che in condizioni di assoluto degrado. Del che, la convenuta si era trovata costretta a trasferirsi per vivere – unitamente al figlio minore – nella casa della propria madre. In ogni caso, deduceva di non essere destinataria di alcun obbligo di custodia in quanto, non essendo stata messa in condizione di utilizzare l'immobile, non ne era mai entrata nella disponibilità materiale né
sotto il suo controllo. Pertanto, il diritto di abitazione ex art. 337 sexies c.c. si era estinto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito dello scambio degli ultimi scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento.
La vicenda trae origine da un separato e autonomo giudizio di separazione personale dei coniugi, con successiva causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
incoato presso il Tribunale di Agrigento tra le odierne parti in causa. L'immobile di cui l'attore chiede i danni – in questo giudizio – è stato, invero, casa coniugale di _1
e , i quali ivi avevano vissuto unitamente al figlio minore. Con
[...] Parte_1
sentenza n. 1113/2014, la Corte d'Appello di Palermo aveva assegnato tale immobile alla convenuta (in parziale accoglimento dell'appello da questa presentato). L'abitazione in quel momento era abitata dall'attore (unitamente alla compagna ), il quale Persona_1
tuttavia non si conformava alle prescrizioni contenute in sentenza e, pertanto, non rilasciava spontaneamente l'immobile. Indi, la convenuta gli notificava, in data 17.2.2015,
atto di precetto, anch'esso rimasto inadempiuto. Conseguentemente, il rilascio dell'immobile era avvenuto tramite Ufficiale Giudiziario, il quale – al terzo accesso,
3 avvenuto il 16.3.2015 – aveva immesso nel possesso dell'appartamento la convenuta
. RO
Dal compendio probatorio è emerso che la casa coniugale si trovava già in stato di degrado prima che la convenuta ne acquistasse il possesso. Invero, le fotografie allegate al verbale di immissione in possesso mostrano ammaloramenti alle pareti e ai soffitti dovuti a profonde crepe con conseguente caduta di una piccola parte di intonaco sui pavimenti nonché il quadro elettrico scoperto. Tale stato di cose induceva la convenuta a non trasferire la propria abitazione nell'immobile assegnatole pur essendone stata immessa nel possesso. Nondimeno, la convenuta non ha rifiutato – a cagione dello stato di trascuratezza in cui già si trovata il bene – l'immissione in possesso e, pertanto, il bene è entrato nella sua sfera di disponibilità materiale a giuridica. Da ciò discende che con RO
il verbale di immissione in possesso del 16.3.2015, avendo acquistato il possesso del bene,
ha anche acquistato il relativo onere di manutenere e custodire la cosa nei limiti dello stato in cui si trovava;
tale onere è cessato solo in seguito all'emissione della sentenza n.
97/2020 con cui il Tribunale di Agrigento, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta.
Invero, è emerso che la casa coniugale durante il periodo di assegnazione in favore di ha riportato danni – successivi a quelli preesistenti – che hanno RO
notevolmente peggiorato lo stato dell'immobile. La stessa convenuta, infatti, con denuncia del 28.10.2017, sporta oralmente innanzi ai Carabinieri, ha affermato di essersi recata, in data 27.10.2017, presso l'immobile “come faccio di solito” e di aver constatato di avere subito un furto a opera di ignoti avente ad oggetto 5 ante in alluminio per porte e 3 ante per finestra nonché danneggiamenti ai bagni. Precisava di non abitare nell'appartamento e che era in disuso. Successivamente, in data 25.1.2018, sporgeva una RO
seconda denuncia per avere subito un ulteriore furto avente ad oggetto delle grate di ferro,
tutti gli infissi dell'appartamento e i termosifoni. In ultimo, con attestazione incendio del
5.2.2021, la Polizia Municipale del comune di Camastra avvisava la convenuta di un
4 incendio avvenuto il 10.6.2019, che si era propagato nella casa coniugale. I danni denunciati dalla convenuta trovano riscontro visivo nelle fotografie allegate dall'attore nell'atto introduttivo.
Indi, risulta provato che durante il possesso di si sono verificati RO
danni ulteriori rispetto a quelli preesistenti e attestati al momento dell'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario nell'anno 2015. In particolare, i maggiori danni imputabili alla convenuta consistono nella totale inagibilità del vano bagno per essere i sanitari distrutti, nella totale mancanza di infissi, nel peggioramento del giardino esterno nonché nell'ammaloramento cagionato dalle fiamme alla vasca in pvc da 5000 litri posizionata nel giardino e rottura della grondaia. Tali danni sono imputabili alla convenuta in quanto, con l'immissione nel possesso, il bene immobile è entrato nella sua materiale e giuridica disponibilità sicché
sussistevano in suo capo obblighi di custodia e vigilanza della cosa. La circostanza che la convenuta non abbia mai abitato nell'appartamento non fa venire meno il possesso in suo favore né i preesistenti danni possono esimerla dagli obblighi di custodia finalizzati al mantenimento dello status nel quale costei aveva trovato la casa al momento dell'immissione in possesso. In assenza di rinuncia e restituzione del bene al proprietario
, sulla convenuta gravava un obbligo di informazione nei confronti Parte_1
dell'attore sullo stato dell'immobile affinché insieme si potessero attivare per manutenere il bene nonché di custodia del bene. L'inadempimento di tali obblighi ha esposto l'immobile a furti e danneggiamenti che avrebbero potuto essere evitati se la convenuta avesse vigilato con la dovuta diligenza sulla cosa.
Alla luce delle considerazioni svolte, deriva che l'attore ha Parte_1
diritto al risarcimento dei maggiori danni occorsi all'immobile di sua esclusiva proprietà,
durante il periodo di assegnazione quale casa familiare in favore della convenuta _1
. Tenuto conto quindi delle voci di costo quantificate nella relazione tecnica di
[...]
parte, si ritiene provato l'ammontare pari a € 17.381,19; su tale somma dovrà calcolarsi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, a decorrere da ottobre 2017
5 (data in cui la convenuta ha avuto contezza dei danni occorsi), così come gli interessi legali,
al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., parimenti decorrenti da ottobre 2017 sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, vengono compensate per la metà in ragione della preesistenza di danni tali da rendere semi inabitabile la casa familiare e per l'altro 50% seguono la soccombenza e vengono liquidate,
come in dispositivo, secondo i valori minimi, alla luce dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) accerta la responsabilità della convenuta per i danni occorsi RO
all'immobile, assegnatole quale casa coniugale, durante il suo possesso derivanti dall'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di custodia a suo carico;
2) per l'effetto condanna la convenuta a a pagare a favore dell'attore RO
, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 17.381,19, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi, al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c.,
con decorrenza da ottobre 2017 al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite nella misura RO
del 50% all'attore , 50% che si liquida in € 132 per spese Parte_1
esenti ed € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4) compensa per il restante 50% le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 24.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
6