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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Alessandria nella causa n. 2574 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PONTE STEFANO
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 in via principale, annullare il provvedimento prot. n. 1770/2023 emesso dalla Questura di
Torino il 30/12/2023, notificato in data 25/01/2024, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, d.lgs. n.
286/98 e s.m.i.), disposta la relativa archiviazione, nei confronti della sig.ra
[...]
; Parte_1
− accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
− e per l'effetto, ordinare al Questore della Provincia di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra sig.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
1 – Questura di Torino non costituita Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/02/2024, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino, pronunciato il 30.12.2023 e notificato il
25.1.2024 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare, in relazione al coniuge Persona_1
, in possesso della ricevuta di permesso di soggiorno “per attesa cittadinanza”.
[...]
2. L'amministrazione – senza notificare preavviso di rigetto alla ricorrente – ha ritenuto che difettassero i presupposti per il ricongiungimento richiesto, posto che, alla data di presentazione dell'istanza, il coniuge della sig.ra non era ancora cittadino Parte_1 italiano, né titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (di cui possedeva unicamente la ricevuta attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza). Per tale ragione il decreto del Questore del 30.12.2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la sig.ra lamentando la Parte_1 mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 ed evidenziando che, se tale preavviso vi fosse stato, la ricorrente avrebbe potuto comunicare alla
Questura di Torino che il marito, nelle more, aveva ottenuto la cittadinanza italiana, con provvedimento del 12.12.2023. Di qui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
4. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il non si è costituito. All'udienza del 29.5.2023, è stato raccolto Controparte_2
l'interrogatorio libero della ricorrente, la difesa di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo in particolare per la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
5. La domanda è fondata. Parte ricorrente, infatti, ha documentato: (a) di essere sposata con dal 22.10.2004 [matrimonio celebrato in Argentina, con atto di Persona_1 matrimonio trascritto presso gli uffici di stato civile del Comune di Piossasco in data
12.12.2023; doc. 2 e 10]; (b) di avere generato con il sig. dei figli Persona_1
[doc. 3-4], regolarmente iscritti a scuola [doc. 6]; (c) che il marito Persona_1
2 è stato riconosciuto cittadino italiano jure sanguinis in via amministrativa, con decreto dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Piossasco datato 12.12.2023 [doc. 9], regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile e, con lui, i due figli minori e [doc. 2, 9 e 10]; (d) che tutto il Persona_2 Persona_3 nucleo vive a Piossasco, ove il sig. esercita attività lavorativa [doc. 6-7]. Per_1
6. Emerge dunque che la ricorrente è coniugata – da anni e senza che emergano elementi sintomatici di un carattere fittizio del vincolo – con il sig. che è cittadino Per_1 italiano e convive con i figli, anche loro cittadini italiani. Circostanze non contestate in questo giudizio dall'amministrazione resistente.
7. Ciò posto – ed essendo irrilevanti le argomentazioni spese dall'amministrazione sulla regolarità o meno della presenza della sig.ra in Italia [sul punto Corte giust. Parte_1
CEE, 25 luglio 2008, c-127/08, Baeheten et al. C. Irlanda;
Corte giust. CEE, 19 dicembre
2008, D.S. C. Austria] – si deve ritenere che la ricorrente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007 (non essendo il sig. un cittadino italiano che ha esercitato il diritto alla libera Per_1 circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE).
7.1. L'art. 23 co.
1-bis d.lgs. n. 30/2007 fa riferimento ai cittadini di Paesi terzi che siano
«familiari» di cittadini italiani. Il lemma «familiari» non può che rimandare alla definizione che ne è data all'art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo.
7.2. La disposizione in questione indica tra i familiari il «coniuge» [art. 2, co. 1, lett. b), n. 1]
e non richiede né che il familiare sia convivente (e in questo caso, comunque, lo è), né che sia dimostrato che egli sia familiare “a carico”.
7.3. Trova peraltro applicazione la disciplina dettata da tale disposizione, in quanto più favorevole rispetto a quella dettate dal decreto legislativo n. 286/1998 [arg. Ex art. 28, co. 3,
d. lgs. n. 286 del 1998].
8. Deve essere accolta la domanda di condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.
Ciò per tre ragioni: (i) in primo luogo, per il fatto che – già al momento della emissione del provvedimento impugnato – il sig. era stato dichiarato cittadino italiano (e se Per_1
l'amministrazione avesse formulato il preavviso di rigetto, del tutto verosimilmente l'odierna ricorrente avrebbe potuto rappresentare la circostanza alla PA); (ii) in secondo luogo, per il fatto che il decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del sig.
3 è stata fatta oggetto di «comunicazione alla Questura, al e ai Per_1 Per_4
Consolato Generale d'Italia in Rosario» [cfr. doc. 9] e, ove la PA avesse usato il necessario scrupolo istruttorio, l'esito del procedimento amministrativo sarebbe stato diverso;
(iii) in terzo luogo, per il fatto che nemmeno dopo l'adozione del provvedimento di sospensione degli effetti del decreto impugnato (adottato con provvedimento di questo Tribunale datato
20.2.2024), in cui si riconosceva esplicitamente che la ricorrente era moglie e madre di cittadini italiani, la PA ha rilasciato alla sig.ra un titolo di soggiorno. Parte_1
8.1. Il che dimostra che l'avvio – e la persistenza – della lite giudiziaria è imputabile alla PA e che – essendo questa soccombente – non vi sono ragioni per compensare le spese.
8.2. Le spese possono essere liquidate per le fasi di studio (460 euro), introduttiva (389 euro)
e decisoria (851 euro), per un totale di 1700 euro, oltre spese generali, CpA e Iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: visto l'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni e rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino per quanto di competenza. condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_2 che liquida in € 1700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Natale
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Alessandria nella causa n. 2574 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PONTE STEFANO
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 in via principale, annullare il provvedimento prot. n. 1770/2023 emesso dalla Questura di
Torino il 30/12/2023, notificato in data 25/01/2024, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, d.lgs. n.
286/98 e s.m.i.), disposta la relativa archiviazione, nei confronti della sig.ra
[...]
; Parte_1
− accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
− e per l'effetto, ordinare al Questore della Provincia di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra sig.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
1 – Questura di Torino non costituita Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/02/2024, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino, pronunciato il 30.12.2023 e notificato il
25.1.2024 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare, in relazione al coniuge Persona_1
, in possesso della ricevuta di permesso di soggiorno “per attesa cittadinanza”.
[...]
2. L'amministrazione – senza notificare preavviso di rigetto alla ricorrente – ha ritenuto che difettassero i presupposti per il ricongiungimento richiesto, posto che, alla data di presentazione dell'istanza, il coniuge della sig.ra non era ancora cittadino Parte_1 italiano, né titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (di cui possedeva unicamente la ricevuta attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza). Per tale ragione il decreto del Questore del 30.12.2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la sig.ra lamentando la Parte_1 mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 ed evidenziando che, se tale preavviso vi fosse stato, la ricorrente avrebbe potuto comunicare alla
Questura di Torino che il marito, nelle more, aveva ottenuto la cittadinanza italiana, con provvedimento del 12.12.2023. Di qui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
4. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il non si è costituito. All'udienza del 29.5.2023, è stato raccolto Controparte_2
l'interrogatorio libero della ricorrente, la difesa di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo in particolare per la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
5. La domanda è fondata. Parte ricorrente, infatti, ha documentato: (a) di essere sposata con dal 22.10.2004 [matrimonio celebrato in Argentina, con atto di Persona_1 matrimonio trascritto presso gli uffici di stato civile del Comune di Piossasco in data
12.12.2023; doc. 2 e 10]; (b) di avere generato con il sig. dei figli Persona_1
[doc. 3-4], regolarmente iscritti a scuola [doc. 6]; (c) che il marito Persona_1
2 è stato riconosciuto cittadino italiano jure sanguinis in via amministrativa, con decreto dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Piossasco datato 12.12.2023 [doc. 9], regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile e, con lui, i due figli minori e [doc. 2, 9 e 10]; (d) che tutto il Persona_2 Persona_3 nucleo vive a Piossasco, ove il sig. esercita attività lavorativa [doc. 6-7]. Per_1
6. Emerge dunque che la ricorrente è coniugata – da anni e senza che emergano elementi sintomatici di un carattere fittizio del vincolo – con il sig. che è cittadino Per_1 italiano e convive con i figli, anche loro cittadini italiani. Circostanze non contestate in questo giudizio dall'amministrazione resistente.
7. Ciò posto – ed essendo irrilevanti le argomentazioni spese dall'amministrazione sulla regolarità o meno della presenza della sig.ra in Italia [sul punto Corte giust. Parte_1
CEE, 25 luglio 2008, c-127/08, Baeheten et al. C. Irlanda;
Corte giust. CEE, 19 dicembre
2008, D.S. C. Austria] – si deve ritenere che la ricorrente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007 (non essendo il sig. un cittadino italiano che ha esercitato il diritto alla libera Per_1 circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE).
7.1. L'art. 23 co.
1-bis d.lgs. n. 30/2007 fa riferimento ai cittadini di Paesi terzi che siano
«familiari» di cittadini italiani. Il lemma «familiari» non può che rimandare alla definizione che ne è data all'art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo.
7.2. La disposizione in questione indica tra i familiari il «coniuge» [art. 2, co. 1, lett. b), n. 1]
e non richiede né che il familiare sia convivente (e in questo caso, comunque, lo è), né che sia dimostrato che egli sia familiare “a carico”.
7.3. Trova peraltro applicazione la disciplina dettata da tale disposizione, in quanto più favorevole rispetto a quella dettate dal decreto legislativo n. 286/1998 [arg. Ex art. 28, co. 3,
d. lgs. n. 286 del 1998].
8. Deve essere accolta la domanda di condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.
Ciò per tre ragioni: (i) in primo luogo, per il fatto che – già al momento della emissione del provvedimento impugnato – il sig. era stato dichiarato cittadino italiano (e se Per_1
l'amministrazione avesse formulato il preavviso di rigetto, del tutto verosimilmente l'odierna ricorrente avrebbe potuto rappresentare la circostanza alla PA); (ii) in secondo luogo, per il fatto che il decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del sig.
3 è stata fatta oggetto di «comunicazione alla Questura, al e ai Per_1 Per_4
Consolato Generale d'Italia in Rosario» [cfr. doc. 9] e, ove la PA avesse usato il necessario scrupolo istruttorio, l'esito del procedimento amministrativo sarebbe stato diverso;
(iii) in terzo luogo, per il fatto che nemmeno dopo l'adozione del provvedimento di sospensione degli effetti del decreto impugnato (adottato con provvedimento di questo Tribunale datato
20.2.2024), in cui si riconosceva esplicitamente che la ricorrente era moglie e madre di cittadini italiani, la PA ha rilasciato alla sig.ra un titolo di soggiorno. Parte_1
8.1. Il che dimostra che l'avvio – e la persistenza – della lite giudiziaria è imputabile alla PA e che – essendo questa soccombente – non vi sono ragioni per compensare le spese.
8.2. Le spese possono essere liquidate per le fasi di studio (460 euro), introduttiva (389 euro)
e decisoria (851 euro), per un totale di 1700 euro, oltre spese generali, CpA e Iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: visto l'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni e rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino per quanto di competenza. condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_2 che liquida in € 1700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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