2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1 , 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, nonche' di cui all' articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 , e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 . si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
(( 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3 ))