Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1114/2025 promossa da:
ass. avv. SCAVONE MAURIZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'orario risultano adeguatamente provati in base alla documentazione prodotta;
2. in particolare, il contratto di lavoro sub doc. 1 dimostra che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25/04/2024 al 24/07/2024 con mansioni di cuoco, ricondotte al
III livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Minori, e con orario di lavoro part-time
30h settimanali;
3. il ricorrente, deducendo che il suo rapporto di lavoro era cessato con il consenso del datore di lavoro in data 22/06/2024, prima della scadenza del termine pattuito, ha chiesto il pagamento della retribuzione di giugno 2024
(sino al 22), del TFR e delle competenze di fine rapporto;
4. Il conteggio allegato al ricorso appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati
(compresa la cessazione del rapporto in data 22/06/2024, rispetto alla quale non si è resa necessaria alcuna verifica istruttoria, essendo anteriore alla scadenza del termine pattuito) ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
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5. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 1.779,78, di cui euro 197.81 per TFR;
6. dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
7. in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del DM 55/2014, in misura prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della questione trattata;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenutaa pagare al ricorrente la somma lorda di € 1.779,78, di cui euro 197,81 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo e a rimborsare al medesimo le spese di causa liquidate in € 1200, oltre Iva e Cpa.
Torino, 19/06/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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