Art. 2.
Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all' articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146 , sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando e' necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.
Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all' articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146 , sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando e' necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.