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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele ,10 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1291/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere il presente ricorso … annullando, dichiarando nullo, invalido, … l'avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2020 … Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario". Resistente: Non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2020 prot. n. 22402 del 5.12.2024, Provvedimento n.1291/2020 del 4.12.2024, notificato il 18.1.2025, emesso dal Comune di
Castel di Sangro, con il quale è richiesto il pagamento della somma di €.689,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) relativamente ad immobile (identificato al foglio Dati_Catastali_1
) sito nel Comune medesimo.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
Afferma che: 1) l'atto impugnato è privo di motivazione e non è chiaro in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato;
2) l'immobile in questione nel 2020 era adibito ad abitazione principale del ricorrente e pertanto va riconosciuto meritevole dell'esenzione dal pagamento dell'Imu 2020.
A questo proposito afferma che l'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 ha specificato che per « abitazione principale del soggetto passivo» debba intendersi «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Aggiunge che la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale - nel dichiarare incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” - ha delineato le modalità costituzionalmente orientate per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini Imu (residenza anagrafica e dimora abituale).
Afferma che nel 2020 aveva residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile in questione.
Il Comune di Castel di Sangro non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu anno 2020, emesso dal
Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
2. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria e violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'atto impugnato si rileva che lo stesso riporta tutti i dati necessari e sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa tributaria (dati catastali dell'immobile, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate) e dunque le ragioni giuridiche e di fatto poste a base dell'operato dell'amministrazione procedente. Va inoltre rilevato che il ricorrente ha ben compreso le ragioni della pretesa, dispiegando la propria difesa.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria affermando di avere diritto all'esenzione Imu giacché nell'anno in questione (2020) lo stesso aveva in tale immobile residenza anagrafica e dimora abituale.
A sostegno di tale affermazione, il ricorrente produce – oltre al certificato di residenza - alcuni bollettini (e giusitificativi) di pagamento dei consumi elettrici e del gas.
Deve rilevarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente (relativa ai consumi elettrici e del gas) – documentazione che si caratterizza per esiguità e indeterminatezza - non solo non può ritenersi sufficiente a fornire la prova che l'immobile in questione non sia utilizzato dallo stesso come dimora abituale, ma piuttosto prova il contrario vista la bassissima spesa in elettricità e gas in paese sito in zona montuosa.
Si deve dunque rilevare che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è insufficiente a fornire la prova della dimora abituale.
4. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Castel di Sangro rende inutile ogni pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele ,10 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1291/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere il presente ricorso … annullando, dichiarando nullo, invalido, … l'avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2020 … Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario". Resistente: Non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu 2020 prot. n. 22402 del 5.12.2024, Provvedimento n.1291/2020 del 4.12.2024, notificato il 18.1.2025, emesso dal Comune di
Castel di Sangro, con il quale è richiesto il pagamento della somma di €.689,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) relativamente ad immobile (identificato al foglio Dati_Catastali_1
) sito nel Comune medesimo.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
Afferma che: 1) l'atto impugnato è privo di motivazione e non è chiaro in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato;
2) l'immobile in questione nel 2020 era adibito ad abitazione principale del ricorrente e pertanto va riconosciuto meritevole dell'esenzione dal pagamento dell'Imu 2020.
A questo proposito afferma che l'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 ha specificato che per « abitazione principale del soggetto passivo» debba intendersi «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Aggiunge che la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale - nel dichiarare incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” - ha delineato le modalità costituzionalmente orientate per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini Imu (residenza anagrafica e dimora abituale).
Afferma che nel 2020 aveva residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile in questione.
Il Comune di Castel di Sangro non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna Avviso di accertamento per omesso pagamento Imu anno 2020, emesso dal
Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce: 1) Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria;
violazione del diritto di difesa;
2) infondatezza della pretesa tributaria in ragione della sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile in questione (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del decreto legisl. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006; art. 13 del decreto-legge n. 201/2011).
2. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000; carenza di istruttoria e violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'atto impugnato si rileva che lo stesso riporta tutti i dati necessari e sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa tributaria (dati catastali dell'immobile, calcolo dell'imposta, confronto con gli importi versati, calcolo della differenza, ammontare degli interessi e le sanzioni irrogate) e dunque le ragioni giuridiche e di fatto poste a base dell'operato dell'amministrazione procedente. Va inoltre rilevato che il ricorrente ha ben compreso le ragioni della pretesa, dispiegando la propria difesa.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria affermando di avere diritto all'esenzione Imu giacché nell'anno in questione (2020) lo stesso aveva in tale immobile residenza anagrafica e dimora abituale.
A sostegno di tale affermazione, il ricorrente produce – oltre al certificato di residenza - alcuni bollettini (e giusitificativi) di pagamento dei consumi elettrici e del gas.
Deve rilevarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente (relativa ai consumi elettrici e del gas) – documentazione che si caratterizza per esiguità e indeterminatezza - non solo non può ritenersi sufficiente a fornire la prova che l'immobile in questione non sia utilizzato dallo stesso come dimora abituale, ma piuttosto prova il contrario vista la bassissima spesa in elettricità e gas in paese sito in zona montuosa.
Si deve dunque rilevare che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente è insufficiente a fornire la prova della dimora abituale.
4. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Castel di Sangro rende inutile ogni pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)