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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Portoscuso, Parte_1
presso lo studio dell'avv. MANNIAS VALENTINA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Carbonia, presso lo studio dell'avv. GAROFANO ENRICO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare la separazione delle parti senza condizioni, e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/11/2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con n Portoscuso in data 3/05/1986, che dal matrimonio sono nati due figli Controparte_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che è venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
di essere titolare del diritto di nuda proprietà sull'appartamento ad uso abitazione sito in Portoscuso, via G. Cesare n. 78 (in catasto civico n. 80) di cui la madre è CP_3
usufruttuaria, nonché del diritto di proprietà su un terreno agricolo in Portoscuso, località “Guardia
Agostinu”; di accudire l'anziana madre e percepire l'indennità di accompagnamento pari ad euro
527,00 mentre;
che il convenuto percepisce il reddito di cittadinanza per euro 700,00 mensili;
ciò
premesso, ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra loro.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 1/03/2024, Controparte_1
dichiarando di aderire alla domanda di separazione e chiedendo di poter mantenere la disponibilità
della porzione di immobile già in uso, o, in subordine, sia posto in capo alla ricorrente un assegno di mantenimento di euro 300,00.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente rigettando le ulteriori domande e istanze istruttorie formulate.
All'udienza del 15/05/2025, le parti hanno dato atto della volontà di separarsi e, decorso il termine di legge, di divorziare senza condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, cumulativamente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_2
09/11/1959, e nato a [...], il [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 10/11/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 7244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. MANNIAS VALENTINA, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. GAROFANO ENRICO, Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 16/09/2026, ore 9,15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 10/11/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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