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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11003/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 11003/2022 promossa da:
Il part. VA , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante sig. e c.f. Parte_1 Parte_1
in qualità di socio illimitatamente responsabile, entrambi in Rivoli (TO), C.F._1
Via I Maggio n. 18 ed ivi elettivamente domiciliati in Torino (TO), C.so Re Umberto, 12, presso lo studio e la persona dell'Avv. Enrico Usseglio Min (c.f. ) che li C.F._2 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Antonella Bonamico (c.f.
), come da procura in atti, C.F._3
- Attore opponente -
CONTRO con sede legale in Roma (RM), Via IV Novembre 149, in persona del Controparte_1
Dott. in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata dal Controparte_2
Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 registrata in data 27.7.2010 al Persona_1
n. 3901 - 1T, rappresentata e difesa, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 loro studio sito in Genova, Via Colombo n. 11/7,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società odierna attrice e il socio illimitatamente responsabile, Sig. hanno Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 – R.G. 7414/2022 emesso nei loro confronti e in favore della società odierna opposta dal Tribunale di Genova in data
26/09/2022 per l'importo di € 10.518,09 oltre interessi e spese, a fronte dell'erogazione di energia elettrica. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c., depositate soltanto da parte opposta. Nelle more del giudizio quest'ultima ha dato atto del versamento in suo favore dell'importo complessivo di € 12.061,85. Poiché si trattava di causa di natura documentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella specie gli opponenti si sono sostanzialmente limitati a contestare l'assenza di un rapporto contrattuale. La società opposta ha però fornito prova documentale del fatto che la stessa è subentrata nella fornitura di energia elettrica in favore della società opponente nell'ambito del c.d. servizio a tutele graduali, definito e disciplinato da ARERA con la delibera n.
491/2020/R/eel, provvedimento quest'ultimo che ha dato attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della Legge 4 Agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
L'opposizione deve essere quindi respinta.
Nelle more del giudizio, come detto, parte opposta, con note scritte depositate in data
18/09/2024, ha dato atto del versamento in suo favore dell'importo complessivo di €
12.061,85, rideterminando il credito residuo in suo favore nella somma di € 1.615,42 (indicando in € 13.677,27 la somma complessivamente dovuta a fronte dell'opposto decreto ingiuntivo a titolo di capitale, interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, spese e compensi professionali).
Il calcolo di cui sopra è corretto. Tenuto conto del pagamento parziale del credito azionato intervenuto nelle more del presente giudizio, le parti opponenti devono quindi essere condannate in solido al pagamento del residuo importo di € 1.615,42, oltre interessi legali medio tempore maturati. A quanto sopra segue la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 – R.G.
7414/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Genova in data 26/09/2022;
- accerta e dichiara che il credito residuo dovuto dagli opponenti alla società opposta a fronte del predetto decreto ingiuntivo, tenuto conto dei pagamenti medio tempore effettuati, è pari all'importo complessivo di € 1.615,42;
- condanna in persona del legale Parte_2
rappresentante, e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo residuo di € CP_1
1.615,42, oltre interessi legali medio tempore maturati, oltre alle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 9 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 11003/2022 promossa da:
Il part. VA , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante sig. e c.f. Parte_1 Parte_1
in qualità di socio illimitatamente responsabile, entrambi in Rivoli (TO), C.F._1
Via I Maggio n. 18 ed ivi elettivamente domiciliati in Torino (TO), C.so Re Umberto, 12, presso lo studio e la persona dell'Avv. Enrico Usseglio Min (c.f. ) che li C.F._2 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Antonella Bonamico (c.f.
), come da procura in atti, C.F._3
- Attore opponente -
CONTRO con sede legale in Roma (RM), Via IV Novembre 149, in persona del Controparte_1
Dott. in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata dal Controparte_2
Notaio del 19.7.2010, rep. 65440, raccolta 20426 registrata in data 27.7.2010 al Persona_1
n. 3901 - 1T, rappresentata e difesa, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Fenzi (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. C.F._4
), entrambi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 loro studio sito in Genova, Via Colombo n. 11/7,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società odierna attrice e il socio illimitatamente responsabile, Sig. hanno Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 – R.G. 7414/2022 emesso nei loro confronti e in favore della società odierna opposta dal Tribunale di Genova in data
26/09/2022 per l'importo di € 10.518,09 oltre interessi e spese, a fronte dell'erogazione di energia elettrica. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c., depositate soltanto da parte opposta. Nelle more del giudizio quest'ultima ha dato atto del versamento in suo favore dell'importo complessivo di € 12.061,85. Poiché si trattava di causa di natura documentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella specie gli opponenti si sono sostanzialmente limitati a contestare l'assenza di un rapporto contrattuale. La società opposta ha però fornito prova documentale del fatto che la stessa è subentrata nella fornitura di energia elettrica in favore della società opponente nell'ambito del c.d. servizio a tutele graduali, definito e disciplinato da ARERA con la delibera n.
491/2020/R/eel, provvedimento quest'ultimo che ha dato attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della Legge 4 Agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
L'opposizione deve essere quindi respinta.
Nelle more del giudizio, come detto, parte opposta, con note scritte depositate in data
18/09/2024, ha dato atto del versamento in suo favore dell'importo complessivo di €
12.061,85, rideterminando il credito residuo in suo favore nella somma di € 1.615,42 (indicando in € 13.677,27 la somma complessivamente dovuta a fronte dell'opposto decreto ingiuntivo a titolo di capitale, interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, spese e compensi professionali).
Il calcolo di cui sopra è corretto. Tenuto conto del pagamento parziale del credito azionato intervenuto nelle more del presente giudizio, le parti opponenti devono quindi essere condannate in solido al pagamento del residuo importo di € 1.615,42, oltre interessi legali medio tempore maturati. A quanto sopra segue la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2607/2022 – R.G.
7414/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Genova in data 26/09/2022;
- accerta e dichiara che il credito residuo dovuto dagli opponenti alla società opposta a fronte del predetto decreto ingiuntivo, tenuto conto dei pagamenti medio tempore effettuati, è pari all'importo complessivo di € 1.615,42;
- condanna in persona del legale Parte_2
rappresentante, e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo residuo di € CP_1
1.615,42, oltre interessi legali medio tempore maturati, oltre alle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 9 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago