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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS NZ, ha pronunciato, in esito all' udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5343/2024
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Falbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2024, esponeva: Parte_1
- in data 2 febbraio 2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445
c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 623/2024 R.G volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
- disposta la CTU medico legale, il consulente aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, escludendo, tuttavia, la sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che la relazione peritale presentava un vizio insanabile, consistente in una carenza assoluta di motivazione con riguardo al giudizio conclusivo sull'assenza dei requisiti sanitari necessari alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Osservava, in particolare, che l'iter valutativo del ctu presentava una totale omissione delle valutazioni medico-legali necessarie per la sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa che disciplinava l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Rilevava, inoltre, che il ctu non aveva considerato la fattispecie concreta, formulando un giudizio privo di motivazione e difforme dal proprio quadro clinico, come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e dalle proprie condizioni di salute.
Osservava altresì che la documentazione medica in atti annoverava i pareri medico-legali di due strutture sanitarie pubbliche che convergevano nel ritenerlo non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Rilevava, infine, che in sede di atp, il ctu non aveva tenuto in debita considerazione la documentazione clinica prodotta e i rilievi formulati alla bozza della relazione, giungendo a conclusioni nettamente difformi dalle patologie certificate.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il suo stato di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (l. 509/88) con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, instando per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG
n. 623/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido in misura del 100% e riteneva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “Disturbo neurocognitivo maggiore con deterioramento moderato-grave in soggetto con disco-artrosi lombare”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha osservato che “Dalla visita
e dalla documentazione clinica presentata, si evince la grave condizione clinica del soggetto”.
Il ctu ha, infine, concluso ritenendo che “Le patologie suddette di cui è affetto il sig. Parte_1 lo rendono bisognoso di riconoscimento di indennità di accompagnamento con decorrenza
[...] da sei mesi addietro la mia osservazione clinica (17/10/2024) per il peggioramento delle condizioni generali”.
Il consulente, successivamente richiamato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal 17 luglio 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dal 17 ottobre 2024 e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 a decorrere dal 17 luglio 2023, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla domanda amministrativa e delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp e del presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 17 ottobre 2024 e che sussistono in capo al ricorrente le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal 17 luglio 2023;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS NZ, ha pronunciato, in esito all' udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5343/2024
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Falbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2024, esponeva: Parte_1
- in data 2 febbraio 2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445
c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 623/2024 R.G volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
- disposta la CTU medico legale, il consulente aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, escludendo, tuttavia, la sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che la relazione peritale presentava un vizio insanabile, consistente in una carenza assoluta di motivazione con riguardo al giudizio conclusivo sull'assenza dei requisiti sanitari necessari alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Osservava, in particolare, che l'iter valutativo del ctu presentava una totale omissione delle valutazioni medico-legali necessarie per la sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa che disciplinava l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Rilevava, inoltre, che il ctu non aveva considerato la fattispecie concreta, formulando un giudizio privo di motivazione e difforme dal proprio quadro clinico, come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e dalle proprie condizioni di salute.
Osservava altresì che la documentazione medica in atti annoverava i pareri medico-legali di due strutture sanitarie pubbliche che convergevano nel ritenerlo non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Rilevava, infine, che in sede di atp, il ctu non aveva tenuto in debita considerazione la documentazione clinica prodotta e i rilievi formulati alla bozza della relazione, giungendo a conclusioni nettamente difformi dalle patologie certificate.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il suo stato di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (l. 509/88) con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, instando per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG
n. 623/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido in misura del 100% e riteneva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “Disturbo neurocognitivo maggiore con deterioramento moderato-grave in soggetto con disco-artrosi lombare”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha osservato che “Dalla visita
e dalla documentazione clinica presentata, si evince la grave condizione clinica del soggetto”.
Il ctu ha, infine, concluso ritenendo che “Le patologie suddette di cui è affetto il sig. Parte_1 lo rendono bisognoso di riconoscimento di indennità di accompagnamento con decorrenza
[...] da sei mesi addietro la mia osservazione clinica (17/10/2024) per il peggioramento delle condizioni generali”.
Il consulente, successivamente richiamato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal 17 luglio 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento dal 17 ottobre 2024 e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 a decorrere dal 17 luglio 2023, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla domanda amministrativa e delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp e del presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della CP_1 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 17 ottobre 2024 e che sussistono in capo al ricorrente le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal 17 luglio 2023;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS NZ