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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICORSO REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, per conseguire il rimborso delle eccedenze IVA infra-annuali, relativamente agli anni 2019-2024 (come meglio precisato nel ricorso ed anche nel prospetto contenuto nelle controdeduzioni) presentava, su richiesta della Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 bis DPR 633/1972, delle fideiussioni aventi durata triennale a decorrere dalla data di erogazione di ciascun rimborso.
Successivamente, conseguito il rimborso, la società, con istanza del 12.5.2025, chiedeva la restituzione dei costi sostenuti per le fideiussioni ai sensi dell'art. 8 comma 4 legge 212/2000 rappresentati – a suo dire – dal costo delle fideiussioni in senso stretto e dai compensi corrisposti al professionista di fiducia ed al CAF per apprestare le necessarie e connesse dichiarazioni. Istanza alla quale – però – l'Agenzia delle Entrate non dava risposta.
La società, quindi, con il ricorso in esame ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza suddetta chiedendo:
“in via preliminare di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio – rifiuto dell'Amministrazione finanziaria convenuta a fronte delle legittime richieste di rimborso della società ricorrente e per l'effetto: accertare e dichiarare che, una volta ottenuto il rimborso dell'eccedenza Iva ed esauriti tutti i controlli previsti dalla legge, è divenuto incontrovertibile e perfetto il diritto della società ricorrente a ottenere il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per fornire alla controparte tutte le garanzie richieste per avviare la pratica di rimborso;
di conseguenza condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma complessiva di € 16.743,59 , come conteggiata a pag.1) del presente atto;
condannare altresi' la convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento silente (che denota la mancanza di istruttoria nei termini di legge di 90 giorni) dell'Amministrazione in aperta violazione di un diritto soggettivo perfetto in capo alla ricorrente che avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle
Entrate a provvedere al rimborso con effetto immediato e non indurre la Ricorrente_1 a incardinare il presente contenzioso.”
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha eccepito che in realtà il diritto al rimborso dei costi delle fideiussioni non è ancora maturato in quanto il diritto al rimborso può ritenersi definitivamente accertato, benché gli importi siano stati già erogati, soltanto al momento in cui scade il periodo di cinque anni entro il quale la posizione della contribuente può essere controllata;
ed in questo caso, essendo il primo periodo riferito all'anno 2019, il termine è fissato al 31.12.2025, data non ancora maturata;
ancor meno dunque per i periodi successivi.
L'Agenzia ha comunque argomentato che tutt'al più potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni soltanto al momento della scadenza delle stesse, tutte di durata triennale.
Donde in questa ipotesi, il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni soltanto limitatamente ai primi tre periodi: anno 2019, terzo trimestre 2020, secondo trimestre 2022, non essendo ancora maturata la scadenza per le polizze relative ai periodi successivi.
L'Agenzia delle Entrate ha comunque escluso che tra i costi per le fideiussioni da rimborsare possano essere ricompresi i compensi per il professionista e per il CAF.
Ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.
Fino a che non è trascorso il periodo di cinque anni entro il quale l'Agenzia delle Entrate può accertare la posizione del contribuente non sussiste il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la garanzia fideiussoria in quanto questa ha proprio lo scopo di consentire una restituzione accelerata, ma questo non fa venire meno fino alla scadenza del quinquennio il potere di controllo della Agenzia.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Terni, li 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
IC LE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICORSO REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, per conseguire il rimborso delle eccedenze IVA infra-annuali, relativamente agli anni 2019-2024 (come meglio precisato nel ricorso ed anche nel prospetto contenuto nelle controdeduzioni) presentava, su richiesta della Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 bis DPR 633/1972, delle fideiussioni aventi durata triennale a decorrere dalla data di erogazione di ciascun rimborso.
Successivamente, conseguito il rimborso, la società, con istanza del 12.5.2025, chiedeva la restituzione dei costi sostenuti per le fideiussioni ai sensi dell'art. 8 comma 4 legge 212/2000 rappresentati – a suo dire – dal costo delle fideiussioni in senso stretto e dai compensi corrisposti al professionista di fiducia ed al CAF per apprestare le necessarie e connesse dichiarazioni. Istanza alla quale – però – l'Agenzia delle Entrate non dava risposta.
La società, quindi, con il ricorso in esame ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza suddetta chiedendo:
“in via preliminare di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio – rifiuto dell'Amministrazione finanziaria convenuta a fronte delle legittime richieste di rimborso della società ricorrente e per l'effetto: accertare e dichiarare che, una volta ottenuto il rimborso dell'eccedenza Iva ed esauriti tutti i controlli previsti dalla legge, è divenuto incontrovertibile e perfetto il diritto della società ricorrente a ottenere il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per fornire alla controparte tutte le garanzie richieste per avviare la pratica di rimborso;
di conseguenza condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma complessiva di € 16.743,59 , come conteggiata a pag.1) del presente atto;
condannare altresi' la convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento silente (che denota la mancanza di istruttoria nei termini di legge di 90 giorni) dell'Amministrazione in aperta violazione di un diritto soggettivo perfetto in capo alla ricorrente che avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle
Entrate a provvedere al rimborso con effetto immediato e non indurre la Ricorrente_1 a incardinare il presente contenzioso.”
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha eccepito che in realtà il diritto al rimborso dei costi delle fideiussioni non è ancora maturato in quanto il diritto al rimborso può ritenersi definitivamente accertato, benché gli importi siano stati già erogati, soltanto al momento in cui scade il periodo di cinque anni entro il quale la posizione della contribuente può essere controllata;
ed in questo caso, essendo il primo periodo riferito all'anno 2019, il termine è fissato al 31.12.2025, data non ancora maturata;
ancor meno dunque per i periodi successivi.
L'Agenzia ha comunque argomentato che tutt'al più potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni soltanto al momento della scadenza delle stesse, tutte di durata triennale.
Donde in questa ipotesi, il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni soltanto limitatamente ai primi tre periodi: anno 2019, terzo trimestre 2020, secondo trimestre 2022, non essendo ancora maturata la scadenza per le polizze relative ai periodi successivi.
L'Agenzia delle Entrate ha comunque escluso che tra i costi per le fideiussioni da rimborsare possano essere ricompresi i compensi per il professionista e per il CAF.
Ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.
Fino a che non è trascorso il periodo di cinque anni entro il quale l'Agenzia delle Entrate può accertare la posizione del contribuente non sussiste il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la garanzia fideiussoria in quanto questa ha proprio lo scopo di consentire una restituzione accelerata, ma questo non fa venire meno fino alla scadenza del quinquennio il potere di controllo della Agenzia.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Terni, li 22 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
IC LE