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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2220/2021 R.G.A.C. promossa da:
(P. IVA n. , iscrizione al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese di Roma al n. , con sede in Roma, viale Europa n. 190, partita IVA, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Ceschi;
attrice nei confronti di
, (c.f.: ) nato il [...] a [...] CP_2 C.F._1
(MS) ed ivi residente, in località IN MI n. 1, in proprio e quale erede della signora nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il Persona_1
25/03/2020, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Masini;
convenuto
e di
(c.f.: ) con sede in Piazza Controparte_3 P.IVA_3 CP_3
della Repubblica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Biondi;
parte chiamata
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale;
pagina 1 di 14 Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel Controparte_1
merito: - dichiararsi i convenuti tenuti a risarcire a parte attrice, le somme Controparte_1
corrisposte da quest'ultima alla propria dipendente, a seguito dell'assenza per Persona_2
l'infortunio di cui è causa;
- condannarsi i convenuti e anche in CP_2 Controparte_3
solido tra loro, a risarcire alla parte attrice la somma residuale di € 6.432,71 oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma che si riterrà di giustizia”; per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
deduzione: Preliminarmente, in rito: - in via principale, dichiarare l'estinzione del presente procedimento o comunque l'improcedibilità, l'inammissibilità o come meglio dell'azione, a causa del difetto di legittimazione passiva in capo ai soggetti convenuti in giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riscontrata la legittimazione dei convenuti, dichiarare l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito: -
RIGETTARE tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, generiche ed indimostrate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, come e se dovuti per legge”; per il “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Controparte_3
istanza e deduzione: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito: rigettare la domanda attrice nei confronti dell'odierno terzo chiamato per carenza di legittimazione passiva e Controparte_3
comunque perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
il sig. e la sig.ra , al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_2 Persona_1
patrimoniale subito a causa della mancanza dal lavoro di una propria dipendente, la quale, nel consegnare la posta ai medesimi, era inciampata sulle scale della loro abitazione, rimanendo assente dal lavoro per malattia. A sostegno della domanda,
l'attrice deduceva che: 1) il giorno 17.07.2014, alle ore 11,30 del mattino, la sig.ra Per_2
pagina 2 di 14 , dipendente di aveva subito un infortunio in località Per_2 Controparte_1
IN di MI (EM) mentre consegnava la posta presso l'abitazione dei convenuti;
2) nella dichiarazione di infortunio, la dipendente aveva dichiarato quanto segue: “scendendo i gradini di una casa, inciampavo accidentalmente in una buca sottostante cadendo
a terra” (v. doc. 1 parte attrice); 3) in seguito, la dipendente era stata portata al Pronto
Soccorso e, dalla certificazione medica, era emerso che la medesima aveva riportato una distorsione della caviglia destra e la frattura della caviglia sinistra;
4) a causa dell'infortunio, la dipendente era stata costretta ad assentarsi dal lavoro per un totale di giorni 169, come risultante dai certificati medici prodotti (v. doc. 4 parte attrice); 5)
l'abitazione presso cui era avvenuto il sinistro era intestata catastalmente ai signori e (v. doc. 2 parte attrice); 6) la caduta era da ascriversi CP_2 Persona_1
esclusivamente alla disconnessione del fondo stradale, come poteva notarsi dalla documentazione fotografica depositata (v. doc. 3 parte attrice); 7) la società attrice aveva fatto richiesta di risarcimento ai signori e tramite due Persona_1 CP_2
raccomandate del 24/06/2015 e del 10/01/2018, per l'importo di €. 6.432,71, pari alla retribuzione e ai contributi previdenziali corrisposti alla dipendente Persona_2
durante il periodo di convalescenza, anche tenuto conto dell'indennizzo a quest'ultima versato dall' (v. doc. 5 parte attrice). CP_4
2. Con comparsa del 10.02.2022, si costituiva in giudizio il sig. , in proprio CP_2
e quale erede della sig.ra , deceduta in data 25.03.2020 a EM (MS), Persona_1
contestando le dichiarazioni avversarie e rappresentando che: 1) la sig.ra solo Per_2
dopo aver consegnato la corrispondenza presso l'immobile di proprietà dei convenuti, mentre scendeva i gradini dello stesso, era inciampata in una buca posta sulla strada antistante la proprietà; 2) la predetta strada non poteva dirsi privata, ma pubblica o comunque soggetta a servitù di uso pubblico, trattandosi di una strada catastalmente indicata come “vicinale”, come da mappa catastale depositata da parte attrice e da mappa con numerazione delle particelle aggiornata (v. docc. 2 e 4 parte convenuta); 3) tale strada era soggetta al transito da parte di una collettività indeterminata di persone, pagina 3 di 14 tanto che della relativa manutenzione si era sempre fatto carico, in via esclusiva, il
4) vi erano altri indici rilevatori di demanialità, quali a) l'assenza Controparte_3
di segni di sbarramento o limitazione all'utilizzo della strada, b) la presenza dell'illuminazione pubblica e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, già ivi posti dal Comune di al momento dell'infortunio, come da documentazioni CP_3
fotografiche depositate (v. docc. 5-6, parte convenuta); 5) erano state inoltrate due raccomandate, una il 10.06.2015 ed una il 10.01.2018, mediante cui l'attrice, nella prima, avvertiva la sig.ra che avrebbe agito in rivalsa nei suoi confronti, e, nella Per_1
seconda, chiedeva il risarcimento del danno sia ai convenuti sia al Comune di
EM (MS); 6) tali raccomandate erano state ritirate dalla sig.ra come da Per_1
documentazione prodotta (v. doc. 5 parte attrice) in quanto il sig. si era CP_2
trasferito presso l'abitazione della stessa, sua nonna materna, solo in data 27.05.2020, dopo il di lei decesso, avvenuto in data 25.03.2020 (v. docc.
7-8 parte convenuta); 7) non avendogli la nonna materna riferito nulla in merito alle raccomandate, il sig. CP_2
era venuto a conoscenza della pretesa risarcitoria azionata da Controparte_1
soltanto con la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
8)
[...]
non aveva in alcun modo invitato i convenuti a partecipare ad una Controparte_1
procedura di negoziazione assistita. A fronte di quanto rappresentato, il convenuto chiedeva al Tribunale adito, preliminarmente, in rito, a) in via principale, di dichiarare l'estinzione del procedimento o comunque l'improcedibilità, l'inammissibilità o come meglio dell'azione, a causa del difetto di legittimazione passiva in capo ai soggetti convenuti in giudizio;
b) in via subordinata, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2) nel merito, di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, generiche ed indimostrate, con vittoria di spese di lite.
3. A fronte della istanza avanzata dall'attrice sulla scorta delle difese della convenuta veniva autorizzata la chiamata in causa del il quale si costituiva Controparte_3
con comparsa del 27.03.2023, contestando le richieste avversarie, e rilevava che: 1) la pagina 4 di 14 strada in cui era avvenuto l'incidente non poteva in realtà essere qualificata come
“pubblica” o “soggetta ad uso pubblico”, in quanto all'ingresso della strada, precisamente all'intersezione tra la stessa e la vicinale di San Terenziano, risultava apposto un segnale di divieto d'accesso, con conseguente possibilità di transito per i soli autorizzati (v. doc. 2 parte chiamata); 2) tale divieto indicava la preclusione ad accedere alla strada da parte dell'intera collettività, trattandosi pertanto di una strada vicinale ad uso privato;
3) dal momento che l'accesso alla strada era vietato, l'obbligo manutentivo non poteva dirsi gravante sul 4) se anche la strada fosse stata pubblica, per CP_3
legge, l'obbligo di manutenzione e gestione della strada vicinale sarebbe stato a carico sia dei proprietari dei fondi che del tenuti ad istituire un Consorzio CP_3
obbligatorio, in mancanza del quale la manutenzione non poteva che gravare sui comproprietari della strada vicinale;
5) dalla dichiarazione di infortunio della sig.ra non era facile comprendere la dinamica dell'infortunio, ovverosia se la medesima Per_2
fosse caduta inciampando sugli scalini della proprietà dei convenuti o nella buca posta sulla via antistante;
6) inoltre, la condotta colposa della danneggiata, nel caso di specie, aveva interrotto il nesso di causalità necessario per il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità, in quanto la sig.ra avrebbe dovuto avere conoscenza delle Per_2
condizioni di dissesto del manto stradale, tanto più perché il fatto era avvenuto una mattina di luglio e, quindi, presumibilmente, in presenza di buone condizioni di visibilità ed in assenza di eventuali pericoli. La parte concludeva, quindi, chiedendo: 1) in via preliminare, in rito, di dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2) nel merito, di rigettare la domanda attrice nei confronti dell'odierno terzo chiamato per carenza di legittimazione passiva e perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
4. In seguito all'esperimento della negoziazione assistita, la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione della prova orale ammessa.
pagina 5 di 14 5. Con ordinanza del 3.07.2025, preso atto del deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, deve premettersi che l'espletamento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014, quando la domanda ha ad oggetto la richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro non eccedenti €
50.000,00.
Il tenore dell'art. 4 d.l. 132/2014 è chiaro circa la necessità della sottoscrizione dell'invito alla stipula da parte del soggetto onerato, con certificazione dell'autografia della firma apposta ad opera dell'avvocato. Il che appare pienamente conforme alla ratio della normativa de qua, volta ad instaurare una negoziazione che coinvolga direttamente le parti titolari dei diritti oggetto della controversia, nella prospettiva dell'individuazione di una possibile soluzione conciliativa della lite. A tal riguardo sussiste un ormai consolidato orientamento di merito secondo cui: “In tema di negoziazione assistita, l'invito alla stipulazione della convenzione che il difensore della parte onerata, comunichi tramite Pec, al procuratore di controparte è invalido senza la sottoscrizione della parte onerata, sicchè la condizione di procedibilità della domanda non può di certo dirsi avverata in quanto carente dei requisiti di rappresentanza” (cfr., Trib. Siracusa Sez. II n. 1077/2025, in senso conforme, ex multis,
Trib. Massa n. 610\2025, Trib. Torre Annunziata Sez. II n. 719/2025, Trib. Napoli Sez.
XI n. 8192/2024, Trib. Firenze Sez. III n. 416/2018).
2. Nella fattispecie che ne occupa, l'invito alla negoziazione rivolto da Controparte_1
tanto nei confronti del Comune di che di risulta
[...] CP_3 CP_2
sottoscritto dal solo avvocato e non anche dal legale rappresentante della parte, oppure da soggetto munito di apposita procura speciale. La procura in atti, a suo tempo pagina 6 di 14 rilasciata in favore dell'avv. Ferrata Rossana (la quale ha in seguito rinunciato al mandato) appare, invero, una mera procura generale alle liti.
3. Da qui l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da Controparte_1
nei confronti delle controparti processuali.
4. Anche volendo, in via di mera ipotesi, ritenere procedibile la domanda risarcitoria, questa risulterebbe comunque infondata.
5. Segnatamente, dall'esegesi dell'atto introduttivo può evincersi come Controparte_1
abbia domandato il risarcimento del danno, in via principale, ai sensi dell'art 2043
[...]
c.c., e, in via subordinata, ex art. 2051 c.c..
6. Segnatamente, in accordo al disposto dell'art. 2043 c.c., affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto è necessario che sia raggiunta la prova in ordine ai plurimi elementi costitutivi della fattispecie: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 febbraio 2014, n.
2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972).
Con particolare riferimento al primo dei predetti requisiti, è d'uopo dar conto che la locuzione “fatto” abbraccia una serie indeterminata di circostanze potenzialmente lesive dell'altrui posizione giuridica soggettiva e può atteggiarsi in termini tanto attivi quanto omissivi. Più precisamente, mentre gli illeciti “attivi” possono fondarsi anche su fatti atipici, di guisa che, in accordo alla clausola generale del neminem laedere, l'obbligazione risarcitoria sorge non solo per la violazione di comportamenti tipizzati da una norma, ma anche per tutte le condotte atipiche lesive di interessi giuridici rilevanti da cui derivino danni ingiusti, discorso più complesso occorre riservare alla fattispecie dell'illecito omissivo.
pagina 7 di 14 Il fatto omissivo in senso stretto consiste nella pura astensione da comportamenti che, se attuati, avrebbero evitato, secondo un giudizio probabilistico, la lesione dell'interesse giuridico altrui. In merito, la Cassazione ha chiarito che: “In tema di responsabilità civile,
l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 3 febbraio 2022, n. 3294;
Cass. civ., Sez. I, Sent. 12 aprile 2018, n. 9067. In senso conforme cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sent. 21 maggio 2013, n. 12401 che distingue tra omissione specifica, in presenza di una norma che indica un comportamento dovuto, ovvero omissione generica nel caso in cui il soggetto a cui è ascritta l'omissione, in ragione della sua posizione, aveva particolari obblighi di prevenzione dell'evento che si è verificato e, dunque, un generale dovere di intervento). La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che: “ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 3 febbraio 2022, n. 3294).
Viene dunque in rilievo l'ulteriore profilo della colpevolezza, da declinarsi nelle due componenti alternative del dolo e, appunto, della colpa, che a sua volta presuppone l'imputabilità della condotta, potendo la responsabilità del danno essere addebitata unicamente a soggetti dotati di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in accordo al dettato dell'art. 2046 c.c..
Per quanto riguarda, invece, l'ingiustizia del danno, questa presuppone che il pregiudizio sofferto 1) sia non iure, ovvero risulti riferibile ad un comportamento non autorizzato dall'ordinamento, posto in essere in assenza di eventuali cause di giustificazione e, dunque, provocato da una condotta antigiuridica che non è espressione di un diritto del soggetto agente;
2) risulti contra ius, vale a dire riferibile alla pagina 8 di 14 lesione di un interesse – non necessariamente patrimoniale – meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico
Più precisamente, la struttura del danno di cui art. 2043 c.c. conosce una duplice dimensione: a) il danno evento, che si sostanzia nella lesione di un bene o di un interesse giuridico altrui meritevole di tutela;
b) il danno conseguenza, vale a dire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, discendenti dalla predetta lesione. Al danno evento ed al danno conseguenza corrispondono due diversi nessi di causalità:
l'uno di tipo materiale, fattuale o storico che lega la condotta attiva o omissiva all'evento lesivo (c.d. causalità materiale), e l'altro di tipo giuridico, che mette in relazione l'evento lesivo con le conseguenze giuridicamente rilevanti (c.d. causalità giuridica) e delinea l'area del danno risarcibile. A tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
13/09/2019, n. 22857, Cass. civ., Sez. III, Sent. del 19 febbraio 2013, n. 4043).
Tanto evidenziato, l'istituto della causalità materiale viene regolamentato in sede civile mutuando la disciplina degli artt. 40 e 41 c.p., salvo evidentemente i necessari adattamenti in punto di standard probatorio (di cui si dirà oltre). In particolare, a venire in rilievo è il criterio condizionalistico secondo il quale è causa dell'evento la condizione necessaria alla sua verificazione. E ciò impone di operare un giudizio controfattuale di eliminazione mentale, in virtù del quale si procede a considerare non esistente la condotta umana posta in essere onde verificare se, senza quest'ultima, l'evento si sarebbe ugualmente verificato o meno, sì da giungere alla conclusione secondo cui: se senza la condotta l'evento non si sarebbe prodotto allora quella sarà eleggibile al rango di causa. Paradigmi analoghi operano anche in caso di condotta omissiva, in relazione pagina 9 di 14 alla quale però l'indagine richiesta impone di sostituire all'omissione la condotta che presumibilmente il soggetto avrebbe dovuto tenere. Sennonché, la necessità di evitare un'eccessiva dilatazione del concetto di causa ha spinto gli interpreti a temperare il criterio puro della conditio sine qua non con i correttivi che escludono dal giudizio causale:
1) le conseguenze atipiche, inadeguate e imprevedibili in termini oggettivi, in accordo alla teoria della causalità adeguata;
2) le conseguenze eccezionali e incontrollabili, secondo la teoria della causalità umana. Quanto, invece, all'individuazione dei criteri idonei a stabilire i rapporti di verificazione tra eventi, la valutazione che il giudice civile deve operare sul nesso di causalità non può fondarsi soltanto sulle frequenze statistiche tipiche delle leggi scientifiche, ma deve essere operata in termini probabilistici tali per cui è probabile che un evento possa essere spiegato in un certo modo alla luce delle circostanze concrete e che un certo antecedente ne sia condizione necessaria (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 576 e 577/2008). In altri termini, la valutazione del giudice dovrà basarsi, piuttosto, su una riformulazione della causalità in senso individuale rapportata ad una probabilità logica. Segnatamente, in ordine alla portata delle predette valutazioni, in sede di legittimità è stato evidenziato che: “Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile (come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo (cd. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. civ. n. 7355/2022,
Cass. civ. Sez. III, 14/03/2022, n. 8114, Cass. n. 23197/2018, Cass. s.u. 576 e
577/2008). pagina 10 di 14 Quanto, infine, alla causalità giuridica, questa ha la funzione di delineare l'area del danno-conseguenza risarcibile che viene individuato nell'effetto economico negativo, comprensivo di tutte le diminuzioni patrimoniali che si producono a carico del danneggiato, sulla scorta dell'accezione di patrimonio in senso giuridico quale somma di tutti i diritti, utilità e aspettative suscettibili di valutazione economica. Secondo l'art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale ma opportunamente richiamato dall'art. 2056 c.c., sono risarcibili solo il danno emergente e il lucro cessante che costituiscono “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento e, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, dell'evento dannoso. La giurisprudenza, facendo applicazione del criterio dell'adeguatezza o della regolarità causale, rintraccia la causa solo nei fatti adeguati a cagionare il danno sul presupposto di una certa regolarità di verificazione del predetto danno in conseguenza di una certa condotta. E da ciò deriva che sono risarcibili solo le conseguenze che risultano sufficientemente prevedibili al momento in cui il soggetto ha agito, secondo un giudizio ex ante di prognosi postuma, escludendosi la responsabilità per i pregiudizi atipici e anomali (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 584).
7. Così sommariamente descritta la portata della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., nella specie appare dirimente accertare se il fatto (id est, la caduta della dipendente di sia avvenuto sui gradini d'ingresso dell'immobile di Controparte_1
proprietà del sig. ovvero in coincidenza della buca situata sulla strada antistante CP_2
a detti gradini (risultando utile solo in tale ultimo caso approfondire la questione della natura vicinale della strada, e del soggetto responsabile per la sua manutenzione).
8. Orbene, sulla scorta delle risultanze di causa, la caduta della sig.ra non può che Per_2
dirsi intervenuta sui gradini dell'abitazione del sig. CP_2
Segnatamente, da quanto riferito dalla dipendente a breve distanza dall'incidente si evince quanto segue: “mentre consegnavo la corrispondenza a piedi scendendo i gradini di una casa, inciampavo accidentalmente in una buca sottostante cadendo a terra” (v. doc. 1 parte attrice). Il che lascia intendere che la sig.ra sia inciampata nell'atto di scendere i gradini della Per_2
pagina 11 di 14 proprietà del sig. e sia poi caduta a terra nella buca sottostante. La dichiarazione CP_2
di infortunio, del resto, precisa altresì che:
Tale ricostruzione risulta confermata dall'escussione testimoniale della sig.ra Per_2
avvenuta in occasione dell'udienza del 14.06.2024, allorquando in risposta al capitolo n.
6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della terza chiamata (Vero che dopo avere consegnato la corrispondenza ho percorso il medesimo tragitto in direzione contraria e, scendendo i gradini, scivolavo e inciampavo accidentalmente nel terreno disconnesso prossimo al gradino e cadevo a terra”) la stessa ha affermato che: “Sì, per quello che mi ricordo sono inciampata in uno scalino e sono caduta giù”.
E', dunque, da escludersi – anche in via astratta – qualsivoglia responsabilità da parte del Controparte_3
9. Ciò posto, non ha assolto l'onere di fornire la prova circa la Controparte_1
sussistenza di un colpevole comportamento omissivo causalmente rilevante in capo al proprietario dell'immobile: nella specie non ravvisabile, considerato che non è stato contestato il carente stato manutentivo dei gradini (che appare da escludersi, del resto, alla luce della documentazione fotografica in atti).
Di contro, tenuto conto che l'incidente è avvenuto alle ore 11.30 circa del 17.07.2014 e che non sono state allegate avverse condizioni metereologiche o altre insidie o trabocchetti, a non essere in linea con gli ordinari canoni di diligenza appare piuttosto il contegno attivo del soggetto danneggiato.
In altri termini, se la sig.ra nello scendere i gradini avesse tenuto un contegno Per_2
prudente ed accorto (quale, ad esempio, quello sostanziantesi in un incedere cauto pagina 12 di 14 avvalendosi dell'ausilio della ringhiera ivi presente) l'incidente si sarebbe senz'altro evitato.
Depongono in tal senso le stesse dichiarazioni testimoniali rese dalla sig.ra la Per_2
quale ha dichiarato che: “Non ho fatto caso allo stato del manto stradale, non ci faccio caso”.
Anche se, come detto, la caduta è avvenuta sui gradini, tale risposta denota una condotta poco attenta della danneggiata (risultando palese dall'esame delle fotografie prodotte in atti come il manto stradale fosse connotato da profondo ed evidente dissesto). La teste, oltretutto, ha dichiarato che: “preciso che all'epoca dei fatti indossavo un paio di calzature antinfortunistica in uso presso non alte alla caviglia che poi furono CP_1
sostituite dall'azienda”. La sostituzione de qua appare indicare l'implicito riconoscimento da parte dell'azienda dell'inadeguatezza delle calzature (potenziale concausa della caduta).
10. In definitiva, la domanda risarcitoria avanzata da ex art. 2043 Controparte_1
c.c., anche ove procedibile, sarebbe infondata.
11. Nondimeno – a fronte del predetto contegno tenuto dalla sig.ra – alle Per_2
medesime conclusioni si giungerebbe anche a voler ritenere operante la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, invero, ha chiarito che “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
pagina 13 di 14 prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. Civ., Ordinanza 30.06.2022, n. 20943).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, e tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa, e dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva (ove dovuta) c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2220/2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata da nei Controparte_1
confronti di e del CP_2 Controparte_3
2) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in Controparte_1
favore di e del di liquidandole, rispettivamente, in € CP_2 CP_3 CP_3
5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 8.11.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.
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