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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza Sezione
Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 2034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2024, vertente tra Parte_1
(codice fiscale ) e (codice C.F._1 Parte_2 fiscale ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Mario P.IVA_1
Felli del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori opponenti, contro (codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Pozzetti del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dagli attori nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 7 aprile 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta ha ottenuto da questo Tribunale decreto di ingiunzione agli attori della somma di 15.024,51 euro.
Ha ottenuto la tutela monitoria affermando l'avvenuta pacifica stipulazione, con la persona giuridica attrice, di un contratto di locazione finanziaria avente per oggetto la concessione in godimento, dietro pagamento di un canone periodico, dell'autobus
NEOPLAN TOURLINER targato FR458FN, di sua proprietà.
Ha altresì affermato l'avvenuta pacifica stipulazione con la persona fisica attrice di un contratto di fidejussione atto a garantire l'adempimento in suo favore degli obblighi nascenti in capo alla persona giuridica attrice in forza del sunnominato contratto di locazione finanziaria.
Ha poi affermato la sussistenza di grave inadempimento relazionabile agli obblighi nascenti dai contratti stipulati inter partes, ottenendo la tutela monitoria.
Si oppongono gli attori al decreto ingiuntivo de quo, affermando l'infondatezza della pretesa di controparte, e ne chiedono la revoca.
Assumono anzi grave inadempimento di controparte relazionabile agli obblighi nascenti dal contratto di locazione finanziaria e agiscono in via riconvenzionale nei confronti della controparte medesima, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della persona giuridica opponente, della somma di 35.000,00 euro (o della minor somma ritenuta di giustizia).
Con la rivalutazione e gli accessori del credito.
In subordine, chiedono dichiararsi la compensazione tra le rispettive poste debitorie e creditorie.
Instano per la vittoria in punto spese.
Concludono altresì chiedendo il ricollocamento della causa sul ruolo onde assumere prove orali ed eseguire accertamenti peritali.
La convenuta chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree;
per l'effetto, chiede confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
chiede anche, in quanto occorra, condannarsi gli opponenti al pagamento in via solidale, in suo favore, di quanto ottenuto in via monitoria;
insta per il rigetto delle domande riconvenzionali formulate nei suoi confronti dagli attori opponenti.
Conclude per il favore delle spese.
Conclude altresì, in via eventuale, in via istruttoria.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi in primo luogo all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia. Devesi premettere (si esamini il documento 25 prodotto in sede monitoria da parte opposta) che il credito di 15.024,51 euro, richiesto e ottenuto appunto in via monitoria, viene ricavato affermando il mancato adempimento riferibile al pagamento dei canoni mensili pattuiti inter partes dal mese di dicembre del 2019
(in relazione al quale viene affermato un inadempimento pari a
76,82 euro) al mese di giugno del 2020 (trattasi della somma di
1.772,66 mensili), allorché il contratto si sciolse.
Il tutto viene maggiorato dell'importo di 699,06 euro, asseritamente dovuto in forza di una clausola contrattuale atta a consentire la variazione del TAN, il tasso annuo nominale.
Nel documento sopra indicato viene poi affermata la sussistenza di un debito residuo pari a 46.230,56 euro decorrente dalla data dell'avvenuta risoluzione del contratto.
L'opposta poi aggiunge la somma di 189,10 euro (a titolo di spese per la chiusura della pratica).
Da tali somme l'opposta detrae quella di 45.000,00 euro, ricavata per l'avvenuto realizzo della vendita dell'autoveicolo, a lei pacificamente restituito e poi, appunto, rivenduto.
Eseguite le operazioni matematiche di conteggio di tutte le poste,
l'opposta, nella parte finale dell'estratto si esprime con le seguenti letterali parole:“ Totale debito oltre interessi di mora e spese legali 15.014,51 “.
Ora, gli attori opponenti contestano tutti gli importi sopra indicati, evidenziando, che alcuni si riferiscono a somme già pagate anticipatamente, al momento della sottoscrizione del contratto (trattasi della somma di 699,06 euro e della somma di
189,10 euro).
Assumono poi che le somme indicate a titolo di canoni insoluti per tutti i mesi dell'anno 2020 sono maggiorate rispetto al dovuto, non essendo da loro dovuta l'IVA in relazione alle medesime.
Anche la sunnominata somma di 46.230,56 euro non sarebbe dovuta, benché in piccola parte. Viene contestata poi, a prescindere dall'estratto conto, la pretesa monitoria riguardante gli interessi di mora, per sovrabbondanza rispetto alle previsioni contrattuali.
Peraltro, la doglianza più importante degli opponenti, posta a base dell'ingente importo chiesto in via riconvenzionale, è legata al fatto che, secondo la prospettazione degli opponenti, la vendita del veicolo sarebbe stata realizzata malamente, ottenendo una cifra del tutto insufficiente (pari, come sopra si è evidenziato a 45.000,00 euro) in considerazione dell'effettivo valore del veicolo, ben maggiore rispetto a quanto preteso dall'opposta.
In punto gli attori opponenti evidenziano di aver realizzato a proprie spese importanti migliorie dell'autoveicolo, che ne hanno incrementato notevolmente il valore, di talché, appunto, la somma di realizzo ottenuta sarebbe del tutto deficitaria.
Ora, però, in ordine alla doglianza più importante, non pare al giudicante di poter propendere per una valutazione di fondatezza.
Infatti, il fatto posto a fondamento della doglianza (ossia l'insufficienza del prezzo di realizzo) non risulta minimamente provato.
Si noti in primo luogo che sono gli stessi attori che chiedono l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio: tale consulenza, peraltro, secondo la loro prospettazione, servirebbe a dimostrare l'effettivo valore dell'autobus.
Peraltro, ai fini dell'accoglimento della doglianza attorea non risulta rilevante l'accertamento dell'effettivo valore dell'autobus ma la congruità del prezzo di realizzo: trattasi di due misure logicamente e ontologicamente diverse.
Si noti, vieppiù, che la valutazione del valore del bene è già stata effettuata, su impulso dell'opposta, dal RA
[...]
(si esamini il documento 14 prodotto dall'opposta in sede CP_2 monitoria); dal documento 13 di uguale produzione emerge l'avvenuto invio da parte dell'opposta all'attrice opponente persona giuridica di una pec, in data 18 giugno 2020, nella quale l'opposta medesima, oltre a invocare l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte, indica i nomi di tre esperti che avrebbero potuto redigere perizia valutativa dell'autobus; nella PEC la persona giuridica attrice viene contestualmente invitata a esprimere preferenza in ordine a tali nominativi.
A fronte di tale richiesta, gli attori opponenti non rispondono in alcun modo.
Indi, in data 29 maggio 2023 (si esamini il documento 15 di produzione della convenuta in sede monitoria) l'opposta comunica alla persona giuridica attrice la possibilità di vendere l'autobus al prezzo di 45.000,00 euro.
Anche in tal caso l'opposta non riceve alcuna risposta.
Si noti che la procedura seguita dall'opposta risulta contrattualizzata e rispettosa, appunto, delle relative pattuizioni.
Trattasi di un modus procedendi serio, razionale, accettato in sede di stipulazione dalla persona giuridica opponente e non oggetto di contestazione da parte degli opponenti, se non per la prima volta in questa sede.
Vi sono dunque tutti gli elementi per ritenere che non era assolutamente possibile ottenere un prezzo di realizzo migliore, a prescindere dal valore intrinseco dell'autobus: è noto che le necessità di un realizzo veloce comportano ben spesso l'impossibilità di ottenere un ricavo corrispondente al valore astratto di un bene.
Oltre tutto, come correttamente indicato dall'opposta nella sunnominata missiva del 29 maggio 2023, con il passare del tempo il valore del veicolo sarebbe semmai sicuramente diminuito.
Dunque il contegno dell'opposta, oltre che pienamente rispettoso delle pattuizioni intercorse inter partes, pare immune da ogni possibile censura (e in particolare delle censure avanzate dagli attori opponenti) essendo sostanzialmente certo, in base agli elementi sopra indicati, che nulla poteva essere ottenuto di più.
Gli opponenti peraltro avanzano ulteriori doglianze che risultano, invece parzialmente accoglibili. Le affermazioni di credito attoree, operate sulla base dell'estratto conto contenuto nel documento 25, paiono affetta da scorrettezza.
Il conteggio risulta viziato per eccesso a favore dell'opposta, non risultando che tutte le somme ivi indicate (e in precedenza già specificate), addizionate, permettano di raggiungere il risultato di 15.024,51 euro.
Il risultato numerico è infatti diverso.
Gli attori opponenti assumono, vieppiù, come già evidenziato, la non debenza di alcune somme.
Pretendono in primo luogo di espungere quanto richiesto a titolo di IVA sui sei canoni mensili dei primi sei mesi dell'anno 2020.
Ora, però, tale censura pare, ad avviso del giudicante, infondata.
Alla luce del documento 1 di produzione dell'opposta (il contratto di locazione finanziaria) la richiesta appare congrua: gli oneri fiscali risultano chiaramente contrattualizzati e, nei sei mesi de quibus, risultavano dovuti, in conformità alle previsioni pattizie, non essendosi ancora sciolto il contratto.
Anche le spese di chiusura della pratica, come quantificate nell'estratto conto in 189,10 euro, risultano richieste in conformità al contratto (il sunnominato documento 1).
Anche la somma di 699,06 euro risulta regolarmente fatturata (si esamini il documento 25 bis di produzione dell'opposta) in conformità alle previsioni contrattuali (l'articolo 2) indicate nel documento 2 di produzione di parte opposta.
In punto, le censure degli attori, che assumono di aver pagato anticipatamente tali somme, all'atto della stipulazione del negozio, risultano non fondate, tenuto conto del fatto che gli oneri de quibus sono riferiti a un periodo temporale successivo.
Gli oneri pari a 699,06 euro, poi, non risultavano in nuce determinabili al momento della stipulazione medesima, riguardando un accadimento del tutto incerto all'atto, appunto, della stipulazione (trattasi di oneri legati alla fluttuazione in peius del TAN in caso di mancato o ritardato pagamento di più di tre canoni mensili, fatto, quest'ultimo eventuale e imprevedibile all'epoca della stipulazione).
Con riferimento alla somma di 46.230,56 euro devesi invece evidenziare che la stessa risulta errata alla luce del documento
25 ter di produzione, proprio, dell'opposta, dal quale emerge che il debito residuo alla data dell'avvenuta risoluzione del contratto è pari a 45.062,47 euro.
Da tutto quanto sopra indicato discende che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, essendo stato richiesto e ottenuto per una somma maggiore di quella dovuta.
Conseguirà la condanna degli attori opponenti al pagamento, in solido, della somma di 11.663,41 euro, frutto del corretto conteggio dei rapporti di dare e avere come sopra indicati.
L'importo sopra riconosciuto dovrà essere maggiorato, sino al saldo, degli interessi di mora al saggio contrattualizzato (pari al 12,27 per cento) e da determinarsi, comunque, nei limiti del tasso soglia usurario, così come richiesto dall'opposta.
La decorrenza di tali accessori, essendo stata richiesta genericamente “dalle rispettive scadenze”, senza indicare in alcun modo in modo preciso le medesime, dovrà essere riferita al dì della domanda giudiziale.
Non potranno ovviamente essere riconosciute a favore dell'opposta le (richieste) spese relative alla fase monitoria, considerata l'avvenuta revoca del decreto.
Le spese del presente procedimento, invece, come liquidate in dispositivo, dovranno essere poste a carico solidale degli attori opponenti.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna in solido gli opponenti al pagamento, a favore della convenuta opposta, della somma indicata in motivazione.
Per il titolo e con gli accessori del credito ivi indicati. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dagli attori opponenti nei confronti della convenuta opposta.
Condanna gli attori opponenti, in solido, alla rifusione, a favore dell'opposta, delle spese del presente procedimento, che liquida in 7.616,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani