Art. 4.
I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso.
I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro ente o istituto.
Nessun lavoro puo' essere presentato piu' di una volta ai concorsi di cui alla presente legge.
I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso.
I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro ente o istituto.
Nessun lavoro puo' essere presentato piu' di una volta ai concorsi di cui alla presente legge.