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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. RINALDI GIUSEPPE
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. BOSCO SILVIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: compensi professionali
All'udienza del 30.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione dell'aprile 2021, parte attrice premesso di aver espletato consulenza contabile,
fiscale e lavoro dipendente in favore della convenuta sin dal 2011 a fronte di un corrispettivo annuo convenuto in € 4000,00 oltre spese vive ed accessori, riferiva che negli ultimi anni i pagamenti si erano diradati e la società aveva saldato quanto dovuto solo sino al semestre gennaio – giugno 2015 e che, a seguito di ciò, il rapporto era cessato nel settembre 2018; richiamando la corrispondenza intercorsa e dolendosi del mancato raggiungimento di accordo, allegava il proprio diritto alla somma di € 13.172,64
per il periodo da luglio 2015 sino a settembre 2018.
Chiedeva, pertanto, condannarsi la società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di €
13.172,64 per compensi, oltre € 440,00 per spese anticipate oltre Iva e Cpa ed interessi legali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , deducendo di aver intrattenuto per CP_1 Controparte_2
lungo periodo rapporto professionale con il dott. padre dell'attore, con cui aveva Persona_1
deciso di proseguire il rapporto per ragioni affettive, dopo il decesso del dott. ; riferiva, tuttavia, Per_1
di essere stata costretta a rivolgersi ad altro professionista, in considerazione delle inadempienze dell'attore e che ciò aveva inasprito i rapporti, tanto da rendere necessario l'intervento di un legale per ottenere la restituzione della documentazione;
eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta con il rito ordinario, invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 28 della L n. 794/1942 e 14
D.Lgs n. 150/2011; eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando l'esistenza di un accordo sui compensi ed evidenziando che il documento prodotto dall'attore non era sottoscritto da essa convenuta ed era privo di data certa;
eccepiva poi la pretestuosità dell'azione, rilevando l'assenza di prova del rapporto e del conferimento dell'incarico, l'assenza di prova circa la pattuizione del compenso e l'assenza di prova delle attività per cui richiedeva il pagamento.
pagina 2 di 4 Chiedeva, pertanto, disporsi il mutamento del rito e rigettarsi ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 30.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare, come già evidenziato con il verbale del 14.7.2021, il procedimento va trattato con il rito ordinario, posto che il rito indicato da parte convenuta è riservato alle controversie aventi ad oggetto compensi professionali inerenti l'attività del difensore in procedimenti civili.
Nel merito la domanda attorea è fondata.
L'intercorso rapporto di lavoro è dimostrato e di fatto ammesso dalla stessa parte convenuta, che ha riferito di aver inteso continuare ad affidarsi alla consulenza professionale dell'attore dopo il decesso del di lui padre;
l'accordo sul compenso forfettario di € 4000,00 annui, inoltre, può Persona_1
dirsi dimostrato per il fatto che, in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, l'attore ha depositato le fatture semestrali degli anni 2012 e ss , tutte emesse per lo stesso importo fisso di €
2000,00 oltre Iva;
l'attore ha inoltre depositato la documentazione comprovante l'espletamento di attività di assistenza fiscale e lavoristica ( cfr Certificazioni fiscali, mod. 770, bilanci, buste paga,
documentazione inerenti i lavoratori dipendenti, giornali di contabilità, registri iva, libro inventari etc).
Nonostante le labiali contestazioni, nulla parte convenuta ha allegato e/o dimostrato per contestare le prove documentali dell'adempimento di parte attrice, né ha precisato , ad esempio, il nome del diverso professionista cui si è affidata negli anni anteriori alla cessazione del rapporto, né d'altronde ha specificato in concreto in cosa sarebbe consistito l'inadempimento dell'attore.
pagina 3 di 4 Concludendo l'attività lavorativa di parte attrice va ritenuta dimostrata ed anche il credito vantato, non essendo oggetto di contestazione che null'altro sia stato pagato dopo il mese di giugno 2015 e non avendo la convenuta dato prova di alcun pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 13.172,64 per compensi, oltre € 440,00 per spese anticipate, oltre CPA ed IVA, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 264,00
per esborsi ed € 2540,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4601/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. RINALDI GIUSEPPE
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. BOSCO SILVIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: compensi professionali
All'udienza del 30.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione dell'aprile 2021, parte attrice premesso di aver espletato consulenza contabile,
fiscale e lavoro dipendente in favore della convenuta sin dal 2011 a fronte di un corrispettivo annuo convenuto in € 4000,00 oltre spese vive ed accessori, riferiva che negli ultimi anni i pagamenti si erano diradati e la società aveva saldato quanto dovuto solo sino al semestre gennaio – giugno 2015 e che, a seguito di ciò, il rapporto era cessato nel settembre 2018; richiamando la corrispondenza intercorsa e dolendosi del mancato raggiungimento di accordo, allegava il proprio diritto alla somma di € 13.172,64
per il periodo da luglio 2015 sino a settembre 2018.
Chiedeva, pertanto, condannarsi la società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di €
13.172,64 per compensi, oltre € 440,00 per spese anticipate oltre Iva e Cpa ed interessi legali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , deducendo di aver intrattenuto per CP_1 Controparte_2
lungo periodo rapporto professionale con il dott. padre dell'attore, con cui aveva Persona_1
deciso di proseguire il rapporto per ragioni affettive, dopo il decesso del dott. ; riferiva, tuttavia, Per_1
di essere stata costretta a rivolgersi ad altro professionista, in considerazione delle inadempienze dell'attore e che ciò aveva inasprito i rapporti, tanto da rendere necessario l'intervento di un legale per ottenere la restituzione della documentazione;
eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta con il rito ordinario, invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 28 della L n. 794/1942 e 14
D.Lgs n. 150/2011; eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando l'esistenza di un accordo sui compensi ed evidenziando che il documento prodotto dall'attore non era sottoscritto da essa convenuta ed era privo di data certa;
eccepiva poi la pretestuosità dell'azione, rilevando l'assenza di prova del rapporto e del conferimento dell'incarico, l'assenza di prova circa la pattuizione del compenso e l'assenza di prova delle attività per cui richiedeva il pagamento.
pagina 2 di 4 Chiedeva, pertanto, disporsi il mutamento del rito e rigettarsi ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 30.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
In via preliminare, come già evidenziato con il verbale del 14.7.2021, il procedimento va trattato con il rito ordinario, posto che il rito indicato da parte convenuta è riservato alle controversie aventi ad oggetto compensi professionali inerenti l'attività del difensore in procedimenti civili.
Nel merito la domanda attorea è fondata.
L'intercorso rapporto di lavoro è dimostrato e di fatto ammesso dalla stessa parte convenuta, che ha riferito di aver inteso continuare ad affidarsi alla consulenza professionale dell'attore dopo il decesso del di lui padre;
l'accordo sul compenso forfettario di € 4000,00 annui, inoltre, può Persona_1
dirsi dimostrato per il fatto che, in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, l'attore ha depositato le fatture semestrali degli anni 2012 e ss , tutte emesse per lo stesso importo fisso di €
2000,00 oltre Iva;
l'attore ha inoltre depositato la documentazione comprovante l'espletamento di attività di assistenza fiscale e lavoristica ( cfr Certificazioni fiscali, mod. 770, bilanci, buste paga,
documentazione inerenti i lavoratori dipendenti, giornali di contabilità, registri iva, libro inventari etc).
Nonostante le labiali contestazioni, nulla parte convenuta ha allegato e/o dimostrato per contestare le prove documentali dell'adempimento di parte attrice, né ha precisato , ad esempio, il nome del diverso professionista cui si è affidata negli anni anteriori alla cessazione del rapporto, né d'altronde ha specificato in concreto in cosa sarebbe consistito l'inadempimento dell'attore.
pagina 3 di 4 Concludendo l'attività lavorativa di parte attrice va ritenuta dimostrata ed anche il credito vantato, non essendo oggetto di contestazione che null'altro sia stato pagato dopo il mese di giugno 2015 e non avendo la convenuta dato prova di alcun pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 13.172,64 per compensi, oltre € 440,00 per spese anticipate, oltre CPA ed IVA, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 264,00
per esborsi ed € 2540,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4