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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3300/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9404/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2020
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2021
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2975/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 51624/3329, 51624/1978 e 51624/57, relativi agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 ed il sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686 del 20.03.2025, con cui veniva richiesto l'importo complessivo di euro
61.664,42. Il ricorrente deduceva, in via preliminare ed assorbente, la nullità e/o inesistenza giuridica degli avvisi di accertamento esecutivi per omessa e/o irregolare notifica degli stessi, sostenendo di aver avuto conoscenza della pretesa solo tramite il sollecito del 20.03.2025. Lamentava la violazione della sequenza procedimentale propria del sistema della riscossione, rilevando che l'omessa notifica degli atti presupposti comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale.
Invocava il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che le resistenti non avessero depositato la prova della regolare notifica degli atti prodromici entro il termine perentorio di cui all'art. 32 D.
Lgs. 546/1992, con conseguente decadenza dal potere di produrre documentazione e carenza probatoria della pretesa impositiva.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022, in mancanza di validi atti interruttivi, nonché il difetto assoluto di motivazione degli accertamenti esecutivi, in quanto non conosciuti e non allegati al sollecito.
Chiedeva l'annullamento integrale degli atti impugnati, con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Con memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ribadiva le eccezioni sollevate nel ricorso, insistendo sulla contumacia della concessionaria e sull'omessa produzione degli atti presupposti, nonché sull'applicabilità del principio di non contestazione nel processo tributario.
Il Comune di Napoli eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, deducendo che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione fosse stato integralmente affidato alla concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV), con conseguente legittimazione sostanziale e processuale esclusiva di quest'ultima nelle controversie inerenti IMU. Sosteneva che l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi rientrasse nell'attività di gestione e recupero del tributo già disciplinato dal Comune,
e che eventuali vizi attinenti notifiche o riscossione dovessero essere contestati esclusivamente al concessionario.
La concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l., ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In via preliminare, va rilevato che l'atto formalmente impugnato è il sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686, recante una duplice intestazione riconducibile sia alla Napoli Obiettivo Valore
S.r.l. (NOV) che alla società Municipia spa, con riferimento ad accertamenti esecutivi IMU per gli anni 2020,
2021 e 2022.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'onere della prova in ordine alla legittimità della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione o sul soggetto concessionario che agisce in giudizio per la riscossione del tributo. Nel caso di specie, la concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l., l'unica evocata dal ricorrente, non si è costituita né ha depositato documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento esecutivi nn.
51624/3329, 51624/1978 e 51624/57. Il Comune di Napoli, pur costituito, ha eccepito esclusivamente il difetto di legittimazione passiva, senza produrre alcuna documentazione relativa alla notificazione degli atti presupposti.
La mancata prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento esecutivi comporta la nullità del sollecito di pagamento impugnato, in quanto atto consequenziale. Il sistema della riscossione coattiva è improntato ad una sequenza procedimentale necessaria, finalizzata a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente;
l'omissione o la errata notifica di un atto presupposto incide sulla validità dell'atto successivo.
Diversamente, non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento esecutivi, atteso che il ricorso non individua con certezza l'ente impositore nei cui confronti è proposta l'impugnazione, in considerazione della peculiare situazione (cointestazione del sollecito di pagamento, firma del sollecito "per Municipia spa dott. Nominativo_1", possibilità di richiedere il riesame alternativamente sia a Municipia che a NOV), della mancata allegazione integrale degli avvisi impugnati non consente di accertare con certezza se gli stessi siano stati formalmente emessi da Municipia o dalla società Napoli
Obiettivo Valore né se la titolarità del potere accertativo fosse in capo all'uno o all'altra. Cosicché, nel caso in cui gli accertamenti fossero stati emessi da Municipia spa, avendo il ricorrente evocato in giudizio la sola
NOV, non risulterebbe evocato in giudizio in modo inequivoco l'ente accertatore con conseguente incertezza soggettiva che impedisce una pronuncia demolitoria sull'atto impositivo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
546/1992.
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, limitatamente all'annullamento del sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686 del 20.03.2025, e va rigettato nella parte in cui si chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 51624/3329, 51624/1978 e 51624/57, relativi agli anni d'imposta
2020, 2021 e 2022.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9404/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2020
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2021
- SOLLECITO n. 20250002307870189125686 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2975/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 51624/3329, 51624/1978 e 51624/57, relativi agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 ed il sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686 del 20.03.2025, con cui veniva richiesto l'importo complessivo di euro
61.664,42. Il ricorrente deduceva, in via preliminare ed assorbente, la nullità e/o inesistenza giuridica degli avvisi di accertamento esecutivi per omessa e/o irregolare notifica degli stessi, sostenendo di aver avuto conoscenza della pretesa solo tramite il sollecito del 20.03.2025. Lamentava la violazione della sequenza procedimentale propria del sistema della riscossione, rilevando che l'omessa notifica degli atti presupposti comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale.
Invocava il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che le resistenti non avessero depositato la prova della regolare notifica degli atti prodromici entro il termine perentorio di cui all'art. 32 D.
Lgs. 546/1992, con conseguente decadenza dal potere di produrre documentazione e carenza probatoria della pretesa impositiva.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022, in mancanza di validi atti interruttivi, nonché il difetto assoluto di motivazione degli accertamenti esecutivi, in quanto non conosciuti e non allegati al sollecito.
Chiedeva l'annullamento integrale degli atti impugnati, con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Con memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ribadiva le eccezioni sollevate nel ricorso, insistendo sulla contumacia della concessionaria e sull'omessa produzione degli atti presupposti, nonché sull'applicabilità del principio di non contestazione nel processo tributario.
Il Comune di Napoli eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, deducendo che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione fosse stato integralmente affidato alla concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV), con conseguente legittimazione sostanziale e processuale esclusiva di quest'ultima nelle controversie inerenti IMU. Sosteneva che l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi rientrasse nell'attività di gestione e recupero del tributo già disciplinato dal Comune,
e che eventuali vizi attinenti notifiche o riscossione dovessero essere contestati esclusivamente al concessionario.
La concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l., ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In via preliminare, va rilevato che l'atto formalmente impugnato è il sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686, recante una duplice intestazione riconducibile sia alla Napoli Obiettivo Valore
S.r.l. (NOV) che alla società Municipia spa, con riferimento ad accertamenti esecutivi IMU per gli anni 2020,
2021 e 2022.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'onere della prova in ordine alla legittimità della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione o sul soggetto concessionario che agisce in giudizio per la riscossione del tributo. Nel caso di specie, la concessionaria Napoli Obiettivo Valore S.r.l., l'unica evocata dal ricorrente, non si è costituita né ha depositato documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento esecutivi nn.
51624/3329, 51624/1978 e 51624/57. Il Comune di Napoli, pur costituito, ha eccepito esclusivamente il difetto di legittimazione passiva, senza produrre alcuna documentazione relativa alla notificazione degli atti presupposti.
La mancata prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento esecutivi comporta la nullità del sollecito di pagamento impugnato, in quanto atto consequenziale. Il sistema della riscossione coattiva è improntato ad una sequenza procedimentale necessaria, finalizzata a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente;
l'omissione o la errata notifica di un atto presupposto incide sulla validità dell'atto successivo.
Diversamente, non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento esecutivi, atteso che il ricorso non individua con certezza l'ente impositore nei cui confronti è proposta l'impugnazione, in considerazione della peculiare situazione (cointestazione del sollecito di pagamento, firma del sollecito "per Municipia spa dott. Nominativo_1", possibilità di richiedere il riesame alternativamente sia a Municipia che a NOV), della mancata allegazione integrale degli avvisi impugnati non consente di accertare con certezza se gli stessi siano stati formalmente emessi da Municipia o dalla società Napoli
Obiettivo Valore né se la titolarità del potere accertativo fosse in capo all'uno o all'altra. Cosicché, nel caso in cui gli accertamenti fossero stati emessi da Municipia spa, avendo il ricorrente evocato in giudizio la sola
NOV, non risulterebbe evocato in giudizio in modo inequivoco l'ente accertatore con conseguente incertezza soggettiva che impedisce una pronuncia demolitoria sull'atto impositivo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
546/1992.
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, limitatamente all'annullamento del sollecito di pagamento n.
20250002307870189125686 del 20.03.2025, e va rigettato nella parte in cui si chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 51624/3329, 51624/1978 e 51624/57, relativi agli anni d'imposta
2020, 2021 e 2022.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.