Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore e Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero della difesa, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del provvedimento prot. n. 78/146 – 2 – 2020 del 18.01.2022, con il quale il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Napoli ha disposto in danno del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, la immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 15.12.2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov 2;
b – della nota prot. n.78/146 – 2020 del 15.12.2021, con la quale il Comando dei Carabinieri ha invitato il ricorrente a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante la effettuazione della vaccinazione anti Sars – Cov 2 ovvero la esecuzione o la richiesta di Vaccinazione;
c – della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 1/2/16/2021 del 9.12.2021, ad oggetto “ Estensione dell'obbligo vaccinale al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – art. 4 ter D.L. 44/2021 ”;
e – di qualsiasi atto istruttorio di estremi e contenuto non conosciuti;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l'adozione
di ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro del ricorrente nella mansione lavorativa da cui è stato sospeso e per il ripristino del trattamento giuridico ed economico relativo, con rimborso delle mensilità non pagate a seguito della sospensione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 16/6/2022:
avverso e per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 78/146 – 2 – 2020 del 18.01.2022, con il quale il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Napoli ha disposto in danno del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, la immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 15.12.2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov 2;
b – della nota prot. n.78/146 – 2020 del 15.12.2021, con la quale il Comando dei Carabinieri ha invitato il ricorrente a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante la effettuazione della vaccinazione anti Sars – Cov 2 ovvero la esecuzione o la richiesta di Vaccinazione;
c – della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 1/2/16/2021 del 9.12.2021, ad oggetto “Estensione dell'obbligo vaccinale al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – art. 4 ter D.L. 44/2021”;
e – di qualsiasi atto istruttorio di estremi e contenuto non conosciuti;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l'adozione
di ogni conseguente statuizione ai fini del reintegro del ricorrente nella mansione lavorativa da cui è stato sospeso e per il ripristino del trattamento giuridico ed economico relativo, con rimborso delle mensilità non pagate a seguito della sospensione;
nonché avverso e per l'annullamento
g - del provvedimento del 30.03.2022, con il quale il Comandante di Corpo del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha ricognito la sospensione dal servizio del ricorrente e gli effetti conseguenti, già disposti con provvedimento prot. n. 78/146 – 2 – 2020 del 18.01.2022, impugnato con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 10 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 10 maggio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti e dello sviluppo della vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.