Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sull'agevolazione

    La Corte ha ritenuto, sulla base di precedenti della Cassazione, che l'inerzia dell'ente impositore non comporta la formazione del silenzio-assenso in assenza di previsione normativa ad hoc, ma si risolve nel tacito rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per l'agevolazione

    La Corte ha ritenuto che le perizie e le fotografie attestino un complesso di immobili in disuso da tempo, ma con criticità circoscritte che non evidenziano pericoli di crolli, e che la perizia del comune sia più aderente alla realtà fattuale.

  • Rigettato
    Buona fede del contribuente

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché, per l'annualità 2019, il ricorrente era già a conoscenza del rigetto dell'istanza del 2012, comunicatogli nel 2018, escludendo quindi la possibilità di fare affidamento sul principio di buona fede.

  • Rigettato
    Applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, escludendo l'applicazione della continuazione poiché l'avviso di accertamento era emesso esclusivamente per l'omesso versamento dell'imposta per l'anno 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 40
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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