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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il AR C.F._1
27/07/1979, con il patrocinio dell'avv. VANNUTELLI ANDREA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1986 con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI SAVASTANO MAURA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, e AR [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1
separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in MI (RM) in data 15.09.2012 e precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 07.09.2013) e (Roma, 01.04.2017). Per_1 Per_2
Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 226/24 pubblicata il 27.06.2024, l'intestato 2
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 20.02.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MI.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma alla Via Virgilio
Melandri n. 184/D di proprietà esclusiva della SI.ra , è stata Controparte_1
venduta con atto del Notaio , Repertorio n. 6210 – Raccolta 4243. Persona_3
Con il ricavato della predetta vendita la SInora ha Controparte_1 successivamente acquistato l'immobile sito in Roma alla Via Grotta di Gregna n.
121, attuale dimora dei minori e .
3. I figli e restano Per_2 Per_1 Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) il venerdì, a weekend alternati, dall'uscita di scuola e fino alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 18:00, o, eventualmente, dopo cena entro le ore
21:00 della domenica (previa comunicazione da far pervenire all'altro genitore la sera del giorno precedente). Il padre terrà, altresì, con sé i minori tutti i martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 18:30 o diversamente fino alle ore 21:00 qualora dovessero cenare con lui (previa comunicazione da far pervenire all'altro genitore la sera del giorno precedente); salvo diverso accordo delle parti. Ed ancora, il padre accompagnerà i bambini a scuola nelle giornate di martedì e giovedì prelevandoli dall'abitazione famigliare;
il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori;
4/b) durante le festività: - Natalizie: ad anni alterni, dal 24 dicembre sino al 29 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio. I figli, comunque, festeggeranno la cena del 24 con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro 3
genitore; - Pasquali: il padre potrà trascorrere ad anni alternati dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'attività scolastica;
- Estive: i figli staranno con i genitori almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 5 maggio di ogni anno, salvo diverse esigenze imposte dal datore di lavoro. 4/c) feste di compleanno:
- i genitori festeggeranno il compleanno dei figli separatamente, salvo diverso accordo espresso delle parti;
il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei genitori, pertanto, il giorno 7 settembre e 1 aprile verrà trascorso una volta con la SI.ra e una volta con il SI. Controparte_1 Pt_1
(il genitore che non trascorrerà il giorno del compleanno con il figlio,
[...]
potrà festeggiarlo il primo giorno utile, a prescindere dalle cadenze dei diritti di visitazione e, comunque, previo accordo tra le parti;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti); a prescindere dalle cadenze del diritto di visitazione i genitori, previo accordo tra di loro, potranno trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
Per quanto concerne le restanti festività i genitori saranno liberi di concordare, con almeno 10 giorni di anticipo chi dei due terrà con sé i figli. Fermo restando che la frequentazione dovrà prima essere pattuita con l'altro genitore e solo successivamente comunicata ai minori. Le condizioni di visita di cui al punto
4/b potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze lavorative/chiusure imposte dal datore di lavoro, nel qual caso le parti si autoregolamenteranno nel rispetto dei propri impegni.
5. Il SI. verserà alla SI.ra AR
, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di euro 800,00 Controparte_1
mensili, sul conto corrente della stessa (già precedentemente comunicato al SI.
, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, con decorrenza dal Pt_1
momento del deposito del Ricorso. La predetta somma verrà aggiornata automaticamente di anno in anno in ragione dell'indice ISTAT, decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo
d'intesa fissato dal Tribunale di Roma del 17/12/2014. Le stesse verranno rendicontate e corrisposte alla fine di ogni mese, salvo spese urgenti, economicamente considerevoli e non differibili che verranno sostenute dalle parti nell'immediatezza ciascuno per il proprio 50% di spettanza.
7. L'assegno unico per i figli, pari a euro 433,20 (soggetto a variazione in base alla dichiarazione ISEE)
è posto integralmente a favore della SI.ra con accredito diretto Controparte_1
sul conto corrente personale della stessa.
8. Il SI. e la SI.ra AR 4
dichiarano di essere autonomi ed economicamente indipendenti, Controparte_1
pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto a favore di alcuno dei coniugi.
9. Il mutuo ipotecario a suo tempo acceso per l'acquisto della casa coniugale di Via Virginio Melandri n. 184/D con la Controparte_2
(contratto n. ), è stato estinto a seguito della sopra citata compravendita P.IVA_1
e, pertanto, il SInor è stato svincolato da ogni onere anzitempo AR
assunto. 10. Relativamente al residuo del mutuo concernente l'anno 2020, per il quale all'epoca fu richiesta la sospensione per la pandemia da COVID-SARS19, il
SI. sta corrispondendo alla SI.ra il 50% del AR Controparte_1
capitale ad oggi non versato, per un importo totale pari ad euro 4.410,00 (suddivisi in 4 rate semestrali con decorrenza da aprile 2024, il cui importo residuo ad oggi
è pari ad Euro 2.205,00). 11. Per quanto concerne la polizza vita attivata a suo tempo dai ricorrenti contestualmente all'accensione del mutuo ipotecario e legata a quest'ultimo, per l'acquisto dell'ex casa coniugale di Via Virgilio Melandri
n.184/D, il SInor ha provveduto a rimborsare alla SInora AR
il 50% della quota non goduta di detta della polizza vita, con Controparte_1
conseguente definizione di tale vicenda non essendo più nulla dovuto dal SI.
a tal riguardo. 12. Per quanto concerne il Finanziamento Findomestic Pt_1 acceso dal SI. (ove la moglie risulta garante), per l'acquisto AR
della propria autovettura e del mobilio/arredo della casa coniugale, la SI.
provvederà a versare mensilmente sul conto corrente del SI. Controparte_1
il 50% della quota parte relativa al mobilio/arredamento e, AR
dunque, la somma di euro 110,00 sino a estinzione del finanziamento. Al riguardo il SI. ha già provveduto a trasferire l'addebito della rata AR
mensile sul conto corrente personale. 13. Circa il finanziamento Ferrovie dello
Stato (Fercredit), per i lavori di efficientamento energetico della casa coniugale e per il quale è prevista una trattenuta mensile sulla busta paga del SI. Pt_1
pari ad euro 212,00, esso sarà posto integralmente a carico dello
[...]
stesso. 14. La somma di Euro 550,00, concernente le detrazioni fiscali relative ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale godute interamente dal SI. Pt_1 nel periodo d'imposta 2022, è stata integralmente corrisposta alla
[...]
SInora . 15. In relazione al sostegno logopedico per la minore , CP_1 Per_1
ritenuto necessario all'esito delle valutazioni effettuate presso il centro Albero, la frequenza verrà fissata dallo specialista che provvederà a redigere un calendario di incontri con la minore. Il pagamento delle predette sedute avverrà con 5
l'indennità che le parti provvederanno a richiedere nelle dovute sedi e CP_3
presentando la documentazione necessaria. Le somme percepite a titolo di indennità verranno erogate direttamente su un conto corrente/libretto che verrà aperto a nome della minore . Qualora il percorso abbia inizio prima Per_1 dell'accredito delle somme erogate dall' le parti provvederanno al CP_3 pagamento del rispettivo 50%, successivamente, al momento dell'accredito della predetta indennità, qualora dagli importi erogati risultasse un esubero rispetto ai costi di logopedia, i SI.ri e potranno procedere al rispettivo CP_1 Pt_1 rimborso, mediante i predetti esuberi erogati dall' delle somme nel frattempo CP_3 versate per detta spesa straordinaria. L'eventuale esubero dell'indennità percepita verrà utilizzato per sostenere ultronee spese straordinarie inerenti la minore. Per quanto concerne il minore , così come suggerito dai docenti, lo stesso verrà Per_2 sottoposto ai test per la valutazione scolastica. All'esito dei predetti, il minore, ove necessiti, seguirà un percorso terapeutico le cui modalità saranno rimesse alle figure professionali competenti. Laddove non dovesse essere richiesto un percorso terapeutico inerente le questioni scolastiche, qualora suggerito da un professionista scelto di concerto tra i genitori, il minore seguirà un sostegno Per_2
psicologico per contenere le proprie emozioni, stante le problematiche di natura caratteriale/emotiva già rappresentate dai docenti ai genitori. Ogni ultronea valutazione sulla prosecuzione del sostegno psicologico sarà assunta dai genitori di volta in volta con l'ausilio degli specialisti nonché dei docenti. 16. Fatta eccezione per gli impegni di carattere economico individuati nelle condizioni di divorzio che precedono, i SI.ri e confermano AR Controparte_1 di non avere altro a che pretendere, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, neanche di natura risarcitoria, nascente o derivante dal rapporto di matrimonio e ancor prima di coppia intercorso fra loro, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale. 17. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio 6
proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse dei medesimi e della prole minorenne, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
933/2024, preso atto della sentenza parziale n. 226/24 intervenuta tra AR
e , così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MI
(RM) in data 15.09.2012 tra e;
AR Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n.
50, parte 2, serie A, vol. 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Cecilia PRATESI