TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 193/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato SIRACUSA,
VIA UNIONE SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. SCIONTI ELINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/05/1966 e residente in [...];
- resistente non costituita con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 16.1.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a PRIOLO GARGALLO in data 8.10.1987, nel corso del quale Controparte_1
sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, per cui chiedeva dichiarare di non dover corrispondere nulla a titolo di mantenimento delle stesse.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 923/2005 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 4.7.2005, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 28.2.2013, di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 6.2.2025 il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla resistente, non comparsa, ne dichiarava la contumacia e sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio. Il Giudice, quindi, poneva la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 08/10/1987, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1987, al n. 65, Parte II, serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRIOLO
GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 07/02/2025 .
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato SIRACUSA,
VIA UNIONE SOVIETICA N. 4, presso lo studio dell'avv. SCIONTI ELINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/05/1966 e residente in [...];
- resistente non costituita con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 16.1.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a PRIOLO GARGALLO in data 8.10.1987, nel corso del quale Controparte_1
sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, per cui chiedeva dichiarare di non dover corrispondere nulla a titolo di mantenimento delle stesse.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 923/2005 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 4.7.2005, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 28.2.2013, di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 6.2.2025 il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla resistente, non comparsa, ne dichiarava la contumacia e sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio. Il Giudice, quindi, poneva la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 08/10/1987, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1987, al n. 65, Parte II, serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRIOLO
GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 07/02/2025 .
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3