Articolo 73 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 72Articolo 74
Versione
28 dicembre 1978
Art. 73. (Trasferimento di personale statale addetto alle attivita' di prevenzione e di sicurezza del lavoro)

In riferimento a quanto disposto dallo articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1 gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unita' sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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