Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 73. (Trasferimento di personale statale addetto alle attivita' di prevenzione e di sicurezza del lavoro)
In riferimento a quanto disposto dallo articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1 gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unita' sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
In riferimento a quanto disposto dallo articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1 gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unita' sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 06/08/2014, n. 2625Provvedimento: […] come integrato dall'art. 18, comma 21, del decreto legge n. 98 del 2011; per inosservanza dei principi ordinamentali di cui agli articoli 72 e 73 della legge n. 833 del 1978; per violazione dell'art. 9 del DPR n. 303 del 2002; per violazione dell'art. 15 , comma 2, […]Leggi di più...