TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/16836
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 16836/2024 promossa da: , Parte_1 nato a [...], il [...]; , nata a [...] Controparte_1
Paulo (SP) BR, il 13/02/1961; , nato a [...] Parte_2
(SP) BR, il 06/12/1994, rappresentati e difesi dall'avv. Meggie Stefani Lecioli, del Foro di Roma, con studio in Via Boezio, n. 6, CAP: 00193, Roma, CF: p.e.c. C.F._1
, come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
e , sono cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...] Parte_2 discendenti di cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana e per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. pagina 1 di 8 - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(AL), Italia, il 26/08/1900, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. Persona_2 Persona_3 in atti n. 10) emigrato in BR, fino alla sua morte, avvenuta in data 26/02/1963 (cfr. doc. in atti n. doc.n.12) durante la sua permanenza nel territorio brasiliano, non acquistava mai la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica - Dipartimento per gli affari di Giustizia –
Dipartimento di Migrazioni - del BR, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: ” L'Ufficio Migrazioni della
Segreteria Nazionale di Giustizia CERTIFICA, su richiesta di , Parte_1 che NON RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o o figlio Per_1 Persona_4 Persona_5 Parte_3 di E di originario dell'Italia, nato il 26108/1900”, Persona_3 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede pagina 2 di 8 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra l'avo e in data 04/10/1919 a Amparo Persona_1 Persona_7
(SP), BR (cfr. doc. in atti n. 11) nasceva il 25/03/1935, a Sâo Paulo (SP), BR, Persona_8
(cfr. doc. in atti n.14).
- In data 25/01/1955, a Sâo Paulo (SP), BR, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
(cfr. doc. in atti n.15), e da tale unione nasceva, il 13/02/1961 a Sâo Paulo, (SP), Persona_9
BR, (cfr. doc. in atti n. 16), odierna ricorrente. Controparte_1
- In data 31/10/1981, a Sâo Paulo (SP), BR, si univa in matrimonio Controparte_1 con (cfr. doc. in atti n.17), e da tale unione nascevano, a Sâo Paulo (SP), Controparte_4
BR: il 25/03/1987 (cfr. doc. in atti n. 18) ed il Parte_1
06/12/1994 (cfr. doc. in atti n.19), odierni Parte_2 ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in pagina 3 di 8 matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Qualora sussista che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_2 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR pagina 4 di 8 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti presentavano al Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (BR) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano. Tuttavia, dall'esame delle convocazioni per cittadinanza, pubblicate sul sito del
Consolato Generale d'Italia a Sao Paulo, emerge l'incertezza di un provvedimento amministrativo in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Infatti, dal sito web del Consolato risulta che nel 2023 sono stati convocati i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2013 e 2014 (cfr. doc. in atti n. 20). Tutti i ricorrenti hanno tentato più volte di presentare la domanda di inserimento nella lista d'attesa per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, sul portale “Prenot@mi” ma soltanto ha ottenuto Parte_1
l'inserimento nella lista di attesa (cfr. doc. in atti n. 21). Mentre gli altri ricorrenti, Controparte_1
e nonostante abbiano tentato diverse volte di
[...] Parte_2 presentare la domanda di inserimento nella lista d'attesa, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non sono riusciti ad inserirsi. Infatti, tutti i tentativi sono risultati vani, come si evince dall'atto notarile che certifica i tentativi posti in essere (cfr. doc. in atti n. 22).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie pagina 5 di 8 il BR, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di matrimonio nei Persona_1 quali si legge che fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti n. cfr. doc. in atti n. 10-11). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1 Persona_8 nata il [...], a [...], BR (cfr. doc. in atti n.14) la quale si univa in matrimonio con
[...] il 25/01/1955, a Sâo Paulo, BR, (cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_8 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_8 trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza italiana alla propria figlia Persona_1 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_1
; ; Controparte_1 Parte_1 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_2 interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. pagina 6 di 8 È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nato a [...], il [...];
[...] Controparte_1
, nata a [...], il [...];
[...] Parte_2
, nato a [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 ottobre 2025.
Il giudice unico pagina 7 di 8 Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 16836/2024 promossa da: , Parte_1 nato a [...], il [...]; , nata a [...] Controparte_1
Paulo (SP) BR, il 13/02/1961; , nato a [...] Parte_2
(SP) BR, il 06/12/1994, rappresentati e difesi dall'avv. Meggie Stefani Lecioli, del Foro di Roma, con studio in Via Boezio, n. 6, CAP: 00193, Roma, CF: p.e.c. C.F._1
, come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
e , sono cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...] Parte_2 discendenti di cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_1 italiana e per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. pagina 1 di 8 - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(AL), Italia, il 26/08/1900, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. Persona_2 Persona_3 in atti n. 10) emigrato in BR, fino alla sua morte, avvenuta in data 26/02/1963 (cfr. doc. in atti n. doc.n.12) durante la sua permanenza nel territorio brasiliano, non acquistava mai la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica - Dipartimento per gli affari di Giustizia –
Dipartimento di Migrazioni - del BR, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: ” L'Ufficio Migrazioni della
Segreteria Nazionale di Giustizia CERTIFICA, su richiesta di , Parte_1 che NON RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o o figlio Per_1 Persona_4 Persona_5 Parte_3 di E di originario dell'Italia, nato il 26108/1900”, Persona_3 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede pagina 2 di 8 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra l'avo e in data 04/10/1919 a Amparo Persona_1 Persona_7
(SP), BR (cfr. doc. in atti n. 11) nasceva il 25/03/1935, a Sâo Paulo (SP), BR, Persona_8
(cfr. doc. in atti n.14).
- In data 25/01/1955, a Sâo Paulo (SP), BR, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
(cfr. doc. in atti n.15), e da tale unione nasceva, il 13/02/1961 a Sâo Paulo, (SP), Persona_9
BR, (cfr. doc. in atti n. 16), odierna ricorrente. Controparte_1
- In data 31/10/1981, a Sâo Paulo (SP), BR, si univa in matrimonio Controparte_1 con (cfr. doc. in atti n.17), e da tale unione nascevano, a Sâo Paulo (SP), Controparte_4
BR: il 25/03/1987 (cfr. doc. in atti n. 18) ed il Parte_1
06/12/1994 (cfr. doc. in atti n.19), odierni Parte_2 ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in pagina 3 di 8 matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Qualora sussista che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_2 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR pagina 4 di 8 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti presentavano al Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (BR) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano. Tuttavia, dall'esame delle convocazioni per cittadinanza, pubblicate sul sito del
Consolato Generale d'Italia a Sao Paulo, emerge l'incertezza di un provvedimento amministrativo in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Infatti, dal sito web del Consolato risulta che nel 2023 sono stati convocati i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2013 e 2014 (cfr. doc. in atti n. 20). Tutti i ricorrenti hanno tentato più volte di presentare la domanda di inserimento nella lista d'attesa per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, sul portale “Prenot@mi” ma soltanto ha ottenuto Parte_1
l'inserimento nella lista di attesa (cfr. doc. in atti n. 21). Mentre gli altri ricorrenti, Controparte_1
e nonostante abbiano tentato diverse volte di
[...] Parte_2 presentare la domanda di inserimento nella lista d'attesa, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non sono riusciti ad inserirsi. Infatti, tutti i tentativi sono risultati vani, come si evince dall'atto notarile che certifica i tentativi posti in essere (cfr. doc. in atti n. 22).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie pagina 5 di 8 il BR, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di matrimonio nei Persona_1 quali si legge che fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti n. cfr. doc. in atti n. 10-11). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1 Persona_8 nata il [...], a [...], BR (cfr. doc. in atti n.14) la quale si univa in matrimonio con
[...] il 25/01/1955, a Sâo Paulo, BR, (cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_8 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_8 trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza italiana alla propria figlia Persona_1 [...]
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_1
; ; Controparte_1 Parte_1 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_2 interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. pagina 6 di 8 È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nato a [...], il [...];
[...] Controparte_1
, nata a [...], il [...];
[...] Parte_2
, nato a [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 ottobre 2025.
Il giudice unico pagina 7 di 8 Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8