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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4448/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorso Pervenuto Tramite Pec Prot. 174713 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002124334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto in oggetto, cartella di pagamento n. 10020250021243334000 notificata in data 1.7.2025 e ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti ed in particolare che i prodromici avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica, erano stati notificati dalla Regione Campania mediante deposito presso l'Ufficio postale e successiva compiuta giacenza, ma senza il successivo invio della CAD.
Instauratosi il contraddittorio ADER contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso. Sono allegati agli atti le notifiche eseguite dalla Regione ed inviate alla ricorrente in sede di accesso agli atti.
Osserva la Corte che il principio secondo cui è necessaria la produzione in giudizio della CAD per il perfezionamento della notifica, stabilito dalla sentenza n. 10012/2021 delle Sezioni Unite, si applica esclusivamente alle notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario secondo la L. n. 890 del 1982 e non alle notifiche dirette e semplificate degli enti impositori a mezzo posta. La questione sollevata dalla ricorrente e riguardante la disciplina da applicare alla notificazione degli atti impositivi eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria (o dal suo concessionario) tramite il servizio postale, per la quale si applica la legge n. 890 del 1982 che regola le notificazioni di atti a mezzo posta e prevede in caso di assenza del destinatario, l'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) per perfezionare la notifica, è stata esaminata di recente da Cassazione Civile Sez. 5, Ord. n. 21789/2025, che ha precisato che occorre operare una distinzione fondamentale tra le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale: in questo caso si applica integralmente la L. n. 890 del 1982, con l'obbligo di invio della
CAD; e le notifiche eseguite direttamente dall'ente impositore a mezzo posta: in questo caso si applica un procedimento semplificato, basato sul regolamento del servizio postale ordinario per i plichi raccomandati.
Orbene, questo procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, non prevede l'invio della CAD. Pertanto, la notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale. La Corte ha fondato la sua decisione su un principio di bilanciamento tra gli interessi del Fisco e il diritto di difesa del contribuente, osservando che il legislatore ha previsto una procedura più snella per la notificazione diretta accertamento per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa. Secondo i giudici della Corte questo bilanciamento è ragionevole, in quanto il contribuente ha comunque la possibilità di richiedere la rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.) qualora dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto per cause a lui non imputabili (evenienza non prospettata in questa sede).
Per gli esposti motivi, essendo stati notificati regolarmente gli avvisi di accertamento, il ricorso va rigettato.
Spese compensate ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 10020250021243334000, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Salerno 5.1.2025
Il giudice ( dott. Rocco Abbondandolo)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4448/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorso Pervenuto Tramite Pec Prot. 174713 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002124334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto in oggetto, cartella di pagamento n. 10020250021243334000 notificata in data 1.7.2025 e ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti ed in particolare che i prodromici avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica, erano stati notificati dalla Regione Campania mediante deposito presso l'Ufficio postale e successiva compiuta giacenza, ma senza il successivo invio della CAD.
Instauratosi il contraddittorio ADER contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso. Sono allegati agli atti le notifiche eseguite dalla Regione ed inviate alla ricorrente in sede di accesso agli atti.
Osserva la Corte che il principio secondo cui è necessaria la produzione in giudizio della CAD per il perfezionamento della notifica, stabilito dalla sentenza n. 10012/2021 delle Sezioni Unite, si applica esclusivamente alle notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario secondo la L. n. 890 del 1982 e non alle notifiche dirette e semplificate degli enti impositori a mezzo posta. La questione sollevata dalla ricorrente e riguardante la disciplina da applicare alla notificazione degli atti impositivi eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria (o dal suo concessionario) tramite il servizio postale, per la quale si applica la legge n. 890 del 1982 che regola le notificazioni di atti a mezzo posta e prevede in caso di assenza del destinatario, l'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) per perfezionare la notifica, è stata esaminata di recente da Cassazione Civile Sez. 5, Ord. n. 21789/2025, che ha precisato che occorre operare una distinzione fondamentale tra le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale: in questo caso si applica integralmente la L. n. 890 del 1982, con l'obbligo di invio della
CAD; e le notifiche eseguite direttamente dall'ente impositore a mezzo posta: in questo caso si applica un procedimento semplificato, basato sul regolamento del servizio postale ordinario per i plichi raccomandati.
Orbene, questo procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, non prevede l'invio della CAD. Pertanto, la notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale. La Corte ha fondato la sua decisione su un principio di bilanciamento tra gli interessi del Fisco e il diritto di difesa del contribuente, osservando che il legislatore ha previsto una procedura più snella per la notificazione diretta accertamento per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa. Secondo i giudici della Corte questo bilanciamento è ragionevole, in quanto il contribuente ha comunque la possibilità di richiedere la rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.) qualora dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto per cause a lui non imputabili (evenienza non prospettata in questa sede).
Per gli esposti motivi, essendo stati notificati regolarmente gli avvisi di accertamento, il ricorso va rigettato.
Spese compensate ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 10020250021243334000, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Salerno 5.1.2025
Il giudice ( dott. Rocco Abbondandolo)