Rigetto
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04569/2025REG.PROV.COLL.
N. 06105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2022, proposto da NO AR, OL TO in qualità di erede di AR NO, RO RO in qualità di erede di MA DR, MA PP, AN IR e SC PP, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fogliano, 16;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 793/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere NO Filippini;
Udito l’avvocato Antonio Cordasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto di causa è costituito dal decreto dirigenziale M D GMIL REG2017 0452349 del 4 agosto 2017 con il quale i sottufficiali sopra indicati sono stati inseriti nel più ampio elenco nominativo dei Luogotenenti dell’Arma dei carabinieri – banda dell’Arma.
1.1. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio gli interessati esponevano quanto segue:
- di appartenere tutti al personale dell’Arma dei carabinieri e di essere inquadrati nel ruolo dei sottufficiali dell’Arma stessa, con la qualifica di orchestrali (componenti della banda musicale), in quanto vincitori di concorso e in possesso del diploma di conservatorio;
- con l’adozione dei decreti legislativi n. 94 e 95 del 29 maggio 2017 (l’uno in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, l’altro afferente alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124), il legislatore ha provveduto al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e della Polizia di Stato;
- con il decreto dirigenziale sopra indicato (l’atto impugnato) l’Amministrazione ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2017, i marescialli aiutanti con la qualifica di luogotenente, del ruolo dei musicisti, tra i quali gli odierni ricorrenti, sono iscritti nel grado di luogotenente;
- con l’attribuzione del grado suddetto, di nuova creazione, veniva perpetuato l’inquadramento degli orchestrali tra i sottoufficiali (ruolo dei musicisti), ma tale collocazione gerarchica (e il relativo trattamento economico) dovevano ritenersi inadeguati all’alta professionalità richiesta dal loro ruolo e alla necessità, per accedervi, di possedere il diploma di conservatorio, titolo da ritenere equiparato a tutti gli effetti e per espressa disposizione di legge al diploma di laurea magistrale;
- che dunque il provvedimento impugnato, oltre a violare lo “spirito” dei decreti legislativi n. 94 e 95 del 29 maggio 2017, finalizzati al riordino delle carriere e all’elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale, appariva in contrasto con la previsione della lege n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013) che ha equiparato il diploma di conservatorio alla laurea di secondo livello;
- che inoltre appariva censurabile la scelta legislativa poiché non sarebbe “logico disporre l’inquadramento dei ricorrenti al Personale Sottufficiali”, a fronte dell’elevata professionalità richiesta dal loro ruolo, in conformità agli artt. 1 e 97 della Costituzione e ai limiti esistenti alla discrezionalità del legislatore, rappresentati dall’esigenza, nello scegliere i sistemi di riqualificazione della carriera, di rispettare il principio della ragionevolezza, buon andamento e imparzialità; per tale motivo si chiedeva al T.a.r. di valutare la non manifesta infondatezza della descritta questione di incostituzionalità e di sollevare, pertanto, questione al riguardo dinanzi al Giudice delle leggi, al fine di consentire l’accertamento dell’illegittimità costituzionale della suddetta previsione normativa per contrasto con gli articoli 1, 3, 36 e 97 della Costituzione.
1.2. L’Amministrazione resisteva al ricorso in rito (eccependone l’inammissibilità della forma collettiva a fronte dell’eterogeneità delle singole posizioni) e nel merito.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha respinto il ricorso poiché il decreto impugnato non rappresenta altro che l’applicazione della normativa di riferimento, che prevede il grado di ufficiale solo per il maestro direttore ed il vice maestro; né ha ritenuto il T.a.r. di dare seguito all’incidente di costituzionalità richiesto dai ricorrenti, poiché l’asserita equipollenza tra il diploma di conservatorio e il diploma di laurea era un elemento inadeguato per supportare una simile richiesta; peraltro, neppure “è riscontrabile alcuna identità tra le funzioni svolte dai sottufficiali orchestrali e le funzioni specifiche attribuite al maestro direttore e al maestro vice direttore”, sicchè la pretesa dei ricorrenti, volta a vedersi equiparati agli ufficiali, appariva del tutto infondata, in quanto non corroborata, al di là di quanto dedotto sul titolo di studio posseduto, da alcuna allegazione volta a dimostrare l’attribuzione di funzioni direttive e/o di coordinamento proprie, in via generale, della categoria degli ufficiali.
3. Avverso tale decisione gli appellanti sopra indicati hanno proposto il presente gravame, affidandolo ad unico motivo che sostanzialmente reitera la richiesta di sollevare incidente di costituzionalità sulla norma dell’ordinamento militare che inquadra gli appartenenti alla banda musicale diversi dal direttore nel ruolo dei sottufficiali; la ragione dell’illegittimità della norma deriverebbe dal fatto che il titolo posseduto dagli appellanti è equiparato ad un diploma di laurea e nel pubblico impiego i soggetti muniti di laurea sono inquadrati tenendo conto del particolare livello culturale e scientifico di cui sono in possesso; il personale del Ruolo dei Musicisti, destinato a suonare nella Banda dell’Arma dei Carabinieri, deve possedere come titolo di studio, il diploma di conservatorio che è conseguibile dopo un ciclo di studi destinati al conseguimento di una formazione, dunque di una conoscenza di livello avanzato/accademico per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito musicale.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, insistendo, con successiva memoria, sulle medesime eccezioni già prospettate in primo grado.
5. Con memoria difensiva gli appellanti hanno insistito sui propri assunti e, con memoria di replica, hanno eccepito la tardività della memoria del Ministero che ripropone eccezioni preliminari del primo grado e hanno ribadito l’esigenza di sollevare la dedotta questione di costituzionalità, disattendendo anche la recente pronuncia contraria di questo Consiglio n. 3492 del 2025.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata decisa all’esito dell’udienza del 20 maggio 2025.
7. L’appello è infondato.
7.1. Come già affermato nella sentenza recentemente pronunciata di questo Consiglio (cfr., Sez. II, n. 3492, pubblicata il 23 aprile 2025), con argomenti sui quali non vi è ragione per dissentire, la prospettata questione di costituzionalità, incentrata sulla pretesa equiparazione del diploma di conservatorio (del quale sono muniti tutti gli appartenenti alla banda musicale), alla laurea di secondo livello, seppur in astratto rilevante, appare manifestamente infondata.
Invero, tale equiparazione su cui insiste la parte appellante, come già sottolineato dal T.a.r., è riconosciuta al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, sia dall’art. 2, comma 5, legge n. 508/1999 che dall’art. 1, commi 102 e 103, legge n. 228/2012.
Ma, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non esiste un principio generale dell’ordinamento giuridico che stabilisca un’automatica equiparazione tra titolo di studio posseduto e inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione.
Della aleatorietà della loro pretesa si rendono conto anche gli appellanti laddove affermano di non richiedere “il riconoscimento di mansioni superiori né una riqualificazione a seguito di riconoscimento del titolo di studio attraverso provvedimenti generali di riordino delle carriere, ma… il riconoscimento di un inquadramento giuridico ed economico/retributivo che consideri e tenga quindi conto del valore legale del titolo di studi posseduto”.
Infatti, il riconoscimento di un inquadramento giuridico che valorizzi sul piano economico l’aver conseguito il diploma di conservatorio non può che avvenire attraverso un provvedimento generale di riordino delle carriere.
Peraltro, avendo scelto di entrare in un contesto militare, le possibilità di inquadramento devono tener conto delle tre categorie che caratterizzano gli appartenenti alle forze armate: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
Per giunta, un inquadramento giuridico che migliori la condizione attuale non potrebbe che verificarsi attribuendo un grado da ufficiali agli orchestrali; ma, ad una soluzione del genere, osta la circostanza che le mansioni proprie di un ufficiale sono quelle di essere a capo di un reparto o di una struttura amministrativa e comunque di coordinare l’impiego di uomini e mezzi; condizione che non risulta in capo a chi svolge la mansione attribuita agli orchestrali.
Il legislatore ha, pertanto, operato una scelta discrezionale che non sembra irragionevole tenuto conto che l’ufficiale consegue il diploma di laurea dopo la nomina a sottotenente e, in passato, completava l’Accademia senza aver conseguito un diploma di laurea, cosicché il grado riconosciuto non era conseguenza del titolo di studio ma dell’attribuzione di funzioni di comando, di direzione, di indirizzo e di coordinamento.
Né è dimostrato in causa, semmai potesse fungere quale parametro di comparazione, che i funzionari che vincono un concorso nell’Amministrazione civile per il quale è richiesto come titolo di accesso la laurea, abbiano un trattamento economico migliore degli appellanti; analogamente è a dire per il trattamento riconosciuto agli orchestrali che prestano servizio nelle orchestre sinfoniche.
Appare altresì corretto il riferimento, fatto dal primo giudice, alla sentenza n. 239/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità che riguardava questioni analoghe a quella che si vorrebbe sollevare in questa sede; in quell’occasione veniva censurata l’ambiguità della questione sollevata poiché non era chiaro si si puntasse ad un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa.
Infatti nel caso in esame in questa sede la declaratoria di incostituzionalità delle norme oggetto di censura non consentirebbe agli appellanti di conseguire il bene cui aspirano, mentre una pronuncia di natura additiva sarebbe invasiva dello spazio di discrezionalità che appartiene al legislatore e che come dal Giudice delle Leggi in più occasioni sostenuto non potrebbe essere esercitato dalla Corte Costituzionale.
In definitiva, la questione di costituzionalità non può essere sollevata per la sua manifesta infondatezza.
Né colgono nel segno gli argomenti, da ultimo prospettati dagli appellanti con la memoria di replica depositata in data 24 aprile 2025, secondo i quali non sarebbe affatto precluso il promuovere la pronuncia di una sentenza c.d. “additiva di principio” da parte del Giudice delle leggi, incentrata sulla pretesa sussistenza di una evidente illegittimità costituzionale della disposizione di legge censurata nella parte in cui non prevede qualcosa che avrebbe dovuto prevedere, aggiungendo il principio al quale il legislatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa.
Invero, è proprio il presupposto di tale ragionamento ad apparire fallace; come già affermato nel richiamato precedente di questa Sezione, nulla dimostra che le mansioni affidate agli orchestrali siano equiparabili a quelle di direzione, di indirizzo e di coordinamento (insomma, di comando, proprie degli ufficiali) e, nella specie, a quelle del maestro direttore e del vice maestro direttore d’orchestra; nulla supporta la manifesta illogicità della scelta legislativa.
8. L’appello va dunque rigettato.
9. Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
SC Frigida, Consigliere
TO Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
NO Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO