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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 891/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROMEO STEFANO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la Controparte_7 CP_8 CP_9 dott.ssa ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione professionale docenti
All'odierna udienza in trattazione scritta le parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 14.04.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo:
a) di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2023 a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell'Istituto comprensivo
Polo ovest di NE (BS) (doc. 1);
b) di aver prestato, in forza di tre contratti di insegnamento a tempo determinato, altrettante supplenze brevi, così dettagliate:
- nell'a.s. 2019/2020 dal 28/01/2020 al 11/03/2020 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS) (doc. 2);
- nell'a.s. 2019/2020 dal 12/03/2020 al 08/06/2020 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS) (doc. 2);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 29/09/2021 al 31/03/2022 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Grazio Cossali” di OV (BS) (doc. 3);
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato da egli sostituiti in forza degli incarichi di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione ai periodi di cui alla precedente lett. b), la retribuzione professionale docenti (docc. 4 e 5), introdotta dall'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, allo scopo esplicito di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, era commisurata all'anzianità di servizio, veniva corrisposta mensilmente per dodici mensilità e riparametrata – in caso di supplenze di durata inferiore al mese – in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di servizio espletato;
f) che detta retribuzione, come determinata dalla contrattazione collettiva nel tempo succedutasi, era pari ad un importo mensile – da riproporzionare, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, CCNI 31 agosto
1999, in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50 dal 01.03.2018 al 31.12.2021 e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
g) che, in violazione del principio di non discriminazione retributiva tra lavoratori precari e lavoratori immessi in ruolo, l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in Pag. 2 di 7 maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
h) che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanze nn. 20015/2018,
6293/2020, 12309/2024), la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CEE, direttamente applicabile;
i) che, secondo l'orientamento della medesima Corte di Cassazione, il richiamo alla normativa del
1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, pure nelle ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali), differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione scolastica secondo la quale la retribuzione professionale docenti sarebbe stata incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata;
l) che, peraltro, l'art. 83 CCNL Scuola del 29.11.2007 aveva incluso la retribuzione professionale docenti nella base di calcolo per la determinazione della misura del trattamento di fine rapporto;
m) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrispondergli la richiesta retribuzione CP_1 fosse fondato su un'errata, infondata ed inconferente interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI 31.08.1999, specialmente alla luce del fatto che quest'ultima previsione contrattuale ammetteva la liquidazione del compenso in parola pure per periodi di servizio inferiori al mese;
n) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi indicati CP_1 alla precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.856,48, oltre interessi e rivalutazione;
o) di aver inviato in data 14.03.2025, tramite missiva p.e.c., al convenuto apposita diffida CP_1 ad adempiere, correttamente pervenuta al destinatario ma rimasta priva di riscontro (docc. 6, 7);
p) di aver quindi diritto alla corresponsione anche della retribuzione professionale docenti maturata a decorrere dal mese di gennaio 2020, in quanto tale mensilità era stata pagata soltanto in data
27.03.2020 (cfr. rispettivo cedolino nel doc. 4).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato Pag. 3 di 7 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il CP_1 convenuto al versamento dell'importo pari ad euro 1.856,48 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Ritualmente costituitosi, il ha preliminarmente sollevato Controparte_1
l'eccezione di prescrizione (quinquennale) con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020, considerando che la diffida ad adempiere era stata inviata dal ricorrente solo in data
14.03.2025 (docc. 6 e 7 ricorso).
Nel merito il convenuto ha rilevato: CP_1
a) che lo stato matricolare del ricorrente (doc. 3) confermava appieno la prestazione dei servizi di supplenza da egli espletati nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, come esposti nell'atto introduttivo;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione del periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 4 di 7 4. Il , preliminarmente, ha eccepito l'eccezione di prescrizione (quinquennale) con CP_1 riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020 considerando che la diffida ad adempire era stata inviata dal ricorrente solo in data 14.03.2025 (doc. 7 ricorso).
Il ricorrente ha preso posizione sul punto rilevando che la prescrizione non poteva dirsi maturata in quanto il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla data dell'effettivo pagamento delle retribuzioni.
Ebbene, è pacifico che i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore si prescrivono per il pubblico e per il privato dipendente nel termine di cinque anni e che il dies a quo deve essere fissato nel giorno in cui il diritto può ex art. 2935 c.c. essere esercitato.
Nel caso in esame, risulta documentalmente dalle buste paga depositate in atti dal ricorrente (doc. 4) che gli emolumenti di gennaio e febbraio 2020 sono stati versati solo in data 27.03.2020 mentre quelli di marzo in data 28.04.2020, sicché è solo a partire da questo momento che il ricorrente avrebbe potuto agire in giudizio per far valere il mancato versamento della voce stipendiale qui contesa e, dunque, è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione che non risulta maturato in relazione a tali mensilità tenuto conto degli effetti interruttivi della diffida ad adempiere inviata al in data 14.03.2025. CP_1
4.1. Ciò posto, pacifici i servizi svolti dal ricorrente, questi ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Docenti, prevista dall'art. 7 del Controparte_11
CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere erogato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e Pag. 5 di 7 concludendo, al comma 8, che “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
4.2. Sulla base di tali premesse, si ritiene che vada senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dallo stesso prestati nei periodi in esame e ciò sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del
CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla Legge n. 124 del 1999.
5. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per i periodi in cui, nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, risulta aver svolto supplenze brevi per complessivi quattro mesi e dodici giorni nell'a.s. 2019/2020 e per complessivi sei mesi e due giorni nell'a.s. 2021/2022, sempre ad orario completo di cattedra.
L'importo della detta retribuzione maturato dal ricorrente risulta pari, perciò, alla complessiva somma di euro 1.856,43, come da conteggio qui di seguito illustrato:
Pag. 6 di 7 ▪ dal 28/01/2020 al 08/06/2020 e dal 29/09/2021 al 31/12/2021 = sette mesi e quattordici giorni
€ 174,50 (importo mensile RPD) moltiplicato sette mesi ad orario completo di cattedra = € 1.221,50
€ 174,50 (importo mensile RPD) diviso trenta giorni = € 5,8166 (importo giornaliero RPD);
€ 5,8166 moltiplicato quattordici giorni ad orario completo di cattedra = € 81,43
▪ dal 01/01/2022 al 31/03/2022 = tre mesi
€ 184,50 (importo mensile RPD) moltiplicato tre mesi ad orario completo di cattedra = € 553,50.
▪ € 1.221,50 + € 81,43 + € 553,50 = € 1.856,43.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per l'ammontare di € 1.856,43, oltre accessori come da motivazione, e condanna parte convenuta a corrispondergli tale somma;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, CP_1 liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, 3/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara AN
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROMEO STEFANO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la Controparte_7 CP_8 CP_9 dott.ssa ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione professionale docenti
All'odierna udienza in trattazione scritta le parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 14.04.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo:
a) di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2023 a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell'Istituto comprensivo
Polo ovest di NE (BS) (doc. 1);
b) di aver prestato, in forza di tre contratti di insegnamento a tempo determinato, altrettante supplenze brevi, così dettagliate:
- nell'a.s. 2019/2020 dal 28/01/2020 al 11/03/2020 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS) (doc. 2);
- nell'a.s. 2019/2020 dal 12/03/2020 al 08/06/2020 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo (BS) (doc. 2);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 29/09/2021 al 31/03/2022 a copertura di un posto di insegnamento di scienze e tecnologie delle costruzioni e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Grazio Cossali” di OV (BS) (doc. 3);
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato da egli sostituiti in forza degli incarichi di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione ai periodi di cui alla precedente lett. b), la retribuzione professionale docenti (docc. 4 e 5), introdotta dall'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, allo scopo esplicito di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, era commisurata all'anzianità di servizio, veniva corrisposta mensilmente per dodici mensilità e riparametrata – in caso di supplenze di durata inferiore al mese – in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di servizio espletato;
f) che detta retribuzione, come determinata dalla contrattazione collettiva nel tempo succedutasi, era pari ad un importo mensile – da riproporzionare, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, CCNI 31 agosto
1999, in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50 dal 01.03.2018 al 31.12.2021 e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
g) che, in violazione del principio di non discriminazione retributiva tra lavoratori precari e lavoratori immessi in ruolo, l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in Pag. 2 di 7 maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
h) che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanze nn. 20015/2018,
6293/2020, 12309/2024), la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CEE, direttamente applicabile;
i) che, secondo l'orientamento della medesima Corte di Cassazione, il richiamo alla normativa del
1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, pure nelle ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali), differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione scolastica secondo la quale la retribuzione professionale docenti sarebbe stata incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata;
l) che, peraltro, l'art. 83 CCNL Scuola del 29.11.2007 aveva incluso la retribuzione professionale docenti nella base di calcolo per la determinazione della misura del trattamento di fine rapporto;
m) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrispondergli la richiesta retribuzione CP_1 fosse fondato su un'errata, infondata ed inconferente interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI 31.08.1999, specialmente alla luce del fatto che quest'ultima previsione contrattuale ammetteva la liquidazione del compenso in parola pure per periodi di servizio inferiori al mese;
n) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi indicati CP_1 alla precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.856,48, oltre interessi e rivalutazione;
o) di aver inviato in data 14.03.2025, tramite missiva p.e.c., al convenuto apposita diffida CP_1 ad adempiere, correttamente pervenuta al destinatario ma rimasta priva di riscontro (docc. 6, 7);
p) di aver quindi diritto alla corresponsione anche della retribuzione professionale docenti maturata a decorrere dal mese di gennaio 2020, in quanto tale mensilità era stata pagata soltanto in data
27.03.2020 (cfr. rispettivo cedolino nel doc. 4).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato Pag. 3 di 7 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il CP_1 convenuto al versamento dell'importo pari ad euro 1.856,48 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Ritualmente costituitosi, il ha preliminarmente sollevato Controparte_1
l'eccezione di prescrizione (quinquennale) con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020, considerando che la diffida ad adempiere era stata inviata dal ricorrente solo in data
14.03.2025 (docc. 6 e 7 ricorso).
Nel merito il convenuto ha rilevato: CP_1
a) che lo stato matricolare del ricorrente (doc. 3) confermava appieno la prestazione dei servizi di supplenza da egli espletati nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, come esposti nell'atto introduttivo;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione del periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 4 di 7 4. Il , preliminarmente, ha eccepito l'eccezione di prescrizione (quinquennale) con CP_1 riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020 considerando che la diffida ad adempire era stata inviata dal ricorrente solo in data 14.03.2025 (doc. 7 ricorso).
Il ricorrente ha preso posizione sul punto rilevando che la prescrizione non poteva dirsi maturata in quanto il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla data dell'effettivo pagamento delle retribuzioni.
Ebbene, è pacifico che i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore si prescrivono per il pubblico e per il privato dipendente nel termine di cinque anni e che il dies a quo deve essere fissato nel giorno in cui il diritto può ex art. 2935 c.c. essere esercitato.
Nel caso in esame, risulta documentalmente dalle buste paga depositate in atti dal ricorrente (doc. 4) che gli emolumenti di gennaio e febbraio 2020 sono stati versati solo in data 27.03.2020 mentre quelli di marzo in data 28.04.2020, sicché è solo a partire da questo momento che il ricorrente avrebbe potuto agire in giudizio per far valere il mancato versamento della voce stipendiale qui contesa e, dunque, è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione che non risulta maturato in relazione a tali mensilità tenuto conto degli effetti interruttivi della diffida ad adempiere inviata al in data 14.03.2025. CP_1
4.1. Ciò posto, pacifici i servizi svolti dal ricorrente, questi ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Docenti, prevista dall'art. 7 del Controparte_11
CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere erogato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e Pag. 5 di 7 concludendo, al comma 8, che “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part- time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
4.2. Sulla base di tali premesse, si ritiene che vada senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dallo stesso prestati nei periodi in esame e ciò sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del
CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla Legge n. 124 del 1999.
5. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per i periodi in cui, nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, risulta aver svolto supplenze brevi per complessivi quattro mesi e dodici giorni nell'a.s. 2019/2020 e per complessivi sei mesi e due giorni nell'a.s. 2021/2022, sempre ad orario completo di cattedra.
L'importo della detta retribuzione maturato dal ricorrente risulta pari, perciò, alla complessiva somma di euro 1.856,43, come da conteggio qui di seguito illustrato:
Pag. 6 di 7 ▪ dal 28/01/2020 al 08/06/2020 e dal 29/09/2021 al 31/12/2021 = sette mesi e quattordici giorni
€ 174,50 (importo mensile RPD) moltiplicato sette mesi ad orario completo di cattedra = € 1.221,50
€ 174,50 (importo mensile RPD) diviso trenta giorni = € 5,8166 (importo giornaliero RPD);
€ 5,8166 moltiplicato quattordici giorni ad orario completo di cattedra = € 81,43
▪ dal 01/01/2022 al 31/03/2022 = tre mesi
€ 184,50 (importo mensile RPD) moltiplicato tre mesi ad orario completo di cattedra = € 553,50.
▪ € 1.221,50 + € 81,43 + € 553,50 = € 1.856,43.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per l'ammontare di € 1.856,43, oltre accessori come da motivazione, e condanna parte convenuta a corrispondergli tale somma;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, CP_1 liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, 3/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara AN
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