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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/05/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2255/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.11.2023, da:
1) (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Janeiro (Brasile) il 10.10.1989, residente in [...]1, cittadina italiana e brasiliana
2) (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Janeiro (Brasile) il 10.06.1992, residente a [...], cittadino brasiliano entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Favretto, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 30.05.2012 in Rio de Janeiro (Brasile), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), (Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie C, n. 72, ufficio 1) con i seguenti figli:
(C.F. ), nato in data [...] a [...], CP_1 C.F._3 cittadino italiano e brasiliano e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno 1 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciarsi, a fronte della concorde richiesta di entrambi i coniugi, stante il Regolamento U. E.
1259/2010 in vigore dal 21.06.12, art. 5, lo scioglimento del matrimonio (divorzio diretto) tra loro contratto il 30.05.2012 in Rio de Janeiro (Brasile), come da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie
C, n. 72, ai sensi del nuovo codice civile e del codice di procedura civile Brasiliano e conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Michele al Tagliamento la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
2. Darsi atto che ciascun coniuge ha già reperito autonoma abitazione in locazione presso la quale ha stabilito la propria nuova residenza. In particolare, la Sig.ra in Parte_1 seguito al deposito del ricorso ha stipulato nuovo contratto di locazione ove si è già trasferita, in
Sesto al Reghena (PN), Via Primavera n. 3, e ha stabilito la residenza propria e del figlio minore.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con CP_1 residenza e collocazione presso la madre;
il padre godrà dei seguenti tempi di permanenza:
• Il lunedì dalle 19.00, all'uscita dall'allenamento di basket, sino alle 21.00 orario in cui lo riaccompagnerà a casa ed il giovedì dalle 18.00 alle 21.00 in cui lo riaccompagnerà a casa di ciascuna settimana;
• Fine settimana alternati dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 21.30, salvo copertura anche nei fini settimana di pertinenza della madre, a fronte di necessità lavorative della medesima;
• La metà del periodo delle vacanze Natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno;
le vacanze Pasquali ad anni alterni;
• alternanza di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
• durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze del minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario.
Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non del minore.
Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o del figlio dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario.
Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) del minore.
4. Il padre contribuirà nel mantenimento ordinario del figlio minore con il versamento mensile della somma:
• di € 200,00 fino al mese di giugno 2024 compreso
• di € 300,00 a partire dal mese di luglio 2024 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi a partire dal mese di dicembre 2023 alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese nel conto corrente intestato alla stessa e noto al
2 padre, al fine di consentire al minore di mantenere lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
5. Le spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'assegno unico verrà percepito dalla madre, mentre le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura.
7. Stabilirsi che detto assegno mensilmente venga trattenuto direttamente dalla ditta datore di lavoro del Sig. , con sede legale in Via Carnia, 2 - Parte_2 Org_1
33078 San Vito al Tagliamento (PN), P.IVA in persona del legale Org_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, da qualsivoglia emolumento che egli percepisca dalla medesima e versato direttamente alla Sig.ra a mezzo bonifico nel conto Parte_1 corrente bancario (IBAN: IT48 Y030 6965 0151 00000007 186) a lei intestato entro il giorno 10 di ciascun mese. Disporsi altresì che il Sig. comunichi tempestivamente Parte_2
l'eventuale mutamento del terzo obbligato e ne fornisca le nuove generalità ai fini del presente adempimento.
8. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità del minore, valido per l'espatrio, e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, anche con l'iscrizione del figlio minore, e di ogni altro documento valido per l'espatrio, oltre a concordare sin d'ora su reciproci viaggi in Brasile con il minore.
9. Le spese legali della presente procedura verranno suddivise tra i coniugi, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato e in parte integrato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
Con ordinanza di data 20.2.2024 il Collegio ha disposto la convocazione delle parti avanti al giudice relatore, per chiarimenti sulla legge applicabile e su talune condizioni di divorzio. Con note depositate in data 16.4.2024 il difensore delle parti ha fornito i chiarimenti richiesti e ha parzialmente rettificato le condizioni di divorzio, nel senso sopra precisato. I coniugi hanno conseguentemente rinunciato alla comparizione in udienza, nella quale il loro difensore e procuratore speciale ha insistito per l'accoglimento delle condizioni come sopra rettificate.
DIRITTO
Si deve osservare, in via preliminare, che i coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere
3 della legge nazionale brasiliana, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d.
Roma III, ossia optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto.
L'art. 226 paragrafo 6 della Costituzione brasiliana, modificato con emendamento costituzionale n.66 nell'anno 2010, consente attualmente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio, senza più il necessario presupposto, previsto dall'originaria formulazione della norma costituzionale, della previa separazione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti
è fondata e deve essere accolta, in quanto, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.05.2012 in Rio de Janeiro
(Brasile), tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di San Michele al
Tagliamento (VE), (Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie C, n. 72, ufficio 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Pordenone, il 30 aprile 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.11.2023, da:
1) (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Janeiro (Brasile) il 10.10.1989, residente in [...]1, cittadina italiana e brasiliana
2) (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Janeiro (Brasile) il 10.06.1992, residente a [...], cittadino brasiliano entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Favretto, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 30.05.2012 in Rio de Janeiro (Brasile), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), (Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie C, n. 72, ufficio 1) con i seguenti figli:
(C.F. ), nato in data [...] a [...], CP_1 C.F._3 cittadino italiano e brasiliano e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno 1 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciarsi, a fronte della concorde richiesta di entrambi i coniugi, stante il Regolamento U. E.
1259/2010 in vigore dal 21.06.12, art. 5, lo scioglimento del matrimonio (divorzio diretto) tra loro contratto il 30.05.2012 in Rio de Janeiro (Brasile), come da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie
C, n. 72, ai sensi del nuovo codice civile e del codice di procedura civile Brasiliano e conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Michele al Tagliamento la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
2. Darsi atto che ciascun coniuge ha già reperito autonoma abitazione in locazione presso la quale ha stabilito la propria nuova residenza. In particolare, la Sig.ra in Parte_1 seguito al deposito del ricorso ha stipulato nuovo contratto di locazione ove si è già trasferita, in
Sesto al Reghena (PN), Via Primavera n. 3, e ha stabilito la residenza propria e del figlio minore.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con CP_1 residenza e collocazione presso la madre;
il padre godrà dei seguenti tempi di permanenza:
• Il lunedì dalle 19.00, all'uscita dall'allenamento di basket, sino alle 21.00 orario in cui lo riaccompagnerà a casa ed il giovedì dalle 18.00 alle 21.00 in cui lo riaccompagnerà a casa di ciascuna settimana;
• Fine settimana alternati dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 21.30, salvo copertura anche nei fini settimana di pertinenza della madre, a fronte di necessità lavorative della medesima;
• La metà del periodo delle vacanze Natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno;
le vacanze Pasquali ad anni alterni;
• alternanza di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
• durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze del minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario.
Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non del minore.
Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o del figlio dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario.
Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) del minore.
4. Il padre contribuirà nel mantenimento ordinario del figlio minore con il versamento mensile della somma:
• di € 200,00 fino al mese di giugno 2024 compreso
• di € 300,00 a partire dal mese di luglio 2024 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi a partire dal mese di dicembre 2023 alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese nel conto corrente intestato alla stessa e noto al
2 padre, al fine di consentire al minore di mantenere lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
5. Le spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'assegno unico verrà percepito dalla madre, mentre le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura.
7. Stabilirsi che detto assegno mensilmente venga trattenuto direttamente dalla ditta datore di lavoro del Sig. , con sede legale in Via Carnia, 2 - Parte_2 Org_1
33078 San Vito al Tagliamento (PN), P.IVA in persona del legale Org_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, da qualsivoglia emolumento che egli percepisca dalla medesima e versato direttamente alla Sig.ra a mezzo bonifico nel conto Parte_1 corrente bancario (IBAN: IT48 Y030 6965 0151 00000007 186) a lei intestato entro il giorno 10 di ciascun mese. Disporsi altresì che il Sig. comunichi tempestivamente Parte_2
l'eventuale mutamento del terzo obbligato e ne fornisca le nuove generalità ai fini del presente adempimento.
8. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità del minore, valido per l'espatrio, e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, anche con l'iscrizione del figlio minore, e di ogni altro documento valido per l'espatrio, oltre a concordare sin d'ora su reciproci viaggi in Brasile con il minore.
9. Le spese legali della presente procedura verranno suddivise tra i coniugi, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato e in parte integrato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
Con ordinanza di data 20.2.2024 il Collegio ha disposto la convocazione delle parti avanti al giudice relatore, per chiarimenti sulla legge applicabile e su talune condizioni di divorzio. Con note depositate in data 16.4.2024 il difensore delle parti ha fornito i chiarimenti richiesti e ha parzialmente rettificato le condizioni di divorzio, nel senso sopra precisato. I coniugi hanno conseguentemente rinunciato alla comparizione in udienza, nella quale il loro difensore e procuratore speciale ha insistito per l'accoglimento delle condizioni come sopra rettificate.
DIRITTO
Si deve osservare, in via preliminare, che i coniugi ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere
3 della legge nazionale brasiliana, ai sensi dell'art. 5 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 c.d.
Roma III, ossia optando per “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza”, che prevede la possibilità di addivenire al divorzio diretto.
L'art. 226 paragrafo 6 della Costituzione brasiliana, modificato con emendamento costituzionale n.66 nell'anno 2010, consente attualmente ai coniugi di presentare direttamente una richiesta di scioglimento del matrimonio, senza più il necessario presupposto, previsto dall'originaria formulazione della norma costituzionale, della previa separazione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti
è fondata e deve essere accolta, in quanto, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.05.2012 in Rio de Janeiro
(Brasile), tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di San Michele al
Tagliamento (VE), (Ufficio 1, anno 2019, parte II, serie C, n. 72, ufficio 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Pordenone, il 30 aprile 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
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