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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6269 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale commissario liquidatore Dr. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Rossella Arena giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Affaccio n. 115, Vibo Valentia;
- attrice opponente -
E
( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo Commissario Straordinario e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli
Avv.ti Marcella Mamone e Florenza Russo giusta in calce a ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in via Vinicio Cortese 10, Catanzaro;
– convenuto opposto -
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con atto di citazione notificato il Parte_1
05.12.2019 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1017/2019 depositato in data 23.07.2019, emesso Tribunale di Catanzaro, notificato il 28.10.2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' Controparte_1
di euro 229.643,75 oltre interessi e competenze della procedura
[...] monitoria, per prestazioni d'opera eseguite negli anni 2011-2015.
1 Preliminarmente, ha opposto l'inefficacia del decreto ingiuntivo rilevandone la notifica tardiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Nel merito, ha rilevato l'insussistenza del credito ingiunto contestandone l'importo totale richiesto, riconoscendosi debitrice al più della minor somma già quantificata all'esito dell'esame della documentazione con cui l'odierna opposta è stata ammessa dal
Tribunale di Catanzaro nella procedura concordataria n.3788/2016, dovendosi quindi ritenere il credito ormai consolidatosi nella cifra di euro 135.422,10 e regolarmente inserito nello stato passivo approvato dal Tribunale di Catanzaro.
Per tali ragioni, quindi, ha concluso per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e in subordine, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'infondatezza della pretesa azionata.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto Controparte_1 ingiuntivo ha rilevato che anche nell'ipotesi di notifica tardiva del decreto ingiuntivo il
Tribunale conserva comunque il potere/dovere di verificare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore nel presente giudizio di merito.
Nel merito ha osservato che a differenza della procedura fallimentare, lo stato passivo della procedura concordataria non consolida la posizione dei creditori, i quali sono legittimati ad agire in giudizio per accertamento del credito il cui esito si riverbera anche sul passivo del concordato.
Per tali ragioni ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con conseguente richiesta di modifica dello stato passivo e l'inserimento del maggior credito accertato;
in subordine ha chiesto volersi comunque pronunciare ordinanza di condanna 186 bis cpc per le somme non contestate.
Con provvedimento del 9.7.2019 il Giudice rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ha disposto ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento della quota parte non contestata e successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19.02.2025 è stata trattenuta in decisione, con la concessione di termini di giorni 20 per memorie conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di tardività delle notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero risulta in atti che il decreto ingiuntivo n. 1017/2019 è stato emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 23.07.2019 e notificato a mezzo p.e.c. soltanto in data
2 29.10.2019 ossia ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni proceduralmente previsto e pertanto, per tale ragione, deve dichiararsi l'inefficacia del decreto opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Pur risultando fondata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo costante giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (Cassazione civile sez. III, 29/02/2016, n.3908).
Passando all'esame della vicenda nel merito, si osserva.
In punto di diritto deve tenersi a mente il costante insegnamento per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dunque dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass. n. 19944/2023); di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo grava in capo al creditore opposto che nel giudizio di opposizione rimane attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie, si osserva che l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso dal
Tribunale sulla scorta delle sole fatture allegate dalla e che Controparte_1
l'opponente ha riconosciuto la sussistenza di un credito minore rispetto a quello ingiunto per euro 135.422,10.
Con riferimento alla restante somma, la oltre a contestare la Parte_1 documentazione fiscale allegata nel monitorio, ha altresì contestato l'esistenza di un valido rapporto contrattuale giustificativo della maggior pretesa.
Alla luce della contestazione de quo l'opposta aveva quindi l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace contratto con la Parte_1
[...]
Si osserva in particolare che la natura pubblica dell' comporta che Controparte_1 la sua volontà di obbligarsi, in quanto pubblica amministrazione, debba essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n.
13886/11).
I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le
3 obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
Più di recente, sempre a conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 9491 del 20 gennaio 2021, ha affermato
“ si deve ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire forma scritta ad substantiam ed esser quindi redatti a pena di nullità con apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso;
se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 27910 del
31/10/2018, Rv.651034)”
Ciò posto, l' in ordine al fatto costitutivo della Controparte_1 pretesa azionata, ulteriore rispetto alla quota parte riconosciuta dalla non ha Parte_1 dimostrato alcunché, avendo mancato di produrre in giudizio il contratto scritto comprovante la sussistenza di un valido ed efficace accordo, stipulato nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, da porre a fondamento della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 7294/17; Cass. civ. n. 19251/18).
Per tali ragioni, l'opposizione, per l'intero credito, anche nel merito va accolta.
Non può essere infatti confermata, e va revocata, l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del
9.7.2000 resa nel corso del giudizio;
la non contestazione della debenza delle dette somme non consente di ritenere fondata la domanda proposta a fronte della nullità del titolo che costituisce la causa petendi della pretesa azionata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati al D.M. 147/2022, (scaglione ricompreso tra euro
52.000 – 260.000 euro), con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 1017/2019 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
23.07.2019;
2) revoca l'Ordinanza del 02.03.2020 resa ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.,
4 3) condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in totale di euro 4.623,00 di cui euro
[...]
406,00 per spese ed euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge,
Catanzaro, li 1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Adele Ferraro
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