Art. 3. Produttore esonerato
Il produttore cerealicolo che conduce una azienda agricola nella quale la superficie investita a cereale non e' superiore a 15 ettari e' esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita'.
Della condizione in cui trovasi, il produttore interessato deve fornire la prova all'acquirente mediante l'esibizione di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di esso, nel quale sia indicata la superficie investita a cereale nella propria azienda.
Lo stesso produttore rilascia, altresi', all'acquirente, di cui al successivo art. 4, primo comma, una dichiarazione da lui sottoscritta e dall'acquirente controfirmata per accettazione, redatta in conformita' al modello riportato come allegato I al presente decreto.
Una copia della richiamata dichiarazione viene trattenuta dal produttore e, assieme all'atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva di esso, tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 11.
Il produttore cerealicolo che conduce una azienda agricola nella quale la superficie investita a cereale non e' superiore a 15 ettari e' esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilita'.
Della condizione in cui trovasi, il produttore interessato deve fornire la prova all'acquirente mediante l'esibizione di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di esso, nel quale sia indicata la superficie investita a cereale nella propria azienda.
Lo stesso produttore rilascia, altresi', all'acquirente, di cui al successivo art. 4, primo comma, una dichiarazione da lui sottoscritta e dall'acquirente controfirmata per accettazione, redatta in conformita' al modello riportato come allegato I al presente decreto.
Una copia della richiamata dichiarazione viene trattenuta dal produttore e, assieme all'atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva di esso, tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 11.