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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9665/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. BILLITTERI GAETANO per parte ricorrente nonché l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv. CASAGLI MARGHERITA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9665 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BILLITTERI GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA
- resistente -
Avente ad oggetto: pensione indiretta
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nella qualità di erede di ha diritto alla Parte_1 Persona_1
pensione indiretta dalla domanda.
Condanna, pertanto, l' a corrispondere al ricorrente la pensione indiretta sin dalla data CP_1
della domanda.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Gaetano Billitteri.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24/06/2024, nella qualità di erede di Parte_1 [...]
premettendo: Per_1
di avere presentato, in data 8.6.2023, domanda di pensione indiretta (n. 2121965500033 – prot. 5502.08/06/2023.0075203; CP_1
di avere ricevuto comunicazione da parte dell' in data 17.1.2024 di reiezione della CP_1
domanda con la seguente motivazione: “… NON PERVENUTI DATI DA ”, Parte_2
conveniva in giudizio l' al fine del pagamento di quanto spettantegli a titolo di pensione CP_1
di reversibilità, dalla data di presentazione delle domanda.
L' ritualmente convenuta in giudizio, si costituiva contestando il ricorso deducendo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle avversarie domande per non aver proposto ricorso amministrativo e nel merito evidenziando che la domanda di pensione indiretta presentata dal ricorrente, quale coniuge di è stata Persona_1
respinta in ragione dell'assenza di determinazione in relazione al sistema di liquidazione del trattamento ( in regime di cumulo o totalizzazione). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame della documentazione agli atti è emerso che il ricorrente dopo avere presentato domanda di pensione indiretta, rigettata dall' formulava ricorso inviato sia ad CP_1
che all' Parte_3 CP_1
Lo stesso rappresentava all' con nota datata 28.03.2024, che tutte le Parte_3 CP_1
informazioni necessarie erano state trasmesse con pec del 06-10-2023, sollecitando l' CP_1
a completare la procedura.
Nonostante il sollecito da parte di al fine di completare la procedura, l' non Parte_3 CP_1
dava alcun riscontro.
Non solo.
L' oggi motiva l'inadempimento sul presupposto della mancata indicazione in merito CP_1
al sistema di liquidazione del trattamento ( in regime di cumulo o totalizzazione).
Come documentato dal ricorrente ciò non corrisponde al vero, infatti la domanda di pensione indica espressamente il regime scelto che è quello del cumulo.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va accolta e l' va CP_1
condannato alla erogazione della pensione richiesta. L' rimasto soccombente, va condannato anche al pagamento delle spese processuali, CP_1
liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano Billitteri.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9665/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. BILLITTERI GAETANO per parte ricorrente nonché l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv. CASAGLI MARGHERITA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9665 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BILLITTERI GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA
- resistente -
Avente ad oggetto: pensione indiretta
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nella qualità di erede di ha diritto alla Parte_1 Persona_1
pensione indiretta dalla domanda.
Condanna, pertanto, l' a corrispondere al ricorrente la pensione indiretta sin dalla data CP_1
della domanda.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Gaetano Billitteri.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24/06/2024, nella qualità di erede di Parte_1 [...]
premettendo: Per_1
di avere presentato, in data 8.6.2023, domanda di pensione indiretta (n. 2121965500033 – prot. 5502.08/06/2023.0075203; CP_1
di avere ricevuto comunicazione da parte dell' in data 17.1.2024 di reiezione della CP_1
domanda con la seguente motivazione: “… NON PERVENUTI DATI DA ”, Parte_2
conveniva in giudizio l' al fine del pagamento di quanto spettantegli a titolo di pensione CP_1
di reversibilità, dalla data di presentazione delle domanda.
L' ritualmente convenuta in giudizio, si costituiva contestando il ricorso deducendo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle avversarie domande per non aver proposto ricorso amministrativo e nel merito evidenziando che la domanda di pensione indiretta presentata dal ricorrente, quale coniuge di è stata Persona_1
respinta in ragione dell'assenza di determinazione in relazione al sistema di liquidazione del trattamento ( in regime di cumulo o totalizzazione). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame della documentazione agli atti è emerso che il ricorrente dopo avere presentato domanda di pensione indiretta, rigettata dall' formulava ricorso inviato sia ad CP_1
che all' Parte_3 CP_1
Lo stesso rappresentava all' con nota datata 28.03.2024, che tutte le Parte_3 CP_1
informazioni necessarie erano state trasmesse con pec del 06-10-2023, sollecitando l' CP_1
a completare la procedura.
Nonostante il sollecito da parte di al fine di completare la procedura, l' non Parte_3 CP_1
dava alcun riscontro.
Non solo.
L' oggi motiva l'inadempimento sul presupposto della mancata indicazione in merito CP_1
al sistema di liquidazione del trattamento ( in regime di cumulo o totalizzazione).
Come documentato dal ricorrente ciò non corrisponde al vero, infatti la domanda di pensione indica espressamente il regime scelto che è quello del cumulo.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va accolta e l' va CP_1
condannato alla erogazione della pensione richiesta. L' rimasto soccombente, va condannato anche al pagamento delle spese processuali, CP_1
liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano Billitteri.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio