Articolo 24 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 24. (Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana) 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436 , le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell' art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436 recante utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"1. Gli interventi strutturali previsti dall' art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 , gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 30 giugno 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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