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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5243/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4089/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL , operante nel settore immobiliare, ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso diniego rimborso IRAP anno 2019 da parte dell'AGE Direz. Prov. Di Roma II.
Ritiene di aver versato per l'annualità 2019 una maggiore IRAP pari ad 11.401,50 in seguito alla mancata integrale deduzione dell'imposta IMU, corrisposta sugli immobili strumentali della società, dall'imposta IRAP versando una maggiore IRAP pari ad € 4.137,15.
L'AGE, in fase di costituzione, chiede il rigetto dell'istanza di rimborso.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5310/2024 rigetta il ricorso. Precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 262/2020 ha dichiarato illegittimo l'art. a4 comma 1 del Dlgs 23/2011 che ha riconosciuto il rimborso dell'imposta IRES nella misura dell'imposta IMU corrisposta da una società operante nel settore immobiliare, ma non dell'imposta IRAP. Conferma l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 RL propone appello. Eccepisce:
1- La violazione dell'art. 14 comma 1 del Dlgs n. 23/2011 e 5 del Dlgs 446/97. Gli immobili di proprietà della società sono accatastati in categoria C/1 e D/8; sono considerati immobili sia strumentali per natura che per destinazione trattandosi di immobili mediante i quali la società svolge la sua attività di gestione.
Pertanto l'IMU versata su tali immobili è integralmente deducibile ai fini IRAP.
Ritiene che i giudici di prime cure non abbiano dato alle norme da applicare una interpretazione costituzionalmente orientata;
dovevano sollevare la questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione prevista dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 nella parte in cui prevede la deduzione dell'IMU ai IRES ed IRPEF ma non ai fini IRAP e la violazione dell'art. 53 e 3 della Costituzione.
I giudici di primo grado hanno sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società.
Chiede, in via principale, la riforma della sentenza impugnata;
di dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso di € 4.137,15 pari all'IMU versata e non dedotta dall'IRAP per l'anno 2019; in via secondaria di voler ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 e dell'art. 5 del Dlgs 446/97 in riferimento agli articoli
3 e 53 della Costituzione;
la compensazione delle spese di giudizio.
Controdeduce l'AGE Direz. Prov.le di Roma II. Ritiene inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante poiché non è in alcun modo provata e documentata la natura strumentale dei beni immobili per i quali si chiede il rimborso della maggiore IRAP pagata a fronte dell'IMU corrisposta sugli stessi e non dedotta;
non è rilevante la natura dell'immobile né la relativa categoria catastale. L'unico immobile collegato alla società risulta quello di Indirizzo_1 ove è la sede della società.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 nella parte in cui non viene consentita la deducibilità dell'IMU pagata sui beni strumentali dall'IRES e dall'IRPEF. La deducibilità dell'IMU assume natura strutturale rispetto all'IRES quale costo certo e inerente all'attività
d'impresa quale ordinario fattore della produzione. Tale conclusione è altresì conferente con l'art. 99 comma
1 del TUIR che sancisce il principio della deducibilità delle imposte dal reddito ad eccezione di quelle sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa.
La Consulta ha affermato che non è oggetto di censura, da parte del giudice a quo, la previsione dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP. L'IMU rimane indeducibile dall'IRAP.
Peraltro la Corte Costituzionale, investita della questione in epoca successiva, con sentenza n. 21/2024 è pervenuta alle medesime conclusioni a cui era giunta la stessa con la sentenza del 2020 ribadendo la indeducibilità dell'IMU dall' IRAP.
L'IRAP ha come presupposto la capacità produttiva dei fattori della produzione;
tiene conto di elementi diversi da quelli relativi al reddito;
è di natura reale colpisce il valore della produzione netta ed è estranea al concetto di costo inerente e certo relativo all'attività dell'impresa.
La Corte Costituzioanle con sentenza n. 171/2024 si è nuovamente pronunciata sulla questione relativamente alla indeducibilità dell'IMU dall'IRAP.
Ribadisce che non vi è alcuna lesione del principio espresso dall'art. 53 della Costituzione stante la diversità dei presupposti di IMU e IRAP né alcuna lesione si manifesta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Relativamente alle spese di giudizio non si evincono ragioni gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione.
Chiede il rigetto della richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto inammissibile non essendo stata provata e documentata la natura strumentale degli immobili;
il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta;
preso atto delle conclusioni delle parti;
considerate le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente alla indeducibilità dell'imposta IMU dall'imposta
IRAP ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla totale indeducibilità dell'Imu sui beni strumentali dall'RA.
Come ribadito dai giudici costituzionali, ( Corte costituzionale con sentenza n. 21/2024) RA e ES sono imposte diverse.
La struttura dell'imposta RA, in particolare, non si fonda su un modello della deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, è linearmente riscontrabile nella disciplina dell'ES.
In quest'ultima imposta, infatti, l'elemento materiale del presupposto s'identifica con il reddito netto, al punto da consentire di ravvisare un carattere strutturale nella deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali. L'RA, invece, colpisce, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito e la base imponibile
è data dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
Inoltre, la determinazione della base imponibile è differenziata a seconda dei soggetti passivi.
Nonostante, quindi, l'assonanza terminologica, il riferimento al valore della produzione netta assume un carattere marcatamente diverso da quello del reddito netto: nell'RA la scelta di metodo compiuta dal legislatore al fine di individuare la base imponibile è stata operata attraverso un criterio di sottrazione, da cui viene però escluso un consistente insieme di voci.
In riferimento all'Imposta regionale sulle attività produttive, quindi, mancherebbero quelle evidenze normative che hanno condotto la medesima Consulta (sentenza n. 262/2020) a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali con riguardo all'ES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta.
Per la Consulta, in altri termini, la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline, evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza della
Corte Costituzionale n. 262/2020 non possano essere estese all'RA
Ed ancora
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024 depositata il 29 ottobre 2024, ha ribadito la legittimità dell'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile dell'IRAP, come previsto dall'art. 14, co. 1, del D.lgs. 23/2011 e dall'art. 5, co. 3, del D.lgs. 446/97. Questa decisione conferma quanto stabilito precedentemente dalla medesima Corte nella sentenza n. 21/2024, che aveva escluso l'applicabilità dei principi affermati nella sentenza n. 262/2020, relativa all'indeducibilità dell'IMU ai fini IRES.
La sentenza n. 171/2024 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia, che avevano contestato l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP per presunta violazione degli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione. In particolare, i giudici costituzionali hanno sottolineato che “la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline” evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza n. 262 del 2020, per la deducibilità dell'IMU ai fini IRES, non possano essere estese anche all'IRAP.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate, affermando che:
principio di capacità contributiva: l'indeducibilità dell'IMU dall'RA non viola il principio di capacità contributiva, poiché l'RA non colpisce il reddito netto prodotto dall'impresa, ma una grandezza diversa, ovvero il reddito al lordo delle imposte indeducibili;
divieto di doppia imposizione: non vi è violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto i presupposti di IMU e IRAP sono differenti;
principio di uguaglianza e libertà di iniziativa economica: la Corte ha respinto anche le argomentazioni relative alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sottolineando l'indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell'acquisto della proprietà degli immobili strumentali.
La sentenza n. 171/2024 conferma quindi la linea di indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile dell'IRAP, consolidando un orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente i due tributi e le rispettive basi imponibili seguendo nel tempo quanto già ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.
21/2024.
A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale succedutesi nel tempo sulla questione oggetto del presente appello la Corte ritiene di non sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto tale argomento è stato puntualmente chiarito dalle sentenze sopra citate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; ritiene inammissibile la rimessione degli atti alla Consulta;
conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia in favore dell'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Di Roma 2 che liquida in € 2.601,30.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5243/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4089/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 RL , operante nel settore immobiliare, ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso diniego rimborso IRAP anno 2019 da parte dell'AGE Direz. Prov. Di Roma II.
Ritiene di aver versato per l'annualità 2019 una maggiore IRAP pari ad 11.401,50 in seguito alla mancata integrale deduzione dell'imposta IMU, corrisposta sugli immobili strumentali della società, dall'imposta IRAP versando una maggiore IRAP pari ad € 4.137,15.
L'AGE, in fase di costituzione, chiede il rigetto dell'istanza di rimborso.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5310/2024 rigetta il ricorso. Precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 262/2020 ha dichiarato illegittimo l'art. a4 comma 1 del Dlgs 23/2011 che ha riconosciuto il rimborso dell'imposta IRES nella misura dell'imposta IMU corrisposta da una società operante nel settore immobiliare, ma non dell'imposta IRAP. Conferma l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 RL propone appello. Eccepisce:
1- La violazione dell'art. 14 comma 1 del Dlgs n. 23/2011 e 5 del Dlgs 446/97. Gli immobili di proprietà della società sono accatastati in categoria C/1 e D/8; sono considerati immobili sia strumentali per natura che per destinazione trattandosi di immobili mediante i quali la società svolge la sua attività di gestione.
Pertanto l'IMU versata su tali immobili è integralmente deducibile ai fini IRAP.
Ritiene che i giudici di prime cure non abbiano dato alle norme da applicare una interpretazione costituzionalmente orientata;
dovevano sollevare la questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione prevista dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 nella parte in cui prevede la deduzione dell'IMU ai IRES ed IRPEF ma non ai fini IRAP e la violazione dell'art. 53 e 3 della Costituzione.
I giudici di primo grado hanno sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società.
Chiede, in via principale, la riforma della sentenza impugnata;
di dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso di € 4.137,15 pari all'IMU versata e non dedotta dall'IRAP per l'anno 2019; in via secondaria di voler ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 e dell'art. 5 del Dlgs 446/97 in riferimento agli articoli
3 e 53 della Costituzione;
la compensazione delle spese di giudizio.
Controdeduce l'AGE Direz. Prov.le di Roma II. Ritiene inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante poiché non è in alcun modo provata e documentata la natura strumentale dei beni immobili per i quali si chiede il rimborso della maggiore IRAP pagata a fronte dell'IMU corrisposta sugli stessi e non dedotta;
non è rilevante la natura dell'immobile né la relativa categoria catastale. L'unico immobile collegato alla società risulta quello di Indirizzo_1 ove è la sede della società.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 23/2011 nella parte in cui non viene consentita la deducibilità dell'IMU pagata sui beni strumentali dall'IRES e dall'IRPEF. La deducibilità dell'IMU assume natura strutturale rispetto all'IRES quale costo certo e inerente all'attività
d'impresa quale ordinario fattore della produzione. Tale conclusione è altresì conferente con l'art. 99 comma
1 del TUIR che sancisce il principio della deducibilità delle imposte dal reddito ad eccezione di quelle sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa.
La Consulta ha affermato che non è oggetto di censura, da parte del giudice a quo, la previsione dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP. L'IMU rimane indeducibile dall'IRAP.
Peraltro la Corte Costituzionale, investita della questione in epoca successiva, con sentenza n. 21/2024 è pervenuta alle medesime conclusioni a cui era giunta la stessa con la sentenza del 2020 ribadendo la indeducibilità dell'IMU dall' IRAP.
L'IRAP ha come presupposto la capacità produttiva dei fattori della produzione;
tiene conto di elementi diversi da quelli relativi al reddito;
è di natura reale colpisce il valore della produzione netta ed è estranea al concetto di costo inerente e certo relativo all'attività dell'impresa.
La Corte Costituzioanle con sentenza n. 171/2024 si è nuovamente pronunciata sulla questione relativamente alla indeducibilità dell'IMU dall'IRAP.
Ribadisce che non vi è alcuna lesione del principio espresso dall'art. 53 della Costituzione stante la diversità dei presupposti di IMU e IRAP né alcuna lesione si manifesta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Relativamente alle spese di giudizio non si evincono ragioni gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione.
Chiede il rigetto della richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto inammissibile non essendo stata provata e documentata la natura strumentale degli immobili;
il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta;
preso atto delle conclusioni delle parti;
considerate le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente alla indeducibilità dell'imposta IMU dall'imposta
IRAP ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla totale indeducibilità dell'Imu sui beni strumentali dall'RA.
Come ribadito dai giudici costituzionali, ( Corte costituzionale con sentenza n. 21/2024) RA e ES sono imposte diverse.
La struttura dell'imposta RA, in particolare, non si fonda su un modello della deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, è linearmente riscontrabile nella disciplina dell'ES.
In quest'ultima imposta, infatti, l'elemento materiale del presupposto s'identifica con il reddito netto, al punto da consentire di ravvisare un carattere strutturale nella deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali. L'RA, invece, colpisce, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito e la base imponibile
è data dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
Inoltre, la determinazione della base imponibile è differenziata a seconda dei soggetti passivi.
Nonostante, quindi, l'assonanza terminologica, il riferimento al valore della produzione netta assume un carattere marcatamente diverso da quello del reddito netto: nell'RA la scelta di metodo compiuta dal legislatore al fine di individuare la base imponibile è stata operata attraverso un criterio di sottrazione, da cui viene però escluso un consistente insieme di voci.
In riferimento all'Imposta regionale sulle attività produttive, quindi, mancherebbero quelle evidenze normative che hanno condotto la medesima Consulta (sentenza n. 262/2020) a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali con riguardo all'ES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta.
Per la Consulta, in altri termini, la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline, evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza della
Corte Costituzionale n. 262/2020 non possano essere estese all'RA
Ed ancora
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024 depositata il 29 ottobre 2024, ha ribadito la legittimità dell'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile dell'IRAP, come previsto dall'art. 14, co. 1, del D.lgs. 23/2011 e dall'art. 5, co. 3, del D.lgs. 446/97. Questa decisione conferma quanto stabilito precedentemente dalla medesima Corte nella sentenza n. 21/2024, che aveva escluso l'applicabilità dei principi affermati nella sentenza n. 262/2020, relativa all'indeducibilità dell'IMU ai fini IRES.
La sentenza n. 171/2024 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corti di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia, che avevano contestato l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP per presunta violazione degli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione. In particolare, i giudici costituzionali hanno sottolineato che “la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline” evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza n. 262 del 2020, per la deducibilità dell'IMU ai fini IRES, non possano essere estese anche all'IRAP.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate, affermando che:
principio di capacità contributiva: l'indeducibilità dell'IMU dall'RA non viola il principio di capacità contributiva, poiché l'RA non colpisce il reddito netto prodotto dall'impresa, ma una grandezza diversa, ovvero il reddito al lordo delle imposte indeducibili;
divieto di doppia imposizione: non vi è violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto i presupposti di IMU e IRAP sono differenti;
principio di uguaglianza e libertà di iniziativa economica: la Corte ha respinto anche le argomentazioni relative alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sottolineando l'indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell'acquisto della proprietà degli immobili strumentali.
La sentenza n. 171/2024 conferma quindi la linea di indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile dell'IRAP, consolidando un orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente i due tributi e le rispettive basi imponibili seguendo nel tempo quanto già ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.
21/2024.
A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale succedutesi nel tempo sulla questione oggetto del presente appello la Corte ritiene di non sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto tale argomento è stato puntualmente chiarito dalle sentenze sopra citate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; ritiene inammissibile la rimessione degli atti alla Consulta;
conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giustizia in favore dell'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Di Roma 2 che liquida in € 2.601,30.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli