Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2025, proposto da
Associazione Italiana per l’Assistenza Agli Spastici (AIAS) Sezione di IN Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL IN, non costituita in giudizio;
nei confronti
Medilab S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1387 del 28 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DO Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 2081/2024, proposto dall’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (AIAS) Sezione di IN Onlus (in appresso, Associazione o A.) avverso: - la delibera n. 1567 del 25 novembre 2024, con la quale il Direttore generale dell’SL IN le aveva attribuito un budget individuale, in relazione alla macroarea Riabilitazione, nella misura di € 785.858,56 per l’anno 2024 e di € 748.371,02 per l’anno 2025; - il verbale del Tavolo tecnico del 21 novembre 2024, con cui erano stati approvati i volumi prestazionali ed economici relativi alla macroarea Riabilitazione per gli anni 2024 e 2025; - la nota dell’SL IN prot. n. 116038 del 13 dicembre 2024, recante l’intimazione di sottoscrizione dei contratti di servizio ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Per l’effetto, aveva annullato gli atti impugnati, essenzialmente in base al rilievo di irragionevolezza, in rapporto alla peculiarità delle fattispecie, dell’adozione del mero criterio storico del fatturato pregresso ai fini della determinazione del budget individuale riconoscibile per gli anni 2024 e 2025 all’Associazione, erogante prestazioni riabilitative ambulatoriali ex artt. 26 e 44 della l. n. 833/1978 in qualità di struttura accreditata presso il Servizio sanitario regionale (SSR).
E tanto, in dettaglio, sulla base delle seguenti argomentazioni:
«… seppure, alla stregua delle suindicate previsioni regionali, il criterio storico costituisce, di per sé, il parametro principale cui deve ragionevolmente improntarsi la programmazione della spesa sanitaria (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2013, n. 3247; 16 gennaio 2018, n. 203; 20 giugno 2018, n. 3796), la sua applicazione si rivela, nella specie, avulsa dalla peculiarità della vicenda concernente l’Associazione e, quindi, disancorata da qualsivoglia valutazione dell’operatività tanto concreta quanto potenziale di quest’ultima.
In particolare, se è vero che, ai fini della determinazione dei limiti prestazionali e di spesa, occorre aver riguardo elettivamente ai “volumi prestazionali medi contrattualizzati nell’ultimo quadriennio di ciascuna struttura”, è altrettanto vero che, nel caso dell’Associazione, i dati storici dell’ultimo quadriennio sono rimasti circoscritti al solo periodo di operatività 1° agosto – 31 dicembre 2023, successivo al ripristino dell’efficacia dell’autorizzazione sanitaria n. 101 del 4 dicembre 2013 ed al susseguente accreditamento istituzionale. E ciò, a causa dell’adozione di provvedimenti amministrativi (provvedimento comunale del 17 aprile 2018, prot. n. 27330; DCA n. 12 del 22 gennaio 2018), che, all’esito dei giudizi impugnatori azionati dalla ricorrente, si sono rivelati illegittimamente impeditivi della prosecuzione dell’attività riabilitativa erogata dalla struttura e, quindi, della tempestiva instaurazione del rapporto di accreditamento istituzionale, tale da procurare una produzione remunerata a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) storicamente apprezzabile.
Come già osservato dalla Sezione in sede di sommaria delibazione cautelare, “l’adozione di provvedimenti amministrativi giurisdizionalmente acclarati come illegittimi … ha comportato un oggettivo prolungamento dei tempi di costituzione del rapporto di accreditamento istituzionale definitivo nei confronti della ricorrente», che avrebbe dovuto essere debitamente valutato a guisa di ‘factum principis’, rilevante ai fini di un ragionevole temperamento del criterio ordinario, incentrato sui volumi prestazionali contrattualizzati nell’ultimo quadriennio”.
In tale prospettiva, l’SL IN, nel determinare i tetti di spesa ed i volumi prestazionali spettanti alla ricorrente negli anni 2024 e 2025, avrebbe ben potuto – e dovuto – considerare, accanto all’importo (€ 332.500,00) contrattualizzato per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2023: a) sia pure col limite della diversificazione concettuale tra la misura della OM (intesa quale valore sintetico che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del SSR) ed il tetto di spesa (inteso quale soglia di erogabilità delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento istituzionale, fissata in sede di contingentamento finanziario riveniente dalla periodica programmazione sanitaria regionale) (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 283/2014; n. 5643/2020; n. 7297/2021; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4716/2014 5963/2014; n. 2377/2018; n. 1964/2019), i volumi prestazionali quantificati in sede di attribuzione della OM (giusta delibera direttoriale n. 1353 del 14 ottobre 2024: n. 104 prestazioni ambulatoriali giornaliere e n. 41 prestazioni domiciliari giornaliere), rispetto ai quali l’incidenza di utilizzo ai fini della remunerazione a carico del SSR (42,45%) risulta essere particolarmente sottodimensionata rispetto alla media delle altre strutture accreditate (85,10%) (cfr. “Grafico di avvicinamento OM della quota tetto individuale DGRC n. 545/2024”, sub Allegato n. 13 al verbale del Tavolo tecnico del 21 novembre 2024); b) sia pure col temperamento retrospettivo proprio della prognosi postuma, dagli importi realmente fatturati dall’Associazione per prestazioni di riabilitazione nell’anno 2024.
Tanto, in linea con l’indirizzo invalso sia, a monte, nella prassi amministrativa della programmazione della spesa sanitaria, sia, a valle, nella relativa elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, a fronte delle possibili distorsioni derivanti da una rigida applicazione del criterio generale del fatturato storico in rapporto alla reale capacità produttiva delle singole strutture accreditate, l’SL territorialmente competente deve tener conto degli «ulteriori elementi particolari, ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità nell'ambito della propria autonomia» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 1141/2016; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 6162/2014; n. 2343/2014; n. 2344/2014; n. 3455/2022)».
2. Col ricorso in epigrafe, l’Associazione agiva per l’ottemperanza al suindicato dictum giurisdizionale.
Richiedeva, quindi, a questo Tribunale amministrativo regionale: - di ordinare l’esecuzione dell’azionata sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025, mediante rideterminazione dei tetti di spesa e dei volumi prestazionali relativi agli anni 2024 e 2025 in conformità alla regola di giudizio ivi enunciata; - la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’SL IN; - la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme spettanti a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.
3. L’SL IN non si costituiva in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato nel merito e va accolto per le ragioni e nei sensi indicati in appresso.
6. Rileva, in particolare, il Collegio che la sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025 è esecutiva, non essendosene disposta la sospensione per effetto del rigetto dell’istanza cautelare ex art. 98 cod. proc. amm. da parte dell’adito giudice di appello (cfr. Cons. Stat, sez. III, ord. n. 4308 del 1° dicembre 2025), che perdura l’inadempimento di quest’ultima e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
E’, pertanto, ravvisabile, in capo all’SL IN l’obbligo di conformarsi alla citata sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025, rideterminando i budget individuali di spesa e dei volumi prestazionali spettanti all’Associazione in relazione agli anni 2024 e 2025, secondo i criteri ivi enunciati.
7. Occorre, altresì, nominare, quale Commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione, ove inadempiente al termine fissato in dispositivo, il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale provvederà, ove compulsato da parte ricorrente alla scadenza del detto termine e previa verifica della persistente inottemperanza, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui alla presente sentenza.
8. Non sono, poi, ravvisabili, nella specie, le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficiente – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – il disposto ordine di ottemperanza, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica nel settore sanitario.
9. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’SL IN di dare esecuzione, per quanto di relativa competenza, alla sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, che provvederà, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, all’esecuzione della predetta sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG US, Presidente
DO Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di OP | IG US |
IL SEGRETARIO