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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Elisa Bertillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1832 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI Parte_1
RICORRENTE
E
– rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
BRUNO E. PONTECORVO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023, ha Parte_1 contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, ex art. 1 Legge 18/80, affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata prestazione, e chiesto al Tribunale di:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia;
1 - CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati CP_1
e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge;
- CONDANNARE l' alle spese di lite, oltre accessori di legge e contributi CP_1 dovuti, da distrarsi a favore dell'avv. Massimo Mancusi, dichiaratosi antistatario. CP_
1.1 Regolarmente citato, l si è costituito e ha chiesto al Tribunale di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
2. La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di consulenza tecnica medico legale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Il ricorso merita accoglimento, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del requisito richiesto.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Alla luce di tali principi, appare evidente che, nella fattispecie in esame, il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica ha accertato che è affetto da un Parte_1 complesso di infermità tali da integrare il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta (invalidità al 100% con impedimento assoluto e permanente a compiere da solo gli atti quotidiani della vita).
Vale precisare che, nella relazione, il consulente dott. ha specificato Persona_1 che per le disfunzionalità diagnosticate (esiti di colectomia subtotale per rettocolite ulcerosa con Jpouch ed anastomosi ileoanale, sacroileite bilaterale, uveite occhio sinistro)
“dalle ultime certificazioni si evidenzia un peggioramento delle condizioni del ricorrente in attesa di un nuovo intervento chirurgico con la compromissione dello svolgimento delle attività della vita quotidiana e la necessità di assistenza”.
Pertanto, il consulente ha ritenuto di poter riconoscere una marcata condizione di disautonomia a decorrere dal giugno 2024.
2 Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
4. Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del Parte_1 requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal giugno 2024.
5. Non può, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre accessori di legge, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui «il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione» (così Cass., 6 aprile 2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
6. La circostanza che il diritto vantato da parte ricorrente sin dal gennaio 2022 (data di presentazione della domanda amministrativa) sia stato accertato con decorrenza successiva, anche posteriore al momento del deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti a carico di entrambe le parti in solido.
PQM
ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal giugno 2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 02/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo
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