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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
TR (CS) alla Via XX Settembre, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Morcavallo
Opponente contro
), , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e ( ),
[...] C.F._3 Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Coppa e dall'avv. Giovanni Ferrari
Opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto
conclusioni: come da verbale del 15.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il proponeva opposizione ad atto di precetto notificato in data 9 settembre Parte_1
2025, unitamente alla sentenza n. 2045/2022 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, da , e quali eredi del defunto CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 , per il pagamento della somma di € 1.286.520,26, oltre spese, interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria sulla sorte capitale al dì del soddisfo, in forza della sentenza n. 2045/2022 e della sentenza n. 57/2024 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche chiedendo “in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento della minacciata esecuzione forzata - in subordine, dichiarare la nullità del precetto o in subordine l'inefficacia dei titoli per i motivi suesposti;
- dichiarare altresì che gli , come Parte_2 sopra descritti, non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi su esposti;
- in ulteriore subordine, di voler disporre C.T.U. Tecnico Contabile al fine di accertare – in caso di condanna di pagamento dell'ente debitore opponente – l'esatta somma che dovrà essere corrisposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitisi, gli opposti dichiaravano di rinunciare all'atto di precetto notificato all' , per Parte_3
l'erronea notifica, unitamente all'atto di precetto opposto, della sentenza di primo grado in luogo di quella resa in grado di appello, confermativa della prima, e chiedevano “dichiarare cessata materia del contendere tra le parti, in relazione alla opposizione a precetto per cui è causa, con integrale compensazione delle spese in considerazione di quanto in premessa rappresentato, nonché del comportamento processuale tenuto dagli odierni creditori opposti”.
All'udienza del 15.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, salva la regolamentazione delle spese, di cui parte opposta chiedeva la compensazione mentre parte opponente si rimetteva alle determinazioni dell'ufficio.
La rinuncia al precetto opposto come sopra esposta ed il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale palesato dalle congiunte richieste conclusive, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Può infine disporsi la compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della vertenza e del suo andamento e tenuto conto del riportato contegno delle parti in punto di regolamentazione delle competenze giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
TR (CS) alla Via XX Settembre, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Morcavallo
Opponente contro
), , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e ( ),
[...] C.F._3 Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Coppa e dall'avv. Giovanni Ferrari
Opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto
conclusioni: come da verbale del 15.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il proponeva opposizione ad atto di precetto notificato in data 9 settembre Parte_1
2025, unitamente alla sentenza n. 2045/2022 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, da , e quali eredi del defunto CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 , per il pagamento della somma di € 1.286.520,26, oltre spese, interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria sulla sorte capitale al dì del soddisfo, in forza della sentenza n. 2045/2022 e della sentenza n. 57/2024 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche chiedendo “in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento della minacciata esecuzione forzata - in subordine, dichiarare la nullità del precetto o in subordine l'inefficacia dei titoli per i motivi suesposti;
- dichiarare altresì che gli , come Parte_2 sopra descritti, non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi su esposti;
- in ulteriore subordine, di voler disporre C.T.U. Tecnico Contabile al fine di accertare – in caso di condanna di pagamento dell'ente debitore opponente – l'esatta somma che dovrà essere corrisposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitisi, gli opposti dichiaravano di rinunciare all'atto di precetto notificato all' , per Parte_3
l'erronea notifica, unitamente all'atto di precetto opposto, della sentenza di primo grado in luogo di quella resa in grado di appello, confermativa della prima, e chiedevano “dichiarare cessata materia del contendere tra le parti, in relazione alla opposizione a precetto per cui è causa, con integrale compensazione delle spese in considerazione di quanto in premessa rappresentato, nonché del comportamento processuale tenuto dagli odierni creditori opposti”.
All'udienza del 15.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, salva la regolamentazione delle spese, di cui parte opposta chiedeva la compensazione mentre parte opponente si rimetteva alle determinazioni dell'ufficio.
La rinuncia al precetto opposto come sopra esposta ed il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale palesato dalle congiunte richieste conclusive, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Può infine disporsi la compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della vertenza e del suo andamento e tenuto conto del riportato contegno delle parti in punto di regolamentazione delle competenze giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3