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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 18041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18041 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi presentati da: 1. LO NO, nato a [...] il 0:3/04/1957; 2. LI RA, nato a [...] il [...]; 3. PO IO RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 03/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. PI MO, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite, per LI e PO, le conclusioni dell'Avv. Massimiliano Ravenna, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento; udite, per LO, le conclusioni dell'Avv. Luigi Funari del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. RA NG del foro di Cagliari, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18041 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/04/2024 1. Con sentenza del 03/05/2023, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 06/07/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in riferimenti ai reati contestati ai capi a), b), c), d), e), g), per intervenuta prescrizione;
condannava LI RA, PO IO RT e LO NO alla pena di mesi 8 di reclusione in ordine al reato di cui all'articolo 483 cod. pen., contestato al capo f). Evidenziava la Corte territoriale come - in riferimento ai capi di imputazione prescritti - non sussistessero i presupposti per una assoluzione nel merito, in quanto gli elementi di prova raccolti durante il giudizio di prima cura avevano evidenziato la sussistenza di una lottizzazione abusiva di tipo negoziale, non ancora prescritta alla data della sentenza di primo grado, dovendosi ritenere inapplicabile la normativa relativa al cd. "turismo rurale" ed emergendo, dalle ortofoto (erroneamente indicate come "orofoto") e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento che gli interventi edificatori succedutisi nel tempo fossero stati realizzati sulla base di titoli abilitativi ed accatastamenti ottenuti sulla base di false attestazioni provenienti dagli imputati. 2. Avverso il provvedimento ricorrono, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. 3. I ricorsi congiunti di RA LI e GI RT PO. 3.1. Con il primo motivo lamentano violazione del combinato disposto degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen.. Evidenziano come, essendo stata confermata in appello la confisca degli immobili, occorreva che la Corte effettuasse una valutazione di piena responsabilità sul fatto contestato. Inoltre, la stessa condanna per il reato di cui al Capo f) richiedeva un fondato giudizio di responsabilità in relazione agli altri capi di imputazione, trattandosi dell'epilogo dell'attività lottizzatoria. 3.2. Con il secondo motivo lamentano la inesistenza della lottizzazione abusiva, in quanto la condotta degli imputati non sarebbe stata idonea a modificare irreversibilimente l'assetto del territorio. 3.3. Con il terzo motivo, deducono l'insussistenza del falso ideologico, il travisamento di alcune prove e l'utilizzo di prove inutilizzabili. 3.3.1. Il riferimento è al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 11/12/2014, da cui il giudice estrapola le fatture rilasciate ai clienti della struttura alberghiera fin dal 2012, e le dichiarazioni rese dai titolari delle ditte e imprese che avevano fornito materiale e/o eseguito lavori presso il predetto albergo, dichiarazioni, queste ultime, chiaramente inutilizzabili in quanto rese al di fuori del dibattimento. 3.3.2. Quanto alla produzione del processo verbale di constatazione, il ricorrente censura che sia stato consentito il deposito di documenti pur in presenza di una richiesta di astensione, poi accolta. 2 3.3.3. A seguito della espunzione degli atti inutilizzabili, cade il percorso logico del Tribunale che ha portato alla condanna dei ricorrenti, non essendo idonei, a tal fine, i soli documenti allegati al PVC. Profilo, peraltro, sollevato con l'atto di appello, cui la Corte territoriale non ha risposto, con conseguente vizio di motivazione. 4. Il ricorso di LO NO. 4.1. Il primo motivo è sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo dei ricorrenti LI e PO, cui si rinvia. Aggiunge il ricorrente che, come si evince a pag. 50 del provvedimento impugnato, la Corte di appello ha anche utilizzato per la decisione una comunicazione di notizia di reato che non poteva essere acquisita al fascicolo del dibattimento. Ancora, gli atti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13/11/2019 non sono neppure stati formalmente acquisiti dal giudice. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato 5. In data 19/03/2024, l'Avv. Massimiliano Ravenna, per RA LI e IO RT PO, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso, deducendo, quale motivo nuovo, la mancata risposta della Corte di appello sui motivi formulati in relazione al giudizio di colpevolezza, essendosi la Corte territoriale limitata a prosciogliere i ricorrenti, ex art. 129 cod. proc. pen., delle imputazioni di cui al par. 1 che precede, senza addurre motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il Collegio premette che la confisca urbanistica, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 (ed avente ad oggetto le aree site in agro del comne di Pula al foglio 51, mappali 374 e 375 - ex 15 -, 377 e 379, e rnappali 16, 17, 83, 85, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 146 e 147, nonché gli immobili ivi presenti, già oggetto di sequestro preventivo del 12/04/2016), come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, non risulta essere stata oggetto di appello da parte di alcuno degli imputati. La relativa statuizione, pertanto, quale capo autonomo di sentenza, è divenuta irrevocabile (v. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Sono pertanto inammissibili tutte le censure che a tale statuizione fanno riferimento (v. infra, par. 3.1.3). 3 3. Ciò premesso, il ricorso presentato da LI e PO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01) ha c:hiarito che, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo «evidente e non contestabile», di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. Il ricorrente, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale;
conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154;: Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 cleri. 2014, Zambonini, Rv. 258670). Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e, in questo limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino una «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. Nel caso di specie, la dedotta violazione del combinato disposto degli articoli 125 e 530 del codice di rito, in realtà maschera la deduzione di un vizio di motivazione (si veda il par. 11.2, pag. 4, in cui testualmente si riferisce che «l'assunto del giudice di secondo grado è, nel caso di specie, evidentemente erroneo»), posto che pagina 49, la sentenza di appello evidenzia debbono richiamarsi (il corsivo è del Collegio) «le condivisibili considerazioni svolte, oltre che dalla sentenza impugnata, prima ancora dall'ordinanza applicativa della misura cautelare reale ed, altresì, dall'ordinanza del Tribunale collegiale - condivisa dalla Suprema Corte - in sede di 4 appello proposto dalla società Evita s.a.s. contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dell'immobile sito sull'area distinta in NCT del comune di Pula al foglio F.51, mappali 374 e 375». 3.1.1. Quanto al rinvio alla sentenza di primo grado, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di appello, non ha richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ma ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; per casi analoghi a quello in esame, v. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023, Grisoli, n.m., in cui la riforma concerneva la concessione dei doppi benefici;
Sez. 4, n. 5796 del 26/01/2021, Barattini, n.m., in cui la riforma ha avuto ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio;
Sez. 4, n. 43083 del 30/09/2021, Oltolini, n.m., in cui la riforma ha avuto ad oggetto le sole statuizioni civili). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie„ non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Arnbrosino, Rv. 209145). Ciò premesso, la sentenza di primo grado, a pagina 15 e seguenti, dedica numerose pagine alla motivazione del giudizio di responsabilità in relazione al reato di lottizzazione abusiva e ai reati ad essa «satelliti», quali le dichiarazioni inveritiere che accompagnavano le pratiche edilizie. In particolare, a pag. 17 della prima sentenza si legge che «nei caso in questione risulta, dalle ortofoto nonché dalle fotografie scattate dai verbalizzanti in sede di sopralluogo l'esecuzione di una radicale trasformazione di una vasta area, situata in zona agricola non urbanizzata. Ciò è avvenuto attraverso l'edificazione e l'avviamento di due strutture ricettive (una delle quali preesiste rispetto l'altra, Hotel Villa del Borgo), con la realizzazione di strade di accesso ai lotti dalla rete viaria pubblica, nonché di strade di collegamento tra i vari lotti interessati, senza che risulti il rilascio di alcuna autorizzazione da Parte delle competenti autorità. Vi sono inoltre numerosi accessi e percorsi, pedonali e carrabili, che c:ollegano tra di loro le diverse strutture e i lotti, relativi ai fondi dr proprietà della società GES.CRO. s.r.l. e della Evita s.r.I., in cui è situata la struttura edificata successivamente rispetto alla prima. Le altre opere realizzate sono costituite da aree di sosta, piscine e vasche di accumulo delle acque, aiuole, muretti a secco, basamenti in calcestruzzo, depositi di GPL, centro benessere e sala fitness, 5 campi da tennis e da bocce, maneggio, fabbricati in legno e containers» (segue ampia cronistoria dell'intervento - pagg. 18-29). 3.1.2. La Corte di appello, poi, richiama anche il principio di diritto stabilito da questa Corte in sede cautelare, laddove, in data 13/12/2018 (Sez. 3, n. 2352 del 12/12/2018, dep. 2019, Evita sas, n.nn.), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da PO IO RT, quale legale rappresentante della Evita s.a.s., avverso l'ordinanza del 02/11/2017 del Tribunale del riesame di Cagliari, confermativa del sequestro preventivo dei due alberghi e di strutture accessorie su diversi lotti tra loro comunicanti, opere costruite in luogo di un fabbricato rurale, per la cui edificazione, mai posta in essere, erano state rilasciate concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica (in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs 42/2004, 30 e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione, su terreno sito in Pula, in catasto f. 51 mappali n. 374 e 375, in assenza di concessione edilizia e senza l'autorizzazione paesaggistica di un complesso alberghiero costituito da due alberghi collegati tra loro in terreni agricoli situati nella località Bacchixeddu del Comune di Pula e ricadenti nella fascia costiera). Nella circostanza, la Corte ebbe ad affermare che «integra il reato di lottizzazione abusiva l'illegittima trasformazione edilizia o urbanistica mediante la realizzazione su diversi lotti, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, di strutture alberghiere che incidono sull'assetto territoriale e tali da richiedere nuove opere di urbanizzazione» (Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475 - 01). Non sussistevano, quindi, in tutta evidenza, le circostanze - in fatto e in diritto - per procedere ad una pronuncia ampiamente liberatoria. Il motivo proposto è quindi manifestamente infondato. 3.1.3. Infine, non può che considerarsi inammissibile il profilo di censura secondo cui, avendo disposto la confisca, la Corte di appello doveva spingersi ad una verifica completa della colpevolezza, in quanto i ricorrenti non hanno interesse a profili attinenti alla misura di sicurezza patrimoniale disposta e non impugnata (capo di sentenza che, come visto, è divenuto definitivo), né essendo possibile sovrapporre la regola di giudizio sulla conferma della confisca urbanistica in caso di prescrizione del reato al giudizio di responsabilità individuale in presenza di cause di immediato proscioglimento. 3.2. Il secondo motivo di censura è inammissibile. A pagina 52, la sentenza impugnata evidenzia, con riferimento al Capo F), che la responsabilità dei ricorrenti risulta provata «incontrovertibilmente» alla luce degli accertamenti e dei controlli incrociati della Guardia di Finanza, dettagliatamente riportati nel PVC del 11/12/2014. La giurisprudenza di questa Corte è radicata nell'affermare che il processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria deve essere qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, 6 acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514), senza alcuna necessità, pertanto, di acquisire il consenso delle altre parti. Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. c.p.p.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Esso, inoltre, è stato prodotto dal pubblico ministero prima del rinvio disposto dal giudice a seguito dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa di altro imputato, non ricorrente, laddove il difensore dei ricorrenti era presente, per cui il rapporto processuale di doveva ritenere incardinato, e nulla ha - peraltro - eccepito. Non colgono pertanto nel segno i ricorrenti (il riferimento è anche al Loci, su cui v. infra) laddove invocano l'applicazione del disposto dell'art. 493, comma 3 c.p.p., a mente del quale le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (c.d. «patteggiamento sulla prova»), risultando nel caso in esame non applicabile tale disposizione. Quanto alle dichiarazioni rese da clienti e forntori, ed allegate al PVC, la censura è manifestamente infondata sotto due differenti profili. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, ha stabilito che il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01). Nel caso di specie, non risulta, dagli atti posti a disposizione del Collegio, che la Difesa abbia in alcun modo eccepito alcunché in relazione alla produzione dei documenti depositati dalla parte pubblica. A tal proposito, il Collegio ritiene che l'eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non è assimilabile a quelle di cui all'art. 191 c.p.p. e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
il che significa che essa - costituendo un caso di inutilizzabilità «fisiologica» e non «patologica» - è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 c.p.p. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima che quest'ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
ragion per cui, avendo il difensore dell'imputato assistito alla produzione, l'inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in tale sede (v., per un caso simile, relativo ad atti di indagine compiuti dopo la scadenza delle indagini preliminari, Sez. 7' 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 245818 01; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 03). In secondo luogo, la doglianza non supera, in concreto, la c.d. «prova di resistenza». Ed infatti, quando con il ricorso per cassazione si contesti l'utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento sulla decisione;
si tratta, per l'appunto, della «prova di resistenza», essendo necessario valutare se le altre risultanze processuali, in caso di espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tanè, Rv. 276978; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a ricordare che la sentenza di primo grado, che del pari aveva condannato gli imputati, mai aveva fatto riferimento a tali deposizioni testimoniali, ancorando il proprio giudizio a dati oggettivi: essa, infatti, a pag. 29-30 evidenziava come fin dall'inizio, ossia dal 2012, la struttura, che si componeva di nove stanze con porte-finestre, era destinata ad uso alberghiero. La sentenza di appello, a sua volta, sottolinea che le fatture - che attestano il pagamento da parte dei clienti fin dal 2012 - rappresentando come, almeno da tale data, la struttura funzionasse come albergo, omettendo qualsiasi riferimento a dichiarazioni. Quanto alla "CNR", ossia alla «comunicazione di notizia di reato», non meglio specificata, citata a pag. 50, possono svolgersi analoghe considerazioni. I giudici di appello, in primo luogo, menzionano tale atto solo ai fini dell'esclusione dei presupposti per addivenire ad una assoluzione nel merito, e non anche nel fondare un giudizio di responsabilità in relazione al capo f) della rubrica. Pur a tali ristretti fini, la sentenza menziona tale atto senza indicare il ruolo che ha avuto nel processo decisionale, fondato anche sull'esame delle «ortofoto» della zona e sulla «valutazione, alla luce del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente, dei descritti interventi edificatori e urbanistici realizzati in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di titoli abilitativi rilasciati ed accatastamenti eseguiti sulla scorta di false attestazioni provenienti dagli imputati, dalle società ai medesimi sempre riconducibili o dai professionisti dagli stessi incaricati». I ricorrenti non indicano neppure in quale modo tali atti, asseritamente inutilizzabili, abbiano condizionato la pronuncia impugnata, difettando la relativa doglianza di specificità. Il motivo è pertanto inammissibile. 3.3. Inammissibile è anche la deduzione secondo cui la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura relativa all'assenza di elementi di prova sufficienti alla condanna, una volta epurato il compendio probatorio degli atti inutilizzabili. Come noto, la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni 8 passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.m.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, secondo cui devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice). Nel caso di specie, la seconda sentenza spende molte pagine nel richiamare la motivazione della sentenza di prima cura, che - come visto - condivide e conferma nel suo percorso logico, di talchè risultano implicitamente disattese le censure difensive. 4. Il ricorso del LO è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni indicate al par. 3.2. 4.2. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile. Come visto al paragrafo che precede, la sentenza dm primo grado (che, trattandosi di «doppia conforme», si fonde con quella di appello) rinviene le ragioni della condanna in relazione al capo f) su elementi oggettivi. La sentenza di secondo grado, dopo avere sottolineato la «incontrovertibile» prova del falso contestato, a pagina 53, a fronte di analoga censura proposta dal LA (che, rammenta il Collegio, era stato condannato in primo grado anche per il reato paesaggistico, la lottizzazione abusiva ed il falso contestati ai capi da b) ad e) della rubrica), evidenzia come la deduzione difensiva della mancanza di dolo risulta «ben poco plausibile e come tale inidonea ad escludere la piena consapevolezza e volontà della dichiarazione, considerata la professionalità dello stesso e il ruolo svolto nello specifico frangente». A fronte di una motivazione - stringata ma non manifestamente illogica o contraddittoria - che dà conto della implausibilità della versione alternativa dedotta dall'imputato, questi chiede alla Corte di sovrapporre una nuova valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dai giudici del merito, operazione esclusa nel giudizio di cassazione. Il motivo è pertanto inammissibile. Inammissibile per genericità è anche la deduzione secondo cui gli atti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13/11/2019 non sono stati formalmente acquisiti dal giudice. Oltre ad essere presente il difensore, che nulla ha eccepito (v. paragrafo che precede), al ricorso non risulta neppure allegato il verbale della successiva udienza, cui il giudice ha rinviato 9 accogliendo l'istanza di rinvio, in cui si sarebbe potuto date formalmente atto della acquisizione dei documenti, in ciò violandosi il principio di autosufficienza del ricorso. 5. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. L'inammissibilità dei ricorsi si estende anche ai motivi nuovi depositati da RA LI e IO RT PO. Ed infatti, la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale per effetto del presente ricorso non ne consente la disamina perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, quali si configurano le doglianze di cui alla suddetta memoria concernenti questioni non attinte dal ricorso principale (v, ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. PI MO, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite, per LI e PO, le conclusioni dell'Avv. Massimiliano Ravenna, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento; udite, per LO, le conclusioni dell'Avv. Luigi Funari del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. RA NG del foro di Cagliari, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18041 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/04/2024 1. Con sentenza del 03/05/2023, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 06/07/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in riferimenti ai reati contestati ai capi a), b), c), d), e), g), per intervenuta prescrizione;
condannava LI RA, PO IO RT e LO NO alla pena di mesi 8 di reclusione in ordine al reato di cui all'articolo 483 cod. pen., contestato al capo f). Evidenziava la Corte territoriale come - in riferimento ai capi di imputazione prescritti - non sussistessero i presupposti per una assoluzione nel merito, in quanto gli elementi di prova raccolti durante il giudizio di prima cura avevano evidenziato la sussistenza di una lottizzazione abusiva di tipo negoziale, non ancora prescritta alla data della sentenza di primo grado, dovendosi ritenere inapplicabile la normativa relativa al cd. "turismo rurale" ed emergendo, dalle ortofoto (erroneamente indicate come "orofoto") e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento che gli interventi edificatori succedutisi nel tempo fossero stati realizzati sulla base di titoli abilitativi ed accatastamenti ottenuti sulla base di false attestazioni provenienti dagli imputati. 2. Avverso il provvedimento ricorrono, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. 3. I ricorsi congiunti di RA LI e GI RT PO. 3.1. Con il primo motivo lamentano violazione del combinato disposto degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen.. Evidenziano come, essendo stata confermata in appello la confisca degli immobili, occorreva che la Corte effettuasse una valutazione di piena responsabilità sul fatto contestato. Inoltre, la stessa condanna per il reato di cui al Capo f) richiedeva un fondato giudizio di responsabilità in relazione agli altri capi di imputazione, trattandosi dell'epilogo dell'attività lottizzatoria. 3.2. Con il secondo motivo lamentano la inesistenza della lottizzazione abusiva, in quanto la condotta degli imputati non sarebbe stata idonea a modificare irreversibilimente l'assetto del territorio. 3.3. Con il terzo motivo, deducono l'insussistenza del falso ideologico, il travisamento di alcune prove e l'utilizzo di prove inutilizzabili. 3.3.1. Il riferimento è al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 11/12/2014, da cui il giudice estrapola le fatture rilasciate ai clienti della struttura alberghiera fin dal 2012, e le dichiarazioni rese dai titolari delle ditte e imprese che avevano fornito materiale e/o eseguito lavori presso il predetto albergo, dichiarazioni, queste ultime, chiaramente inutilizzabili in quanto rese al di fuori del dibattimento. 3.3.2. Quanto alla produzione del processo verbale di constatazione, il ricorrente censura che sia stato consentito il deposito di documenti pur in presenza di una richiesta di astensione, poi accolta. 2 3.3.3. A seguito della espunzione degli atti inutilizzabili, cade il percorso logico del Tribunale che ha portato alla condanna dei ricorrenti, non essendo idonei, a tal fine, i soli documenti allegati al PVC. Profilo, peraltro, sollevato con l'atto di appello, cui la Corte territoriale non ha risposto, con conseguente vizio di motivazione. 4. Il ricorso di LO NO. 4.1. Il primo motivo è sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo dei ricorrenti LI e PO, cui si rinvia. Aggiunge il ricorrente che, come si evince a pag. 50 del provvedimento impugnato, la Corte di appello ha anche utilizzato per la decisione una comunicazione di notizia di reato che non poteva essere acquisita al fascicolo del dibattimento. Ancora, gli atti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13/11/2019 non sono neppure stati formalmente acquisiti dal giudice. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato 5. In data 19/03/2024, l'Avv. Massimiliano Ravenna, per RA LI e IO RT PO, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso, deducendo, quale motivo nuovo, la mancata risposta della Corte di appello sui motivi formulati in relazione al giudizio di colpevolezza, essendosi la Corte territoriale limitata a prosciogliere i ricorrenti, ex art. 129 cod. proc. pen., delle imputazioni di cui al par. 1 che precede, senza addurre motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il Collegio premette che la confisca urbanistica, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 (ed avente ad oggetto le aree site in agro del comne di Pula al foglio 51, mappali 374 e 375 - ex 15 -, 377 e 379, e rnappali 16, 17, 83, 85, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 146 e 147, nonché gli immobili ivi presenti, già oggetto di sequestro preventivo del 12/04/2016), come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, non risulta essere stata oggetto di appello da parte di alcuno degli imputati. La relativa statuizione, pertanto, quale capo autonomo di sentenza, è divenuta irrevocabile (v. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Sono pertanto inammissibili tutte le censure che a tale statuizione fanno riferimento (v. infra, par. 3.1.3). 3 3. Ciò premesso, il ricorso presentato da LI e PO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01) ha c:hiarito che, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo «evidente e non contestabile», di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. Il ricorrente, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale;
conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154;: Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 cleri. 2014, Zambonini, Rv. 258670). Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e, in questo limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino una «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. Nel caso di specie, la dedotta violazione del combinato disposto degli articoli 125 e 530 del codice di rito, in realtà maschera la deduzione di un vizio di motivazione (si veda il par. 11.2, pag. 4, in cui testualmente si riferisce che «l'assunto del giudice di secondo grado è, nel caso di specie, evidentemente erroneo»), posto che pagina 49, la sentenza di appello evidenzia debbono richiamarsi (il corsivo è del Collegio) «le condivisibili considerazioni svolte, oltre che dalla sentenza impugnata, prima ancora dall'ordinanza applicativa della misura cautelare reale ed, altresì, dall'ordinanza del Tribunale collegiale - condivisa dalla Suprema Corte - in sede di 4 appello proposto dalla società Evita s.a.s. contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dell'immobile sito sull'area distinta in NCT del comune di Pula al foglio F.51, mappali 374 e 375». 3.1.1. Quanto al rinvio alla sentenza di primo grado, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di appello, non ha richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ma ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; per casi analoghi a quello in esame, v. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023, Grisoli, n.m., in cui la riforma concerneva la concessione dei doppi benefici;
Sez. 4, n. 5796 del 26/01/2021, Barattini, n.m., in cui la riforma ha avuto ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio;
Sez. 4, n. 43083 del 30/09/2021, Oltolini, n.m., in cui la riforma ha avuto ad oggetto le sole statuizioni civili). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie„ non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Arnbrosino, Rv. 209145). Ciò premesso, la sentenza di primo grado, a pagina 15 e seguenti, dedica numerose pagine alla motivazione del giudizio di responsabilità in relazione al reato di lottizzazione abusiva e ai reati ad essa «satelliti», quali le dichiarazioni inveritiere che accompagnavano le pratiche edilizie. In particolare, a pag. 17 della prima sentenza si legge che «nei caso in questione risulta, dalle ortofoto nonché dalle fotografie scattate dai verbalizzanti in sede di sopralluogo l'esecuzione di una radicale trasformazione di una vasta area, situata in zona agricola non urbanizzata. Ciò è avvenuto attraverso l'edificazione e l'avviamento di due strutture ricettive (una delle quali preesiste rispetto l'altra, Hotel Villa del Borgo), con la realizzazione di strade di accesso ai lotti dalla rete viaria pubblica, nonché di strade di collegamento tra i vari lotti interessati, senza che risulti il rilascio di alcuna autorizzazione da Parte delle competenti autorità. Vi sono inoltre numerosi accessi e percorsi, pedonali e carrabili, che c:ollegano tra di loro le diverse strutture e i lotti, relativi ai fondi dr proprietà della società GES.CRO. s.r.l. e della Evita s.r.I., in cui è situata la struttura edificata successivamente rispetto alla prima. Le altre opere realizzate sono costituite da aree di sosta, piscine e vasche di accumulo delle acque, aiuole, muretti a secco, basamenti in calcestruzzo, depositi di GPL, centro benessere e sala fitness, 5 campi da tennis e da bocce, maneggio, fabbricati in legno e containers» (segue ampia cronistoria dell'intervento - pagg. 18-29). 3.1.2. La Corte di appello, poi, richiama anche il principio di diritto stabilito da questa Corte in sede cautelare, laddove, in data 13/12/2018 (Sez. 3, n. 2352 del 12/12/2018, dep. 2019, Evita sas, n.nn.), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da PO IO RT, quale legale rappresentante della Evita s.a.s., avverso l'ordinanza del 02/11/2017 del Tribunale del riesame di Cagliari, confermativa del sequestro preventivo dei due alberghi e di strutture accessorie su diversi lotti tra loro comunicanti, opere costruite in luogo di un fabbricato rurale, per la cui edificazione, mai posta in essere, erano state rilasciate concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica (in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs 42/2004, 30 e 44, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione, su terreno sito in Pula, in catasto f. 51 mappali n. 374 e 375, in assenza di concessione edilizia e senza l'autorizzazione paesaggistica di un complesso alberghiero costituito da due alberghi collegati tra loro in terreni agricoli situati nella località Bacchixeddu del Comune di Pula e ricadenti nella fascia costiera). Nella circostanza, la Corte ebbe ad affermare che «integra il reato di lottizzazione abusiva l'illegittima trasformazione edilizia o urbanistica mediante la realizzazione su diversi lotti, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, di strutture alberghiere che incidono sull'assetto territoriale e tali da richiedere nuove opere di urbanizzazione» (Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475 - 01). Non sussistevano, quindi, in tutta evidenza, le circostanze - in fatto e in diritto - per procedere ad una pronuncia ampiamente liberatoria. Il motivo proposto è quindi manifestamente infondato. 3.1.3. Infine, non può che considerarsi inammissibile il profilo di censura secondo cui, avendo disposto la confisca, la Corte di appello doveva spingersi ad una verifica completa della colpevolezza, in quanto i ricorrenti non hanno interesse a profili attinenti alla misura di sicurezza patrimoniale disposta e non impugnata (capo di sentenza che, come visto, è divenuto definitivo), né essendo possibile sovrapporre la regola di giudizio sulla conferma della confisca urbanistica in caso di prescrizione del reato al giudizio di responsabilità individuale in presenza di cause di immediato proscioglimento. 3.2. Il secondo motivo di censura è inammissibile. A pagina 52, la sentenza impugnata evidenzia, con riferimento al Capo F), che la responsabilità dei ricorrenti risulta provata «incontrovertibilmente» alla luce degli accertamenti e dei controlli incrociati della Guardia di Finanza, dettagliatamente riportati nel PVC del 11/12/2014. La giurisprudenza di questa Corte è radicata nell'affermare che il processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria deve essere qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, 6 acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514), senza alcuna necessità, pertanto, di acquisire il consenso delle altre parti. Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. c.p.p.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Esso, inoltre, è stato prodotto dal pubblico ministero prima del rinvio disposto dal giudice a seguito dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa di altro imputato, non ricorrente, laddove il difensore dei ricorrenti era presente, per cui il rapporto processuale di doveva ritenere incardinato, e nulla ha - peraltro - eccepito. Non colgono pertanto nel segno i ricorrenti (il riferimento è anche al Loci, su cui v. infra) laddove invocano l'applicazione del disposto dell'art. 493, comma 3 c.p.p., a mente del quale le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (c.d. «patteggiamento sulla prova»), risultando nel caso in esame non applicabile tale disposizione. Quanto alle dichiarazioni rese da clienti e forntori, ed allegate al PVC, la censura è manifestamente infondata sotto due differenti profili. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, ha stabilito che il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01). Nel caso di specie, non risulta, dagli atti posti a disposizione del Collegio, che la Difesa abbia in alcun modo eccepito alcunché in relazione alla produzione dei documenti depositati dalla parte pubblica. A tal proposito, il Collegio ritiene che l'eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non è assimilabile a quelle di cui all'art. 191 c.p.p. e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
il che significa che essa - costituendo un caso di inutilizzabilità «fisiologica» e non «patologica» - è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 c.p.p. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima che quest'ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
ragion per cui, avendo il difensore dell'imputato assistito alla produzione, l'inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in tale sede (v., per un caso simile, relativo ad atti di indagine compiuti dopo la scadenza delle indagini preliminari, Sez. 7' 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 245818 01; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 03). In secondo luogo, la doglianza non supera, in concreto, la c.d. «prova di resistenza». Ed infatti, quando con il ricorso per cassazione si contesti l'utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento sulla decisione;
si tratta, per l'appunto, della «prova di resistenza», essendo necessario valutare se le altre risultanze processuali, in caso di espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tanè, Rv. 276978; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a ricordare che la sentenza di primo grado, che del pari aveva condannato gli imputati, mai aveva fatto riferimento a tali deposizioni testimoniali, ancorando il proprio giudizio a dati oggettivi: essa, infatti, a pag. 29-30 evidenziava come fin dall'inizio, ossia dal 2012, la struttura, che si componeva di nove stanze con porte-finestre, era destinata ad uso alberghiero. La sentenza di appello, a sua volta, sottolinea che le fatture - che attestano il pagamento da parte dei clienti fin dal 2012 - rappresentando come, almeno da tale data, la struttura funzionasse come albergo, omettendo qualsiasi riferimento a dichiarazioni. Quanto alla "CNR", ossia alla «comunicazione di notizia di reato», non meglio specificata, citata a pag. 50, possono svolgersi analoghe considerazioni. I giudici di appello, in primo luogo, menzionano tale atto solo ai fini dell'esclusione dei presupposti per addivenire ad una assoluzione nel merito, e non anche nel fondare un giudizio di responsabilità in relazione al capo f) della rubrica. Pur a tali ristretti fini, la sentenza menziona tale atto senza indicare il ruolo che ha avuto nel processo decisionale, fondato anche sull'esame delle «ortofoto» della zona e sulla «valutazione, alla luce del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente, dei descritti interventi edificatori e urbanistici realizzati in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di titoli abilitativi rilasciati ed accatastamenti eseguiti sulla scorta di false attestazioni provenienti dagli imputati, dalle società ai medesimi sempre riconducibili o dai professionisti dagli stessi incaricati». I ricorrenti non indicano neppure in quale modo tali atti, asseritamente inutilizzabili, abbiano condizionato la pronuncia impugnata, difettando la relativa doglianza di specificità. Il motivo è pertanto inammissibile. 3.3. Inammissibile è anche la deduzione secondo cui la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura relativa all'assenza di elementi di prova sufficienti alla condanna, una volta epurato il compendio probatorio degli atti inutilizzabili. Come noto, la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni 8 passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.m.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, secondo cui devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice). Nel caso di specie, la seconda sentenza spende molte pagine nel richiamare la motivazione della sentenza di prima cura, che - come visto - condivide e conferma nel suo percorso logico, di talchè risultano implicitamente disattese le censure difensive. 4. Il ricorso del LO è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni indicate al par. 3.2. 4.2. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile. Come visto al paragrafo che precede, la sentenza dm primo grado (che, trattandosi di «doppia conforme», si fonde con quella di appello) rinviene le ragioni della condanna in relazione al capo f) su elementi oggettivi. La sentenza di secondo grado, dopo avere sottolineato la «incontrovertibile» prova del falso contestato, a pagina 53, a fronte di analoga censura proposta dal LA (che, rammenta il Collegio, era stato condannato in primo grado anche per il reato paesaggistico, la lottizzazione abusiva ed il falso contestati ai capi da b) ad e) della rubrica), evidenzia come la deduzione difensiva della mancanza di dolo risulta «ben poco plausibile e come tale inidonea ad escludere la piena consapevolezza e volontà della dichiarazione, considerata la professionalità dello stesso e il ruolo svolto nello specifico frangente». A fronte di una motivazione - stringata ma non manifestamente illogica o contraddittoria - che dà conto della implausibilità della versione alternativa dedotta dall'imputato, questi chiede alla Corte di sovrapporre una nuova valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dai giudici del merito, operazione esclusa nel giudizio di cassazione. Il motivo è pertanto inammissibile. Inammissibile per genericità è anche la deduzione secondo cui gli atti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13/11/2019 non sono stati formalmente acquisiti dal giudice. Oltre ad essere presente il difensore, che nulla ha eccepito (v. paragrafo che precede), al ricorso non risulta neppure allegato il verbale della successiva udienza, cui il giudice ha rinviato 9 accogliendo l'istanza di rinvio, in cui si sarebbe potuto date formalmente atto della acquisizione dei documenti, in ciò violandosi il principio di autosufficienza del ricorso. 5. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. L'inammissibilità dei ricorsi si estende anche ai motivi nuovi depositati da RA LI e IO RT PO. Ed infatti, la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale per effetto del presente ricorso non ne consente la disamina perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, quali si configurano le doglianze di cui alla suddetta memoria concernenti questioni non attinte dal ricorso principale (v, ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.