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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
TT SE, RE
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3765/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Cupa Inferiore 20 84025 Eboli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028925740000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 ltd, con sede legale in Malta e stabile organizzazione in Battipaglia al Indirizzo_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento del Ruolo n. 2025/250188 (emesso dall'Agenzia delle Entrate e non notificato alla contribuente) e della successiva cartella di pagamento n. 100 2025 00289257 40 000 – notificata in data
16.5.2025 -, con la quale, a seguito del controllo automatizzato della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2020 ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, le veniva intimato il pagamento di euro 106.407,90 a titolo di
IRES.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, contenendo rettifiche che esulano i limiti del mero controllo automatizzato della dichiarazione;
b) la omessa notifica della preventiva comunicazione di irregolarità;
c) il difetto di motivazione;
d) la erroneità, nel merito, dell'accertamento, essendo stata correttamente riportata nella dichiarazione oggetto di accertamento la perdita già indicata nella dichiarazione (tardiva) presentata per l'anno di imposta
2019;
e) l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30%, anziché in quella ridotta del 10% applicabile nei casi di omesso o irregolare invio dell'avviso bonario.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'Agenzia delle Entrate, premesso che, a seguito del controllo automatizzato aveva correttamente proceduto all'azzeramento delle perdite derivanti dall'anno 2019 riportate nel quadro RN al rigo RN004, in quanto la dichiarazione dell'anno d'imposta 2019 era da ritenersi formalmente omessa perché trasmessa con un ritardo superiore a 90 giorni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente, nel contestare quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio, si riportava alle eccezioni formulate nella domanda introduttiva della causa.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dal ricorrente inerente la erroneità, nel merito, dell'accertamento, essendo stata correttamente riportata nella dichiarazione oggetto di accertamento la perdita già indicata nella dichiarazione (tardiva) presentata per l'anno di imposta
2019.
L'eccezione è fondata.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio, nell'ordinamento tributario non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d'imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi. L'esistenza di una perdita fiscale è infatti requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Numerose sono le disposizioni di legge da cui chiaramente emerge il richiamato principio.
Per i soggetti che producono redditi di impresa, le norme in materia di riportabilità delle perdite fiscali pregresse sono contenute negli artt. 8 e 84 d.lvo 917/1986. Ebbene, dalla lettura di entrambe le disposizioni non emerge che tra i requisiti richiesti per l'utilizzo (in un periodo d'imposta successivo) di una perdita fiscale pregressa vi sia la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui la stessa si è formata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”. La dichiarazione presentata oltre i novanta giorni (e quindi omessa) costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. Ciò conferma dunque la facoltà – da parte delle autorità fiscali – di verificare le modalità di determinazione dell'imponibile riportato nella dichiarazione ultra-tardiva (omessa), senza operare alcuna distinzione in ordine alla circostanza che tale dichiarazione potrebbe presentare anche una perdita fiscale. Peraltro, è del tutto evidente che il caso qui rappresentato è differente rispetto a quello di una dichiarazione validamente presentata entro i termini, nella quale risulti omessa l'indicazione della perdita riportabile. Anche tale norma quindi, nulla dispone in materia di preclusione (o limitazione) al riporto delle perdite maturate in un periodo d'imposta in cui non sia stato effettuato l'adempimento dichiarativo;
Un'ulteriore disposizione di interesse è quella per cui le “violazioni relative alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”, previste dall'art. 1 d.lvo 471/1997 (tra le quali vi sono anche le sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione): tale norma tuttavia non fa mai riferimento alle perdite fiscali eventualmente maturate e relative ad annualità “omesse”, riferendosi sempre alla maggiore imposta dovuta quale parametro per la commisurazione della sanzione. Anche nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta (e qui sembra proprio essere contemplato – tra gli altri possibili – il caso in cui si sia in presenza di una perdita fiscale) è prevista una sanzione ridotta, ma nulla è stabilito sulla riportabilità delle perdite, nei limiti stabiliti dal T.U.I.R.. In definitiva, l'ordinamento non dispone preclusioni all'utilizzo di perdite sorte in periodi d'imposta per i quali risulti omessa la dichiarazione e sia dimostrabile la sussistenza della perdita in base alla disposizioni normative vigenti al tempo di formazione della medesima.
Per tale ragione, il mancato riconoscimento di perdite fiscali riportabili, sorte in annualità omesse, a livello generale, comporterebbe: a) un effetto improprio equivalente a quello sanzionatorio, cioè non previsto dall'ordinamento e, in quanto tale, contrastante con i principi di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, d. lvo 472/1997; b) il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.
Del resto, occorre osservare che, in tema di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ex art. 41
d.P.R. 600/1973, la prassi riconosce la validità (al fine della quantificazione dei componenti negativi di reddito) delle scritture contabili regolarmente tenute, a prescindere dall'omissione della dichiarazione. La giurisprudenza, inoltre, ha sempre chiarito che gli uffici sono tenuti alla determinazione del reddito effettivo.
Né il riconoscimento della perdita fiscale relativa a un periodo d'imposta per il quale sia stato omesso l'adempimento dichiarativo può dipendere dall'effettuazione dell'accertamento da parte delle autorità fiscali, circa la relativa omissione. L'omissione, al più, inciderà sulle modalità operative con le quali si procede a fare emergere tale perdita, se, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, è comunque possibile presentare una dichiarazione anche con un ritardo superiore ai novanta giorni rispetto ai termini ordinari al fine di attribuire all'ufficio il titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si appalesa del tutto legittima l'appostazione operata dalla ricorrente nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 di una perdita subita nell'anno precedente, pur in presenza di una dichiarazione tardivamente presentata in relazione al periodo in cui la perdita medesima venne a verificarsi. Errata nel merito, dunque, è la contestazione elevata dall'Agenzia delle
Entrate. Ne consegue, oltretutto, che l'amministrazione finanziaria, proprio perché la verifica era inerente ad un profilo sostanziale (la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate) e non meramente formale, abbia illegittimamente operato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 ovvero osservando una procedura di accertamento fortemente limitativa dei diritti riservati al contribuente, in quanto preclusiva dei diritti esercitabili nella fase del contraddittorio preventivo.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
7.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
TT SE, RE
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3765/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Cupa Inferiore 20 84025 Eboli SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028925740000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 ltd, con sede legale in Malta e stabile organizzazione in Battipaglia al Indirizzo_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento del Ruolo n. 2025/250188 (emesso dall'Agenzia delle Entrate e non notificato alla contribuente) e della successiva cartella di pagamento n. 100 2025 00289257 40 000 – notificata in data
16.5.2025 -, con la quale, a seguito del controllo automatizzato della Dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2020 ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, le veniva intimato il pagamento di euro 106.407,90 a titolo di
IRES.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, contenendo rettifiche che esulano i limiti del mero controllo automatizzato della dichiarazione;
b) la omessa notifica della preventiva comunicazione di irregolarità;
c) il difetto di motivazione;
d) la erroneità, nel merito, dell'accertamento, essendo stata correttamente riportata nella dichiarazione oggetto di accertamento la perdita già indicata nella dichiarazione (tardiva) presentata per l'anno di imposta
2019;
e) l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30%, anziché in quella ridotta del 10% applicabile nei casi di omesso o irregolare invio dell'avviso bonario.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'Agenzia delle Entrate, premesso che, a seguito del controllo automatizzato aveva correttamente proceduto all'azzeramento delle perdite derivanti dall'anno 2019 riportate nel quadro RN al rigo RN004, in quanto la dichiarazione dell'anno d'imposta 2019 era da ritenersi formalmente omessa perché trasmessa con un ritardo superiore a 90 giorni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente, nel contestare quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio, si riportava alle eccezioni formulate nella domanda introduttiva della causa.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dal ricorrente inerente la erroneità, nel merito, dell'accertamento, essendo stata correttamente riportata nella dichiarazione oggetto di accertamento la perdita già indicata nella dichiarazione (tardiva) presentata per l'anno di imposta
2019.
L'eccezione è fondata.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio, nell'ordinamento tributario non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d'imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi. L'esistenza di una perdita fiscale è infatti requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Numerose sono le disposizioni di legge da cui chiaramente emerge il richiamato principio.
Per i soggetti che producono redditi di impresa, le norme in materia di riportabilità delle perdite fiscali pregresse sono contenute negli artt. 8 e 84 d.lvo 917/1986. Ebbene, dalla lettura di entrambe le disposizioni non emerge che tra i requisiti richiesti per l'utilizzo (in un periodo d'imposta successivo) di una perdita fiscale pregressa vi sia la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui la stessa si è formata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”. La dichiarazione presentata oltre i novanta giorni (e quindi omessa) costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. Ciò conferma dunque la facoltà – da parte delle autorità fiscali – di verificare le modalità di determinazione dell'imponibile riportato nella dichiarazione ultra-tardiva (omessa), senza operare alcuna distinzione in ordine alla circostanza che tale dichiarazione potrebbe presentare anche una perdita fiscale. Peraltro, è del tutto evidente che il caso qui rappresentato è differente rispetto a quello di una dichiarazione validamente presentata entro i termini, nella quale risulti omessa l'indicazione della perdita riportabile. Anche tale norma quindi, nulla dispone in materia di preclusione (o limitazione) al riporto delle perdite maturate in un periodo d'imposta in cui non sia stato effettuato l'adempimento dichiarativo;
Un'ulteriore disposizione di interesse è quella per cui le “violazioni relative alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”, previste dall'art. 1 d.lvo 471/1997 (tra le quali vi sono anche le sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione): tale norma tuttavia non fa mai riferimento alle perdite fiscali eventualmente maturate e relative ad annualità “omesse”, riferendosi sempre alla maggiore imposta dovuta quale parametro per la commisurazione della sanzione. Anche nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta (e qui sembra proprio essere contemplato – tra gli altri possibili – il caso in cui si sia in presenza di una perdita fiscale) è prevista una sanzione ridotta, ma nulla è stabilito sulla riportabilità delle perdite, nei limiti stabiliti dal T.U.I.R.. In definitiva, l'ordinamento non dispone preclusioni all'utilizzo di perdite sorte in periodi d'imposta per i quali risulti omessa la dichiarazione e sia dimostrabile la sussistenza della perdita in base alla disposizioni normative vigenti al tempo di formazione della medesima.
Per tale ragione, il mancato riconoscimento di perdite fiscali riportabili, sorte in annualità omesse, a livello generale, comporterebbe: a) un effetto improprio equivalente a quello sanzionatorio, cioè non previsto dall'ordinamento e, in quanto tale, contrastante con i principi di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, d. lvo 472/1997; b) il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.
Del resto, occorre osservare che, in tema di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ex art. 41
d.P.R. 600/1973, la prassi riconosce la validità (al fine della quantificazione dei componenti negativi di reddito) delle scritture contabili regolarmente tenute, a prescindere dall'omissione della dichiarazione. La giurisprudenza, inoltre, ha sempre chiarito che gli uffici sono tenuti alla determinazione del reddito effettivo.
Né il riconoscimento della perdita fiscale relativa a un periodo d'imposta per il quale sia stato omesso l'adempimento dichiarativo può dipendere dall'effettuazione dell'accertamento da parte delle autorità fiscali, circa la relativa omissione. L'omissione, al più, inciderà sulle modalità operative con le quali si procede a fare emergere tale perdita, se, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998, è comunque possibile presentare una dichiarazione anche con un ritardo superiore ai novanta giorni rispetto ai termini ordinari al fine di attribuire all'ufficio il titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si appalesa del tutto legittima l'appostazione operata dalla ricorrente nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 di una perdita subita nell'anno precedente, pur in presenza di una dichiarazione tardivamente presentata in relazione al periodo in cui la perdita medesima venne a verificarsi. Errata nel merito, dunque, è la contestazione elevata dall'Agenzia delle
Entrate. Ne consegue, oltretutto, che l'amministrazione finanziaria, proprio perché la verifica era inerente ad un profilo sostanziale (la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate) e non meramente formale, abbia illegittimamente operato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 ovvero osservando una procedura di accertamento fortemente limitativa dei diritti riservati al contribuente, in quanto preclusiva dei diritti esercitabili nella fase del contraddittorio preventivo.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
7.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.