Art. 2. Organizzazione degli uffici
La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre
1984, n. 893 , hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990".
La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre
1984, n. 893 , hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990".