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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/10/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, svolta la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
496/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. M. Sonnini (C.F.: ) e A. Sonnini (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento CP_1
“Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024” con il quale era stato annullato CP_1
in autotutela il precedente provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-
41-000 del 23.11.2019 con cui l'ente di previdenza aveva disposto nei suoi confronti il recupero della somma di € 6.218,84 a titolo di contribuzione non versata nella
Gestione Commercianti dal novembre 2016 al dicembre 2019, nonché degli ulteriori avvisi di addebito nn. 333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022,
33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24, tutti recanti la medesima prefata causale, deducendo, in primo luogo, la tardività del provvedimento in autotutela di annullamento dell'annullamento Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024 in quanto emesso a distanza di 4 anni dal primo provvedimento di annullamento in autotutela a sé favorevole, così ledendo il legittimo affidamento sul medesimo riposto dalla destinataria e, in secondo luogo, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente medesima nella apposita sezione “Gestione CP_1
Commercianti” sin dall'ottobre 2016, attesi la qualifica della ricorrente di mero
Amministratore Unico della società e, Controparte_2
conseguentemente, l'assenza dei requisiti dell'abitualità e prevalenza nella gestione della società e nella partecipazione di qualsivoglia attività diversa dalle ordinarie incombenze gestionali proprie dell'amministratore di società a responsabilità limitata.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) RITENERE E DICHIARARE
Pag. 2 di 17 l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della Sig.ra nella c.d. Parte_1
“Gestione COMMERCIANTI”, per difetto dei presupposti di legge: 2) ANNULLARE, conseguentemente, il provvedimento l' “Disposizione n.230002-24-19 del CP_1
20.03.2024” con il quale è stato annullato – in autotutela – il precedente provvedimento n.2300000- 20-0127 del 23.03.2020, nonché tutti gli ulteriori avvisi di addebito notificati alla ricorrente dall' relativi alla c.d. “Gestione CP_1
COMMERCIANTI” di cui è cenno in premessa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' , previa eccezione di difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice adito con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento in autotutela “Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024”, ha domandato, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, nel merito, il rigetto dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
1) Sulla corretta qualificazione della domanda e sul difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto, in primo luogo, la sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e, quindi, dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi e, in secondo luogo, la debenza delle somme pretese in restituzione dall' a titolo di contributi per detta causale. CP_1
Pag. 3 di 17 Pertanto, la domanda va qualificata in parte come azione di accertamento della sussistenza o meno dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella sezione c.d. “Gestione commercianti” ed in parte come azione di opposizione CP_1
ad avvisi di addebito.
Per tali ragioni, destituita di fondamento è l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice adito sollevata da parte resistente.
Invero, ancorché parte ricorrente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, abbia formalmente domandato l'annullamento del provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” - con il quale era stato annullato in autotutela il precedente provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-41-000 del
23.11.2019 – tale domanda, nella sostanza, si traduce in una opposizione alla pretesa creditoria dell'ente di previdenza in ordine ai contributi richiesti, così investendo, giustappunto, il rapporto sostanziale di debito-credito tra le parti.
In altri termini, in disparte il petitum formale della domanda e guardando alla causa petendi, viene in rilievo una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo, in quanto tale correttamente evocata dinanzi al suo Giudice naturale, ossia il Giudice ordinario.
Non sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione eccepito sul punto da parte resistente.
2) Sull'opposizione agli avvisi di addebito e sull'impugnazione del provvedimento in autotutela.
Pag. 4 di 17 Parte ricorrente impugna il provvedimento “Disposizione n.230002-24-19 del
20.03.2024” con cui l' ha disposto l'annullamento in autotutela del precedente CP_1
provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-41-000 del 23.11.2019 con cui l'ente di previdenza aveva disposto nei suoi confronti il recupero della somma di
€ 6.218,84 a titolo di contribuzione non versata nella Gestione Commercianti dal novembre 2016 al dicembre 2019, nonché degli ulteriori avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022, 33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24.
In parte qua, il ricorso va considerato inammissibile, in quanto tardivo.
A tal riguardo, deve osservarsi che l'art. 24 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per
Pag. 5 di 17 ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza.
Orbene, nel caso di specie, in disparte l'applicabilità del prefato termine di 40 giorni con riguardo al provvedimento di annullamento dell'annullamento in autotutela del
20.03.2024, ciò che più rileva - e che risulta essere dirimente ai fini dell'individuazione del dies a quo per l'opposizione – è che, come non contestato in giudizio, in quanto ammesso dalla stessa ricorrente, ancor prima della ricezione di detto provvedimento, la medesima ha ricevuto gli avvisi di addebito
333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022, 33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24
(cfr. doc. n 7 fascicolo parte ricorrente), tutti recanti la medesima causale che investe il rapporto sostanziale dedotto in giudizio tra le parti, ossia la debenza degli stessi contributi per l'iscrizione della ricorrente nella sezione Gestione commercianti.
Tali ultimi avvisi di addebito non risultano essere stati mai impugnati sino al ricorso introduttivo del presente giudizio, recante data 03.10.2024, dunque ben oltre il termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dalla legge per la relativa impugnazione.
Pag. 6 di 17 In ragione di tanto, tali avvisi di addebito, così come la relativa pretesa contributiva azionata dall'ente di previdenza in essi contenuta, devono ritenersi ormai inoppugnabili.
A tal riguardo, appare inconferente il richiamo della ricorrente al principio di legittimo affidamento con riguardo all'azione in autotutela dell'ente di previdenza, atteso che, in primo luogo, detta lesione non è di per sé idonea a determinare un vizio di legittimità tale da condurre all'annullamento dell'atto, potendo, al più, valere come presupposto per una eventuale tutela risarcitoria – non richiesta in questa sede – e che, in secondo luogo ed a tutto concedere, essa deve reputarsi superata dalla avvenuta ricezione dei richiamati avvisi di addebito, i quali, non essendo stati impugnati entro i termini decadenziali di legge, per le ragioni già esposte, si sono così cristallizzati.
Pertanto, sussiste in capo alla ricorrente l'obbligo di pagamento preteso dall' a CP_1
mezzo degli opposti avvisi di addebito.
3) Sull'obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti.
Venendo, ora, alla parte della domanda qualificabile in termini di azione di accertamento della insussistenza dei presupposti legali per l'iscrizione della ricorrente nella gestione separata degli esercenti le attività commerciali, si osserva quanto CP_1
segue.
Sul punto, va preliminarmente precisato che su detta domanda sussiste comunque l'interesse ad agire di parte ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non avendo incidenza alcuna il rigetto dell'opposizione alla già azionata pretesa contributiva dell'ente di previdenza (punto 2), atteso che, mentre quest'ultima, per tutte le ragioni
Pag. 7 di 17 già esposte, non può trovare accoglimento in quanto tardiva e si riferisce ad una pretesa contributiva già sorta per le relative annualità di riferimento, la prima tende a spiegare riflessi pro futuro, ovvero in relazione alla permanenza della iscrizione della ricorrente nella prefata sezione , con conseguente permanenza degli obblighi CP_1
contributivi anche per il futuro.
Ciò posto, la disciplina di riferimento si rintraccia, in origine, nell'art. 1 L. n.
613/1966, a termini del quale “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”.
L'art. 31 L. n. 45/1986 così recita: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1, della L 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative, e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della legge n. 613/66…”.
L'art. 1, comma 202, L. n. 662/1996 ha poi statuito che “A decorrere dal 1 gennaio
1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti; il comma
203 della medesima norma prosegue disponendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966
Pag. 8 di 17 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dalla menzionata disciplina, così come riformata a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, discende che l'iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria, con conseguente obbligo di versare i relativi contributi, ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, ossia: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
tali obblighi, dunque, ricomprendo i soggetti titolari o gestori, individualmente o mediante società di persone, di imprese rientranti nel settore terziario, in presenza dei citati requisiti.
Inoltre, per quanto qui interessa, l'attuale disciplina estende l'obbligo di iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, soggetti in precedenza esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, e ciò
Pag. 9 di 17 in ragione della necessità di evitare che, mediante lo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, dall'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata, quando l'attività prestata da questi ultimi all'interno dell'azienda, tenuto conto anche della struttura della stessa, presenti le medesime caratteristiche.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci
e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”
(Cass. n. 10426/2018; Cass. n. 18281/2018; Cass. n. 23782/2019; Cass. n. 3829/2020;
Cass. n. 3637/2020). Si è sostenuto, inoltre, che “presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale, per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
Pag. 10 di 17 necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. n. 3835/2016; Cass. n. 5210/2017; Cass. n. 3829/2020 cit.; Cass. n. 3637/2020 cit.) e che “tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. n. 4440/2017; Cass. n. 3829/2020 cit.; Cass. n.
3637/2020 cit.). Infine, in punto di prova, si è affermato che la verifica della sussistenza di requisiti di legge dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, nel senso che occorre dimostrare il personale apporto all'attività di impresa da parte dell'amministratore, con diretta e abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, i cui elementi caratterizzanti sono, ad esempio, la complessità
o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 8613/2017).
Quanto al riparto degli oneri probatori, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale che ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a
Pag. 11 di 17 quella formale, nel senso che è l'ente previdenziale opposto (convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto
(attore solo in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, sicché l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore (ex multis Cass. n. 10583/2017; Cass. n. 19469/2018; Cass. n. 3279/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, analizzando la documentazione agli atti emerge che la società in cui la ricorrente risulta rivestire Controparte_2
la qualifica di Amministratore unico, ha, come attività prevalente (Ateco n.85.59.2) quella di “Corsi di formazione e corsi di aggiornamento”, come da relativa visura camerale (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), con un'unica dipendente assunta come impiegata con mansioni di segreteria, come da relativa lettera di assunzione
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
A tal riguardo, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente – al punto da non potersi ritenere in tal modo assolto il relativo onere probatorio sulla medesima gravante, come dalla su richiamata giurisprudenza – con riguardo all'assenza di altri dipendenti in posizione apicale nell'organizzazione aziendale ed al volume d'affari, atteso che detti elementi – pure in parte ammessi da parte ricorrente – non sono dirimenti, da sé soli, a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di attività personale prevalente diversa dalle ordinarie funzioni gestionali ed organizzative proprie dell'amministratore di società a responsabilità limitata, se non supportati da ulteriori elementi probatori o di riscontro, nella specie assenti.
Pag. 12 di 17 Ne consegue che non può dirsi assolto da parte resistente il proprio onere probatorio sul punto.
E le suddette considerazioni hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
Invero, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_1
qualità di consulente della sicurezza sul lavoro, dopo aver confermato l'attività esercitata dalla società ha confermato, altresì, Controparte_2
che l'unica dipendente della società, Sig.ra svolge mansioni di Tes_2
segreteria e che la società si occupa in prevalenza di servizi alle imprese e in particolare di Sicurezza sul Lavoro, organizzando corsi di formazione, elaborazione
DVR, R.S.P.P. incarico esterno e simili, a tal fine servendosi di professionisti esterni, di cui egli stesso fa parte, i quali, una volta acquisito il cliente da parte della società, preparano, organizzano, gestiscono e concludono i corsi di formazione,
l'elaborazione del DVR, le funzioni di R.S.P.P., ovvero il servizio direttamente in favore del cliente, in sede o presso le aziende, senza che vi sia alcuna partecipazione o collaborazione della società, né della ricorrente amministratrice unica, che, di contro, si occupa esclusivamente del controllo del lavoro dell'unico dipendente, dell'accaparramento della clientela e della conseguente trasmissione al professionista del settore di interesse, della gestione della società e dei rapporti con il consulente del lavoro e il commercialista.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, Sig. anch'egli escusso in qualità di Testimone_3
consulente per la sicurezza sul lavoro.
Dirimente è pure la testimonianza del terzo teste di parte ricorrente, Sig.ra
[...]
escussa in qualità di dipendente della società amministrata dalla Tes_4
Pag. 13 di 17 ricorrente, la quale ha confermato integralmente le predette circostanze, all'uopo precisando che “… sono io la segretaria… e ne occupano i consulenti, senza alcuna partecipazione della società né tantomeno della signora Non so se Pt_1
quest'ultima possieda professionalità al riguardo…”.
Di poi, il quarto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_5
qualità di libero professionista che si occupa di formazione, ha in merito dichiarato che “… la società mi incarica di un corso: vengo chiamato dalla signora Tes_6
Quando accetto, poi il corso lo gestisco io…”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto consulenti esterni e/o dipendenti della società di cui la ricorrente è amministratrice unica.
Orbene, tutti i testi escussi hanno dapprima confermato l'oggetto sociale specifico della società, che si occupa in prevalenza di offrire servizi di consulenza alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro - organizzando corsi di formazione, elaborazione
DVR, R.S.P.P. incarico esterno e simili, a tal fine servendosi di professionisti esterni,
i quali, una volta ricevuto l'incarico, gestiscono in autonomia i corsi e le correlate attività -, ovvero in materia ambientale, sempre affidandosi ad incarichi a professionisti esterni;
di poi, hanno confermato che la ricorrente, al di là delle incombenze gestionali proprie dell'amministratore unico, non ha mai partecipato attivamente alle suddette attività esecutive e concretizzanti l'oggetto sociale.
Le risultanze istruttorie testé esaminate, dunque, consentono di ritenere che la ricorrente si sia da sempre occupata, unicamente, della gestione apicale della società con i compiti di supervisione, gestione e controllo della attività medesima e dei rapporti con l'unica dipendente e con i professionisti esterni incaricati, con incombenze, quindi, proprie dell'amministratore di società; di contro, non è emersa
Pag. 14 di 17 alcuna prova – ed anzi risulta essere sufficientemente dimostrato il contrario - dell'attiva partecipazione e/o collaborazione della ricorrente nello svolgimento ed esecuzione concreta delle attività proprie dell'oggetto sociale societario.
Tanto induce ad affermare l'insussistenza dei presupposti – così come previsti dalla legge ed interpretati dalla richiamata giurisprudenza – per l'iscrizione della ricorrente nella sezione “Gestione commercianti”.
4) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi inammissibile l'opposizione al provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” ed agli avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, 33220220002298172000 e 33220220001304166000 e, per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della relativa pretesa contributiva.
Deve accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente nella sezione “Gestione commercianti”. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta il rigetto dell'opposizione alla pretesa contributiva azionata da parte resistente e, di contro, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente nella sezione “Gestione commercianti” – integra una ipotesi di soccombenza CP_1
reciproca che, in quanto tale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 15 di 17 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara inammissibile l'opposizione al provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” ed agli avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, 33220220002298172000 e 33220220001304166000 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della relativa pretesa contributiva;
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente nella sezione CP_1
“Gestione commercianti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, svolta la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
496/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. M. Sonnini (C.F.: ) e A. Sonnini (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento CP_1
“Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024” con il quale era stato annullato CP_1
in autotutela il precedente provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-
41-000 del 23.11.2019 con cui l'ente di previdenza aveva disposto nei suoi confronti il recupero della somma di € 6.218,84 a titolo di contribuzione non versata nella
Gestione Commercianti dal novembre 2016 al dicembre 2019, nonché degli ulteriori avvisi di addebito nn. 333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022,
33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24, tutti recanti la medesima prefata causale, deducendo, in primo luogo, la tardività del provvedimento in autotutela di annullamento dell'annullamento Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024 in quanto emesso a distanza di 4 anni dal primo provvedimento di annullamento in autotutela a sé favorevole, così ledendo il legittimo affidamento sul medesimo riposto dalla destinataria e, in secondo luogo, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente medesima nella apposita sezione “Gestione CP_1
Commercianti” sin dall'ottobre 2016, attesi la qualifica della ricorrente di mero
Amministratore Unico della società e, Controparte_2
conseguentemente, l'assenza dei requisiti dell'abitualità e prevalenza nella gestione della società e nella partecipazione di qualsivoglia attività diversa dalle ordinarie incombenze gestionali proprie dell'amministratore di società a responsabilità limitata.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) RITENERE E DICHIARARE
Pag. 2 di 17 l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della Sig.ra nella c.d. Parte_1
“Gestione COMMERCIANTI”, per difetto dei presupposti di legge: 2) ANNULLARE, conseguentemente, il provvedimento l' “Disposizione n.230002-24-19 del CP_1
20.03.2024” con il quale è stato annullato – in autotutela – il precedente provvedimento n.2300000- 20-0127 del 23.03.2020, nonché tutti gli ulteriori avvisi di addebito notificati alla ricorrente dall' relativi alla c.d. “Gestione CP_1
COMMERCIANTI” di cui è cenno in premessa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' , previa eccezione di difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice adito con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento in autotutela “Disposizione n.230002-24-19 del 20.03.2024”, ha domandato, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, nel merito, il rigetto dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
1) Sulla corretta qualificazione della domanda e sul difetto di giurisdizione del
Giudice adito.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto, in primo luogo, la sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e, quindi, dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi e, in secondo luogo, la debenza delle somme pretese in restituzione dall' a titolo di contributi per detta causale. CP_1
Pag. 3 di 17 Pertanto, la domanda va qualificata in parte come azione di accertamento della sussistenza o meno dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella sezione c.d. “Gestione commercianti” ed in parte come azione di opposizione CP_1
ad avvisi di addebito.
Per tali ragioni, destituita di fondamento è l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice adito sollevata da parte resistente.
Invero, ancorché parte ricorrente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, abbia formalmente domandato l'annullamento del provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” - con il quale era stato annullato in autotutela il precedente provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-41-000 del
23.11.2019 – tale domanda, nella sostanza, si traduce in una opposizione alla pretesa creditoria dell'ente di previdenza in ordine ai contributi richiesti, così investendo, giustappunto, il rapporto sostanziale di debito-credito tra le parti.
In altri termini, in disparte il petitum formale della domanda e guardando alla causa petendi, viene in rilievo una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo, in quanto tale correttamente evocata dinanzi al suo Giudice naturale, ossia il Giudice ordinario.
Non sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione eccepito sul punto da parte resistente.
2) Sull'opposizione agli avvisi di addebito e sull'impugnazione del provvedimento in autotutela.
Pag. 4 di 17 Parte ricorrente impugna il provvedimento “Disposizione n.230002-24-19 del
20.03.2024” con cui l' ha disposto l'annullamento in autotutela del precedente CP_1
provvedimento n. 2300000- 20-0127 del 23.03.2020 che, a sua volta, aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 332-2019-00023364-41-000 del 23.11.2019 con cui l'ente di previdenza aveva disposto nei suoi confronti il recupero della somma di
€ 6.218,84 a titolo di contribuzione non versata nella Gestione Commercianti dal novembre 2016 al dicembre 2019, nonché degli ulteriori avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022, 33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24.
In parte qua, il ricorso va considerato inammissibile, in quanto tardivo.
A tal riguardo, deve osservarsi che l'art. 24 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per
Pag. 5 di 17 ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza.
Orbene, nel caso di specie, in disparte l'applicabilità del prefato termine di 40 giorni con riguardo al provvedimento di annullamento dell'annullamento in autotutela del
20.03.2024, ciò che più rileva - e che risulta essere dirimente ai fini dell'individuazione del dies a quo per l'opposizione – è che, come non contestato in giudizio, in quanto ammesso dalla stessa ricorrente, ancor prima della ricezione di detto provvedimento, la medesima ha ricevuto gli avvisi di addebito
333220220000641762000, notificato in data 18.08.2022, 33220220002298172000, notificato in data 26.01.2023 e 33220220001304166000, notificato in data 08.01.24
(cfr. doc. n 7 fascicolo parte ricorrente), tutti recanti la medesima causale che investe il rapporto sostanziale dedotto in giudizio tra le parti, ossia la debenza degli stessi contributi per l'iscrizione della ricorrente nella sezione Gestione commercianti.
Tali ultimi avvisi di addebito non risultano essere stati mai impugnati sino al ricorso introduttivo del presente giudizio, recante data 03.10.2024, dunque ben oltre il termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dalla legge per la relativa impugnazione.
Pag. 6 di 17 In ragione di tanto, tali avvisi di addebito, così come la relativa pretesa contributiva azionata dall'ente di previdenza in essi contenuta, devono ritenersi ormai inoppugnabili.
A tal riguardo, appare inconferente il richiamo della ricorrente al principio di legittimo affidamento con riguardo all'azione in autotutela dell'ente di previdenza, atteso che, in primo luogo, detta lesione non è di per sé idonea a determinare un vizio di legittimità tale da condurre all'annullamento dell'atto, potendo, al più, valere come presupposto per una eventuale tutela risarcitoria – non richiesta in questa sede – e che, in secondo luogo ed a tutto concedere, essa deve reputarsi superata dalla avvenuta ricezione dei richiamati avvisi di addebito, i quali, non essendo stati impugnati entro i termini decadenziali di legge, per le ragioni già esposte, si sono così cristallizzati.
Pertanto, sussiste in capo alla ricorrente l'obbligo di pagamento preteso dall' a CP_1
mezzo degli opposti avvisi di addebito.
3) Sull'obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti.
Venendo, ora, alla parte della domanda qualificabile in termini di azione di accertamento della insussistenza dei presupposti legali per l'iscrizione della ricorrente nella gestione separata degli esercenti le attività commerciali, si osserva quanto CP_1
segue.
Sul punto, va preliminarmente precisato che su detta domanda sussiste comunque l'interesse ad agire di parte ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non avendo incidenza alcuna il rigetto dell'opposizione alla già azionata pretesa contributiva dell'ente di previdenza (punto 2), atteso che, mentre quest'ultima, per tutte le ragioni
Pag. 7 di 17 già esposte, non può trovare accoglimento in quanto tardiva e si riferisce ad una pretesa contributiva già sorta per le relative annualità di riferimento, la prima tende a spiegare riflessi pro futuro, ovvero in relazione alla permanenza della iscrizione della ricorrente nella prefata sezione , con conseguente permanenza degli obblighi CP_1
contributivi anche per il futuro.
Ciò posto, la disciplina di riferimento si rintraccia, in origine, nell'art. 1 L. n.
613/1966, a termini del quale “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”.
L'art. 31 L. n. 45/1986 così recita: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1, della L 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative, e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della legge n. 613/66…”.
L'art. 1, comma 202, L. n. 662/1996 ha poi statuito che “A decorrere dal 1 gennaio
1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti; il comma
203 della medesima norma prosegue disponendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966
Pag. 8 di 17 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dalla menzionata disciplina, così come riformata a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, discende che l'iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria, con conseguente obbligo di versare i relativi contributi, ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, ossia: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
tali obblighi, dunque, ricomprendo i soggetti titolari o gestori, individualmente o mediante società di persone, di imprese rientranti nel settore terziario, in presenza dei citati requisiti.
Inoltre, per quanto qui interessa, l'attuale disciplina estende l'obbligo di iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, soggetti in precedenza esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, e ciò
Pag. 9 di 17 in ragione della necessità di evitare che, mediante lo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, dall'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata, quando l'attività prestata da questi ultimi all'interno dell'azienda, tenuto conto anche della struttura della stessa, presenti le medesime caratteristiche.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci
e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”
(Cass. n. 10426/2018; Cass. n. 18281/2018; Cass. n. 23782/2019; Cass. n. 3829/2020;
Cass. n. 3637/2020). Si è sostenuto, inoltre, che “presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale, per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
Pag. 10 di 17 necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. n. 3835/2016; Cass. n. 5210/2017; Cass. n. 3829/2020 cit.; Cass. n. 3637/2020 cit.) e che “tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. n. 4440/2017; Cass. n. 3829/2020 cit.; Cass. n.
3637/2020 cit.). Infine, in punto di prova, si è affermato che la verifica della sussistenza di requisiti di legge dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, nel senso che occorre dimostrare il personale apporto all'attività di impresa da parte dell'amministratore, con diretta e abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, i cui elementi caratterizzanti sono, ad esempio, la complessità
o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 8613/2017).
Quanto al riparto degli oneri probatori, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale che ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a
Pag. 11 di 17 quella formale, nel senso che è l'ente previdenziale opposto (convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto
(attore solo in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, sicché l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore (ex multis Cass. n. 10583/2017; Cass. n. 19469/2018; Cass. n. 3279/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, analizzando la documentazione agli atti emerge che la società in cui la ricorrente risulta rivestire Controparte_2
la qualifica di Amministratore unico, ha, come attività prevalente (Ateco n.85.59.2) quella di “Corsi di formazione e corsi di aggiornamento”, come da relativa visura camerale (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), con un'unica dipendente assunta come impiegata con mansioni di segreteria, come da relativa lettera di assunzione
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
A tal riguardo, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente – al punto da non potersi ritenere in tal modo assolto il relativo onere probatorio sulla medesima gravante, come dalla su richiamata giurisprudenza – con riguardo all'assenza di altri dipendenti in posizione apicale nell'organizzazione aziendale ed al volume d'affari, atteso che detti elementi – pure in parte ammessi da parte ricorrente – non sono dirimenti, da sé soli, a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di attività personale prevalente diversa dalle ordinarie funzioni gestionali ed organizzative proprie dell'amministratore di società a responsabilità limitata, se non supportati da ulteriori elementi probatori o di riscontro, nella specie assenti.
Pag. 12 di 17 Ne consegue che non può dirsi assolto da parte resistente il proprio onere probatorio sul punto.
E le suddette considerazioni hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
Invero, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_1
qualità di consulente della sicurezza sul lavoro, dopo aver confermato l'attività esercitata dalla società ha confermato, altresì, Controparte_2
che l'unica dipendente della società, Sig.ra svolge mansioni di Tes_2
segreteria e che la società si occupa in prevalenza di servizi alle imprese e in particolare di Sicurezza sul Lavoro, organizzando corsi di formazione, elaborazione
DVR, R.S.P.P. incarico esterno e simili, a tal fine servendosi di professionisti esterni, di cui egli stesso fa parte, i quali, una volta acquisito il cliente da parte della società, preparano, organizzano, gestiscono e concludono i corsi di formazione,
l'elaborazione del DVR, le funzioni di R.S.P.P., ovvero il servizio direttamente in favore del cliente, in sede o presso le aziende, senza che vi sia alcuna partecipazione o collaborazione della società, né della ricorrente amministratrice unica, che, di contro, si occupa esclusivamente del controllo del lavoro dell'unico dipendente, dell'accaparramento della clientela e della conseguente trasmissione al professionista del settore di interesse, della gestione della società e dei rapporti con il consulente del lavoro e il commercialista.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, Sig. anch'egli escusso in qualità di Testimone_3
consulente per la sicurezza sul lavoro.
Dirimente è pure la testimonianza del terzo teste di parte ricorrente, Sig.ra
[...]
escussa in qualità di dipendente della società amministrata dalla Tes_4
Pag. 13 di 17 ricorrente, la quale ha confermato integralmente le predette circostanze, all'uopo precisando che “… sono io la segretaria… e ne occupano i consulenti, senza alcuna partecipazione della società né tantomeno della signora Non so se Pt_1
quest'ultima possieda professionalità al riguardo…”.
Di poi, il quarto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_5
qualità di libero professionista che si occupa di formazione, ha in merito dichiarato che “… la società mi incarica di un corso: vengo chiamato dalla signora Tes_6
Quando accetto, poi il corso lo gestisco io…”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto consulenti esterni e/o dipendenti della società di cui la ricorrente è amministratrice unica.
Orbene, tutti i testi escussi hanno dapprima confermato l'oggetto sociale specifico della società, che si occupa in prevalenza di offrire servizi di consulenza alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro - organizzando corsi di formazione, elaborazione
DVR, R.S.P.P. incarico esterno e simili, a tal fine servendosi di professionisti esterni,
i quali, una volta ricevuto l'incarico, gestiscono in autonomia i corsi e le correlate attività -, ovvero in materia ambientale, sempre affidandosi ad incarichi a professionisti esterni;
di poi, hanno confermato che la ricorrente, al di là delle incombenze gestionali proprie dell'amministratore unico, non ha mai partecipato attivamente alle suddette attività esecutive e concretizzanti l'oggetto sociale.
Le risultanze istruttorie testé esaminate, dunque, consentono di ritenere che la ricorrente si sia da sempre occupata, unicamente, della gestione apicale della società con i compiti di supervisione, gestione e controllo della attività medesima e dei rapporti con l'unica dipendente e con i professionisti esterni incaricati, con incombenze, quindi, proprie dell'amministratore di società; di contro, non è emersa
Pag. 14 di 17 alcuna prova – ed anzi risulta essere sufficientemente dimostrato il contrario - dell'attiva partecipazione e/o collaborazione della ricorrente nello svolgimento ed esecuzione concreta delle attività proprie dell'oggetto sociale societario.
Tanto induce ad affermare l'insussistenza dei presupposti – così come previsti dalla legge ed interpretati dalla richiamata giurisprudenza – per l'iscrizione della ricorrente nella sezione “Gestione commercianti”.
4) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi inammissibile l'opposizione al provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” ed agli avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, 33220220002298172000 e 33220220001304166000 e, per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della relativa pretesa contributiva.
Deve accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente nella sezione “Gestione commercianti”. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta il rigetto dell'opposizione alla pretesa contributiva azionata da parte resistente e, di contro, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente nella sezione “Gestione commercianti” – integra una ipotesi di soccombenza CP_1
reciproca che, in quanto tale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 15 di 17 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara inammissibile l'opposizione al provvedimento “Disposizione CP_1
n.230002-24-19 del 20.03.2024” ed agli avvisi di addebito nn.
333220220000641762000, 33220220002298172000 e 33220220001304166000 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della relativa pretesa contributiva;
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente nella sezione CP_1
“Gestione commercianti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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