Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1157
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, come invece era onerata a fare, inclusa copia della cartella impugnata e documentazione relativa alla ricezione dell'intimazione e alla notifica del ricorso.

  • Inammissibile
    Nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non è possibile impugnare nuovamente un atto per il quale è già intervenuta sentenza passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che una cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata notificata nel 2012 ed era stata oggetto di impugnazione, con sentenza di inammissibilità del 2014, cristallizzando la pretesa erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1157
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo