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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13784/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259014817005000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna nei confronti della Direzione Provinciale II di Napoli-Ufficio territoriale di Napoli 3 e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 07120259014817005/000, notificata il 21.5.2025, per l'importo complessivo di euro 4.449.25, riferita ad Irpef per l'anno 2006, di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 07120110109429910000, indicata notificata il 14.01.2012.
Il ricorrente eccepisce:
-nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
-nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Conclude chiedendo che venga annullato l'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio da attribuire alla procuratrice antistataria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, per opporsi al ricorso.
L'Ufficio rappresenta che la sottesa cartella di pagamento 07120110109429910000, notificata il 14.01.2012,
è stata emessa in seguito al controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 della dichiarazione, modello
UNICO/2007, relativa all'anno di imposta 2006.
Riferisce che detta cartella è stata oggetto di tempestiva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, con ricorso iscritto al RGR 5938/2012.
Aggiunge che la Commissione Tributaria si è pronunciata con la sentenza 23291/46/14 depositata il giorno
08.10.2014 (allega copia digitale estrapolata dal SIGIT) sancendo l'inammissibilità del ricorso.
Puntualizza che, essendo intervenuto, in data il 08.04.2015, un giudicato che ha cristallizzato la pretesa erariale, la prescrizione nel caso è pacificamente decennale ex art. 2953 c.c., sia per le imposte che per le sanzioni e per gli interessi, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, che richiama.
Assume che, per il computo della prescrizione, si deve tener conto del periodo di sospensione previsto dagli art. 67 e 68 del D.L. n.18 del 2020, per il periodo Covid.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio nonché alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento tempestivamente impugnata in un precedente contenzioso tributario.
Nulla ha ulteriormente interloquito la parte ricorrente a fronte di quanto dedotto dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non soltanto perché non può nuovamente impugnarsi un atto per il quale già è intervenuta sentenza passata in giudicato -come puntualizzato dalla Agenzia resistente- ma prima ancora poiché la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, come invece era onerata a fare.
Invero, pur essendo stato indicato nel ricorso di aver depositato l'atto impugnato, non ha allegato copia della cartella impugnata.
Inoltre, non ha allegato documentazione relativa sia alla data di ricezione della intimazione impugnata, sia alla corretta e tempestiva notificazione del ricorso alla controparte.
La costituzione in giudizio della Agenzia resistente non può avere effetto sanante, quantomeno sotto l'aspetto che permane la mancanza in atti di copia della cartella opposta.
La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia resistente, come da dispositivo.
Non si ravvisa la temerarietà della lite, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal precedente giudizio relativo alla stessa cartella.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, che liquida in euro 300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13784/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259014817005000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna nei confronti della Direzione Provinciale II di Napoli-Ufficio territoriale di Napoli 3 e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 07120259014817005/000, notificata il 21.5.2025, per l'importo complessivo di euro 4.449.25, riferita ad Irpef per l'anno 2006, di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 07120110109429910000, indicata notificata il 14.01.2012.
Il ricorrente eccepisce:
-nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
-nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Conclude chiedendo che venga annullato l'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio da attribuire alla procuratrice antistataria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, per opporsi al ricorso.
L'Ufficio rappresenta che la sottesa cartella di pagamento 07120110109429910000, notificata il 14.01.2012,
è stata emessa in seguito al controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 della dichiarazione, modello
UNICO/2007, relativa all'anno di imposta 2006.
Riferisce che detta cartella è stata oggetto di tempestiva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, con ricorso iscritto al RGR 5938/2012.
Aggiunge che la Commissione Tributaria si è pronunciata con la sentenza 23291/46/14 depositata il giorno
08.10.2014 (allega copia digitale estrapolata dal SIGIT) sancendo l'inammissibilità del ricorso.
Puntualizza che, essendo intervenuto, in data il 08.04.2015, un giudicato che ha cristallizzato la pretesa erariale, la prescrizione nel caso è pacificamente decennale ex art. 2953 c.c., sia per le imposte che per le sanzioni e per gli interessi, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, che richiama.
Assume che, per il computo della prescrizione, si deve tener conto del periodo di sospensione previsto dagli art. 67 e 68 del D.L. n.18 del 2020, per il periodo Covid.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio nonché alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento tempestivamente impugnata in un precedente contenzioso tributario.
Nulla ha ulteriormente interloquito la parte ricorrente a fronte di quanto dedotto dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non soltanto perché non può nuovamente impugnarsi un atto per il quale già è intervenuta sentenza passata in giudicato -come puntualizzato dalla Agenzia resistente- ma prima ancora poiché la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, come invece era onerata a fare.
Invero, pur essendo stato indicato nel ricorso di aver depositato l'atto impugnato, non ha allegato copia della cartella impugnata.
Inoltre, non ha allegato documentazione relativa sia alla data di ricezione della intimazione impugnata, sia alla corretta e tempestiva notificazione del ricorso alla controparte.
La costituzione in giudizio della Agenzia resistente non può avere effetto sanante, quantomeno sotto l'aspetto che permane la mancanza in atti di copia della cartella opposta.
La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia resistente, come da dispositivo.
Non si ravvisa la temerarietà della lite, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal precedente giudizio relativo alla stessa cartella.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, che liquida in euro 300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge se dovuti.