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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa RI Teresa Onorato Presidente
D.ssa RI Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5600/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
, ( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Letizia PE e dall'avv. C.F._2
DA PE e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio sito in
Napoli al Centro Direzionale Is F/12, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), nella qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata, ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fazia, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 42, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n.
9329/2018 del 19 ottobre 2018, pubblicata in data 29 ottobre 2018, R.G. n.
30460/2015, notificata il 29 ottobre 2018, ad oggetto: risarcimento danni a persone ed a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2015 e Parte_1
convenivano in giudizio la Compagnia di Parte_2 [...]
innanzi il Tribunale di Napoli, al fine di sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento per le lesioni, sofferte da a seguito Parte_1
del sinistro verificatosi in data 24.09.2013, oltre al risarcimento per danno biologico temporaneo totale, danno biologico temporaneo parziale, danno biologico permanente, danno morale, spese mediche, per un importo totale di €
50.000,00 euro o per quella diversa somma maggiore o minore da valutarsi equitativamente a seguito delle risultanze di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
veniva chiesta anche la condanna al risarcimento dei danni subiti al motociclo tipo Fly Piaggio
150 tg. DE57661, di proprietà di , quantificati nella somma di € Parte_2
818,00, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deducevano che il giorno 24.09.2013 Parte_1
alla guida del motociclo tipo Fly Piaggio 150 tg. DE57661, di proprietà di
[...]
, mentre percorreva in Napoli il Corso Amedeo di Savoia, in prossimità Parte_2
del civico 189, veniva urtata da un motorino proveniente dalla direzione opposta che, nell'eseguire un sorpasso, invadeva la corsia di marcia contraria sulla quale transitava l'attrice. A seguito dell'urto veniva catapultata al suolo Parte_1
e riportava gravi lesioni personali.
Anche il motociclo di proprietà di riportava danni a seguito Parte_2
della caduta.
La parte attrice precisava che sul luogo del sinistro interveniva l'ambulanza e la
Polizia Municipale di Napoli che redigeva il rapporto di incidente stradale con l'indicazione della responsabilità dell'occorso ad opera di “ignoto datosi alla fuga”. A seguito della denuncia d'ufficio il procedimento penale veniva definito il 10.03.2014 con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Per le lesioni riportate veniva accompagnata in ambulanza presso Parte_1
il Pronto Soccorso dell . Cardarelli“ di Napoli, per poi essere CP_3
trasferita presso la Divisione di Ortopedia e sottoposta a vari interventi in relazione alla diagnosi di “Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e metafisi prossimale della tibia”, il tutto come meglio descritto in atto di citazione in relazione alla documentazione prodotta.
1.1 Si costituiva in giudizio la Compagnia di Controparte_2
F.G.V.S. che preliminarmente evidenziava che la comunicazione inviata CP_1
alla CONSAP non risultava essere provvista dei requisiti di legge perché non permetteva alla compagnia una corretta istruzione della pratica ed una corretta gestione del sinistro. Inoltre rilevava che era necessario attendere l'esito dell'istruttoria penale a seguito della necessaria denuncia presentata contro ignoti;
concludeva quindi per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
2. Con la sentenza n. 9329/2018 il Tribunale di Napoli, dopo avere escusso due testimoni e nominato un consulente medico-legale, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attrice alle spese di lite, ponendo a suo carico i costi di CTU. Il Giudice ha evidenziato che la parte attrice ha depositato la copia del rapporto di incidente stradale redatto circa un'ora dopo il sinistro dalla Polizia Municipale del comune di Napoli, però ha ritenuto che: “all'esito di un esame approfondito dei documenti e delle dichiarazioni dei due testi escussi, , LL Tes_1
dell'istante e , figlio degli attori, che non sia stata raggiunta la Tes_2
prova della dinamica del sinistro così come dedotta nell'atto di citazione né il coinvolgimento di uno scooter rimasto non identificato.”.
Ha inoltre rilevato che la Polizia Municipale ha effettuato l'intervento dopo oltre un'ora dall'incidente, quindi non è stata presente al momento del medesimo e non ha chiarito le modalità adottate per pervenire alle conclusioni riportate nel rapporto. Ha poi ritenuto poco credibili i testi escussi, soprattutto in ordine alla circostanza dell'effettiva loro presenza sul Corso Amedeo di Savoia alle ore
7,30, opinando che per raggiungere la destinazione da loro indicata avrebbero dovuto percorrere la direzione contraria a quella osservata e stigmatizzando il fatto che, pur avendo visto le autorità intervenire, non si erano palesati agli agenti, oltre a talune contraddizioni dei loro rispettivi racconti del medesimo fatto.
3. Durante RI e hanno proposto appello contro la sentenza Parte_2
n. 19329/2018 articolato in quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 , 116 e 132 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.4 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile – violazione dell'art. 2054 c.c.- error in judicando - motivazione erronea;
4) violazione e falsa applicazione degli art. 91
c.p.c. - error in judicando - motivazione erronea. Hanno così concluso: a) accertare e dichiarare che il sinistro per il quale è causa, si verificava per colpa esclusiva del conducente del motociclo pirata il quale non si fermava ed ometteva di prestare soccorso e per l'effetto b) condannare la compagnia di quale impresa designata Controparte_4
dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante
p.t., al risarcimento in favore della OR , delle lesioni Parte_1
personali patite a seguito del sinistro de quo, nonché di tutti i danni patiti e patendi (danno biologico per invalidità temporanea totale 30 gg euro 2.940,00, danno biologico per invalidità temporanea parziale 30 gg al 75% euro 2.205,00, danno biologico per invalidità temporanea parziale 40 gg al 50% euro 1.960,00
; danno biologico per invalidità temporanea parziale 40 gg al 25% euro 980,00 danno biologico permanente 12% con personalizzazione per danno morale
40.442,00, spese mediche 1.473,00) per un importo totale di 50.000 euro o per quella diversa somma maggiore o minore da valutarsi equitativamente a seguito delle risultanze di CTU in uno ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo;
c) condannare la compagnia di Controparte_4
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della Signor
della somma di euro 818,00 per i danni subiti al motociclo tipo Parte_2
Fly Piaggio 150 tg. DE57661, di proprietà di esso signor , a Parte_2
seguito del sinistro per cui è causa in uno ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio ivi compreso le spese di CTU e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
4. Si è costituita la società nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, che ha confutato punto per punto le argomentazioni dell'appellante, affermandone l'assoluta infondatezza.
Ha così concluso: “1) rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato il gravame così come ex adverso formulato;
2) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29 ottobre 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 29 ottobre 2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 19 novembre 2018.
Risulta osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando
- motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che per l'incidente stradale, oggetto di causa, è stato redatto regolare rapporto dalla Polizia
Municipale di Napoli sezione Infortunistica stradale intervenuta sui luoghi che ha provveduto alla rilevazione e ricostruzione della dinamica.
Ha affermato quindi che “le ricostruzioni rese dagli Agenti Accertatori, secondo la prevalente giurisprudenza, sono idonee a fondare, una presunzione semplice che, se non contestate o contestate in modo generico ovvero corroborate dal contegno processuale della controparte, sono idonee ad assurgere a valido riscontro della loro congruenza (Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 238529; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620;
Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cass. 8-5-1995, n. 4078; Cass. 18 5-1994, n.
4833; Cass. 206-1995, n. 6956). Infatti, se è vero che il verbale di polizia, per ciò che concerne la ricostruzione dell'incidente, non assurge a piena prova fino
a querela di falso ciò non di meno ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione Civile
29 marzo 2018 n. 7883 – Cass. 6/10/2016 n. 20025; Cass. 09/09/2008 n. 22662,
Cass. 15.02.2006 n. 3282)”.
Il motivo di appello è fondato.
Invero anche l'ordinanza recente della Corte di Cassazione n. 10376/2024 ha ribadito che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Ciò posto si rileva che il contenuto del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli sezione infortunistica stradale non è stato oggetto di contestazione con l'articolazione di specifica prova contraria;
pertanto il Collegio ritiene che esso conservi - allo stato - la peculiarità specifica di presunzione semplice, anche se il Giudice di primo grado ha espresso dei rilievi in ordine alle modalità di redazione dell'atto. Sennonché i dubbi del decidente in prime cure non sono supportati da un'attività istruttoria derivata da alcuna emergenza contraria acquisita dalla prova, richiesta unicamente dalla parte attrice e che ha formulato una ricostruzione del fatto conforme al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale.
Non va, prima di tutto, trascurato il fatto che su segnalazione degli organi accertatori – e di quanto emerso dal referto medico che lo indica, riportando anche la causa delle lesioni riferite dalla danneggiata nell'immediatezza - è stato aperto d'ufficio un procedimento penale per il reato di omissione di soccorso, definito poi il 10.03.2014 con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Ne consegue che l'ipotesi dinamica indicata nel rapporto va comunque presa in considerazione, non potendo escludere che, accorsi gli agenti di Polizia
Municipale (per altro dopo che, a quanto è dato evincere dal medesimo documento, era già sopraggiunta la Polizia di Stato, probabilmente per la necessità di assicurare la viabilità lungo una arteria cittadina ad elevata frequentazione, in orario mattutino in giorno feriale), quanto da loro scritto sia stato frutto di indicazioni ricevute in loco e/o presso il pronto soccorso del nosocomio come è verosimile ritenere si siano recati, o con cui si sono mesi in contatto, come dimostra l'indicazione del numero del referto.
8. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
132 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza
è errata nell'aver ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dai due testi perché inattendibili. La parte appellante ha in particolare evidenziato che ciò “che ha condizionato la valutazione del Giudice è una particolare circostanza (sollevata dalla difesa di controparte) che renderebbe totalmente illogico e irrazionale quanto riferito dai testi, ossia che per recarsi in Casoria, questi avrebbero percorso la strada (ove è avvenuto il sinistro) che invece porta nella direzione opposta”.
9. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132
c. 4° del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile – violazione dell'art. 2054 c.c.- error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che “La sentenza è illegittima ed errata per aver il Tribunale violato il principio del libero convincimento del giudice e della disponibilità delle prove, procedendo ad una statuizione connotata dal totale e vietato libero arbitrio, nonostante la completezza del materiale probatorio e l'infondatezza in punto di diritto delle motivazioni addotte. Ma vi è più. La sentenza oltre che essere illegittima ed errata è soprattutto profondamente ingiusta. E' veramente troppo punitiva nei confronti della OR , una persona Parte_1
perbene, che è rimasta lesa nel fisico e profondamente turbata nella psiche per la disgrazia che le è capitata. Lo stesso CTU, in sede di visita peritale, ha avuto modo di riferire dell'alto livello di sofferenza patito da questi e dello stato ansioso depressivo di cui ancora oggi questa è affetta”.
10. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente poiché riguardano entrambi la valutazione della prova e dubitano che il Tribunale abbia rettamente adoperato il suo convincimento diversamente libero avendo restituito una motivazione che non sarebbe idonea a sorreggere la conclusione di rigetto, una volta applicato il principio di diritto del precedente paragrafo e restituito forza almeno indiziaria e una intrinseca attendibilità al rapporto di polizia.
Senza attardarsi nell'esame dei tragitti ipotizzabili per tempi e distanze, come argomentati dalla parte appellante che ha riprodotto in atti planimetria e tracciati stradali tratti da google-map a sostegno del suo asserito, si ritiene che la circostanza valutata dal Giudice di primo grado sia ininfluente ai fini del decidere, in considerazione di quanto ricostruito nel rapporto della Polizia Municipale che risulta concorde con quanto dichiarato dai testimoni, rilevando fra l'altro che nel rapporto della Polizia Municipale vi è cenno all'intervento anche di due agenti in motocicletta del reparto Nibbio della Polizia stradale.
Non è invero possibile escludere la presenza dei testi in loco per avere scelto un percorso stradale piuttosto che altro.
Le ulteriori ragioni spese in sentenza, a cominciare dal fatto che la loro indicazione nominativa non sia contenuta nel rapporto, non sono dirimenti ad escluderne la credibilità. Invero entrambi i testimoni, che viaggiavano su una stessa vettura preceduta dal mezzo dell'appellante, hanno dichiarato d'avere atteso i soccorsi per seguire poi il 118 in ospedale, avendo preoccupazione per lo stato di salute della congiunta.
In particolare ha dichiarato: Alle ore 7,30 del 24.09.2013 sono Tes_1
andata a casa di mia LL in viale Colli Aminei 21 per prendere mio NI
che aveva 24 anni per portarlo a casa mia perché aveva appuntamento Tes_2
con i miei figli, non aveva l'auto. Ho aspettato giù al palazzo mia LL Tes_2
e mio NI e quando sono scesi mia LL è salita sullo scooter per recarsi all'Istituto dell'IACP verso piazza Vittoria e abbiamo fatto un tratto di strada insieme e noi in auto seguivamo mia LL sullo scooter, tondo di Capodimonte
e Corso Amedeo di Savoia per poi andare museo e via foria e casoria. Ad un certo punto un motociclo che veniva dall'opposto senso di marcia sul corso, per fare un sorpasso, ha invaso la nostra corsia ed ha investito mia LL che è caduta e su di essa lo scooter. L'altro motociclo aveva a bordo due ragazzi che non sono caduti e sono scappati via. Io e siamo andati a soccorrere mia Tes_2
LL che lamentava dolori alla gamba…omissis…“.
, dopo aver spiegato come mai si trovasse a bordo dell'autovettura Tes_2
condotta dalla zia ha dichiarato: “Arrivati a Corso Amedeo di Tes_1
Savoia, un motorino dall'opposto senso di marcia ha tentato di superare un veicolo davanti a lui e ha invaso la corsia di mia RE urtandola con il lato sinistro al lato sinistro. Mia RE è caduta sul lato destro e il motorino sul ginocchio. L'altro motorino è sbandato ma si è ripreso ed è fuggito via. Vi erano due persone a bordo non so se con il casco, ci siamo fermati, siamo scesi e mia RE urlava e qualcuno ha chiamato l'autombulanza che è arrivata e poi sono arrivati due vigili in moto credo. - probabilmente si è riferito agli agenti della
Polizia stradale dei quali vi è menzione dell'intervento nel rapporto della Polizia
Municipale - Non ho parlato con loro, non sono stato identificato, non ho spiegato loro cosa fosse successo e in auto abbiamo seguito l'ambulanza al
Cardarelli.”.
Le dichiarazioni testimoniali sono perfettamente coerenti con la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia Municipale nel noto rapporto, tenendo contro, fra l'altro, che entrambi i testi hanno dichiarato di non essere stati identificati poiché impegnati ad assistere l'infortunata.
I motivi di appello risultano quindi meritevoli di accoglimento.
Questa Corte di Appello ritiene infatti raggiunta la prova che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio ed a causa di tale incidente ha riportato le lesioni poi valutate nella CTU Parte_1
medica espletata.
Si rileva quindi che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e della conseguente giurisprudenza poiché convinto che le prove raccolte in giudizio, anche attraverso presunzioni semplici, non abbiano fornito un quadro esaustivo sulle circostanze di fatto relative al denunciato incidente, così non tenendo nel giusto conto la continuità temporale degli accadimenti e la documentazione prodotta, anche di natura sanitaria (verbale di pronto soccorso). 11.Ritenuta la responsabilità del danneggiante, rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro, si deve provvedere alla determinazione del risarcimento dei danni per lesioni richiesti dall'appellante Parte_1
Costei ha richiesto il ristoro a titolo di invalidità totale, invalidità parziale, postumi invalidanti, danno biologico differenziale, danno morale, spese di cure mediche e riabilitanti, interessi e svalutazione monetaria.
Non tutte le prefate voci risarcitorie meritano d'essere riconosciute.
In primo luogo nulla va liquidato a titolo di personalizzazione poiché non è stata fornita la prova della sussistenza di una sofferenza esorbitante da quella che patisce una persona media che subisca un danno stimabile nel punto percentuale riconosciuto. Giova a confortare detta conclusione il principio di diritto per cui
“In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15084/2019).
La componente morale del danno ha ricevuto una congrua prova dalla consulenza medico-legale che ha descritto la sofferenza della per Pt_1
l'occorso a pag. 6 della relazione. In considerazione dell'età di all'epoca del sinistro (anni 52 alla Parte_1
data del 24 settembre 2013) e delle ultime tabelle di Milano, in base alle conclusioni di quanto ritenuto nella CTU espletata, il danno viene così quantificato e liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano nell'ultima versione edita.
Età del danneggiato alla data del sinistro anni 52 con percentuale di invalidità permanente al 12% - Punto base I.T.T. € 115,00: ITT giorni 30, ITP al 75% giorni 30, ITP al 50% giorni 40, ITP al 25% giorni 40, spese mediche documentate per € 1.473,00.
Con tali premesse il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 42.121,50 cui vanno aggiunte le spese riconosciute congrue dal CTU e pari ad € 1.473,00 per un totale dovuto all'attualità di € 43.594,50.
11.2. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, previamente devalutata alla data dell'evento dannoso (24 settembre 2013) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
11.3. Nulla è invece riconoscibile al per danni al motociclo in quanto non Pt_2
risulta fornita la prova della loro consistenza.
Invero né i testi né la Polizia Municipale ne fanno menzione (probabilmente i primi, totalmente presi dall'assistenza alla congiunta, non hanno prestato attenzione al motociclo).
12. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. - error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha lamentato un'erronea condanna alle spese. Tale motivo di appello resta assorbito dalla rideterminazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a seguito dell'accoglimento dell'appello nei termini di seguito specificati.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene a nella Controparte_1
qualità.
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel quarto (26.000,01/52.000,00) tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Invece la marginalità della richiesta del , che non è stata accolta neanche Pt_2
in appello ma per ragioni sostanzialmente diverse da quelle spese dal Tribunale, induce alla compensazione delle spese per quanto di ragione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: e contro la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 9329/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede: ⎯ accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1
decisione impugnata, condanna quale impresa Controparte_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per il territorio della Campania a risarcirle il danno che liquida in € 43.594,50 (somma complessiva all'attualità incluse le spese) oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a settembre 2013 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo, confermando il rigetto della domanda risarcitoria di;
Parte_2
⎯ condanna quale impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
che liquida, per il primo grado, in € 518,00 per spese ed € 4.500,00 per
[...]
compensi, per il secondo grado, in € 777,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Letizia PE e DA PE;
⎯ pone a carico di quale impresa designata alla Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania i costi di CTU;
⎯ compensa le spese con . Parte_2
Così deciso in Napoli, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa RI Teresa Onorato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa RI Teresa Onorato Presidente
D.ssa RI Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5600/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
, ( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Letizia PE e dall'avv. C.F._2
DA PE e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio sito in
Napoli al Centro Direzionale Is F/12, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), nella qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata, ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fazia, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 42, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n.
9329/2018 del 19 ottobre 2018, pubblicata in data 29 ottobre 2018, R.G. n.
30460/2015, notificata il 29 ottobre 2018, ad oggetto: risarcimento danni a persone ed a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2015 e Parte_1
convenivano in giudizio la Compagnia di Parte_2 [...]
innanzi il Tribunale di Napoli, al fine di sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento per le lesioni, sofferte da a seguito Parte_1
del sinistro verificatosi in data 24.09.2013, oltre al risarcimento per danno biologico temporaneo totale, danno biologico temporaneo parziale, danno biologico permanente, danno morale, spese mediche, per un importo totale di €
50.000,00 euro o per quella diversa somma maggiore o minore da valutarsi equitativamente a seguito delle risultanze di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
veniva chiesta anche la condanna al risarcimento dei danni subiti al motociclo tipo Fly Piaggio
150 tg. DE57661, di proprietà di , quantificati nella somma di € Parte_2
818,00, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deducevano che il giorno 24.09.2013 Parte_1
alla guida del motociclo tipo Fly Piaggio 150 tg. DE57661, di proprietà di
[...]
, mentre percorreva in Napoli il Corso Amedeo di Savoia, in prossimità Parte_2
del civico 189, veniva urtata da un motorino proveniente dalla direzione opposta che, nell'eseguire un sorpasso, invadeva la corsia di marcia contraria sulla quale transitava l'attrice. A seguito dell'urto veniva catapultata al suolo Parte_1
e riportava gravi lesioni personali.
Anche il motociclo di proprietà di riportava danni a seguito Parte_2
della caduta.
La parte attrice precisava che sul luogo del sinistro interveniva l'ambulanza e la
Polizia Municipale di Napoli che redigeva il rapporto di incidente stradale con l'indicazione della responsabilità dell'occorso ad opera di “ignoto datosi alla fuga”. A seguito della denuncia d'ufficio il procedimento penale veniva definito il 10.03.2014 con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Per le lesioni riportate veniva accompagnata in ambulanza presso Parte_1
il Pronto Soccorso dell . Cardarelli“ di Napoli, per poi essere CP_3
trasferita presso la Divisione di Ortopedia e sottoposta a vari interventi in relazione alla diagnosi di “Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e metafisi prossimale della tibia”, il tutto come meglio descritto in atto di citazione in relazione alla documentazione prodotta.
1.1 Si costituiva in giudizio la Compagnia di Controparte_2
F.G.V.S. che preliminarmente evidenziava che la comunicazione inviata CP_1
alla CONSAP non risultava essere provvista dei requisiti di legge perché non permetteva alla compagnia una corretta istruzione della pratica ed una corretta gestione del sinistro. Inoltre rilevava che era necessario attendere l'esito dell'istruttoria penale a seguito della necessaria denuncia presentata contro ignoti;
concludeva quindi per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite.
2. Con la sentenza n. 9329/2018 il Tribunale di Napoli, dopo avere escusso due testimoni e nominato un consulente medico-legale, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attrice alle spese di lite, ponendo a suo carico i costi di CTU. Il Giudice ha evidenziato che la parte attrice ha depositato la copia del rapporto di incidente stradale redatto circa un'ora dopo il sinistro dalla Polizia Municipale del comune di Napoli, però ha ritenuto che: “all'esito di un esame approfondito dei documenti e delle dichiarazioni dei due testi escussi, , LL Tes_1
dell'istante e , figlio degli attori, che non sia stata raggiunta la Tes_2
prova della dinamica del sinistro così come dedotta nell'atto di citazione né il coinvolgimento di uno scooter rimasto non identificato.”.
Ha inoltre rilevato che la Polizia Municipale ha effettuato l'intervento dopo oltre un'ora dall'incidente, quindi non è stata presente al momento del medesimo e non ha chiarito le modalità adottate per pervenire alle conclusioni riportate nel rapporto. Ha poi ritenuto poco credibili i testi escussi, soprattutto in ordine alla circostanza dell'effettiva loro presenza sul Corso Amedeo di Savoia alle ore
7,30, opinando che per raggiungere la destinazione da loro indicata avrebbero dovuto percorrere la direzione contraria a quella osservata e stigmatizzando il fatto che, pur avendo visto le autorità intervenire, non si erano palesati agli agenti, oltre a talune contraddizioni dei loro rispettivi racconti del medesimo fatto.
3. Durante RI e hanno proposto appello contro la sentenza Parte_2
n. 19329/2018 articolato in quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 , 116 e 132 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.4 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile – violazione dell'art. 2054 c.c.- error in judicando - motivazione erronea;
4) violazione e falsa applicazione degli art. 91
c.p.c. - error in judicando - motivazione erronea. Hanno così concluso: a) accertare e dichiarare che il sinistro per il quale è causa, si verificava per colpa esclusiva del conducente del motociclo pirata il quale non si fermava ed ometteva di prestare soccorso e per l'effetto b) condannare la compagnia di quale impresa designata Controparte_4
dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante
p.t., al risarcimento in favore della OR , delle lesioni Parte_1
personali patite a seguito del sinistro de quo, nonché di tutti i danni patiti e patendi (danno biologico per invalidità temporanea totale 30 gg euro 2.940,00, danno biologico per invalidità temporanea parziale 30 gg al 75% euro 2.205,00, danno biologico per invalidità temporanea parziale 40 gg al 50% euro 1.960,00
; danno biologico per invalidità temporanea parziale 40 gg al 25% euro 980,00 danno biologico permanente 12% con personalizzazione per danno morale
40.442,00, spese mediche 1.473,00) per un importo totale di 50.000 euro o per quella diversa somma maggiore o minore da valutarsi equitativamente a seguito delle risultanze di CTU in uno ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo;
c) condannare la compagnia di Controparte_4
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della Signor
della somma di euro 818,00 per i danni subiti al motociclo tipo Parte_2
Fly Piaggio 150 tg. DE57661, di proprietà di esso signor , a Parte_2
seguito del sinistro per cui è causa in uno ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio ivi compreso le spese di CTU e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
4. Si è costituita la società nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, che ha confutato punto per punto le argomentazioni dell'appellante, affermandone l'assoluta infondatezza.
Ha così concluso: “1) rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato il gravame così come ex adverso formulato;
2) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29 ottobre 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 29 ottobre 2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 19 novembre 2018.
Risulta osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando
- motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che per l'incidente stradale, oggetto di causa, è stato redatto regolare rapporto dalla Polizia
Municipale di Napoli sezione Infortunistica stradale intervenuta sui luoghi che ha provveduto alla rilevazione e ricostruzione della dinamica.
Ha affermato quindi che “le ricostruzioni rese dagli Agenti Accertatori, secondo la prevalente giurisprudenza, sono idonee a fondare, una presunzione semplice che, se non contestate o contestate in modo generico ovvero corroborate dal contegno processuale della controparte, sono idonee ad assurgere a valido riscontro della loro congruenza (Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 238529; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620;
Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cass. 8-5-1995, n. 4078; Cass. 18 5-1994, n.
4833; Cass. 206-1995, n. 6956). Infatti, se è vero che il verbale di polizia, per ciò che concerne la ricostruzione dell'incidente, non assurge a piena prova fino
a querela di falso ciò non di meno ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione Civile
29 marzo 2018 n. 7883 – Cass. 6/10/2016 n. 20025; Cass. 09/09/2008 n. 22662,
Cass. 15.02.2006 n. 3282)”.
Il motivo di appello è fondato.
Invero anche l'ordinanza recente della Corte di Cassazione n. 10376/2024 ha ribadito che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Ciò posto si rileva che il contenuto del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli sezione infortunistica stradale non è stato oggetto di contestazione con l'articolazione di specifica prova contraria;
pertanto il Collegio ritiene che esso conservi - allo stato - la peculiarità specifica di presunzione semplice, anche se il Giudice di primo grado ha espresso dei rilievi in ordine alle modalità di redazione dell'atto. Sennonché i dubbi del decidente in prime cure non sono supportati da un'attività istruttoria derivata da alcuna emergenza contraria acquisita dalla prova, richiesta unicamente dalla parte attrice e che ha formulato una ricostruzione del fatto conforme al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale.
Non va, prima di tutto, trascurato il fatto che su segnalazione degli organi accertatori – e di quanto emerso dal referto medico che lo indica, riportando anche la causa delle lesioni riferite dalla danneggiata nell'immediatezza - è stato aperto d'ufficio un procedimento penale per il reato di omissione di soccorso, definito poi il 10.03.2014 con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Ne consegue che l'ipotesi dinamica indicata nel rapporto va comunque presa in considerazione, non potendo escludere che, accorsi gli agenti di Polizia
Municipale (per altro dopo che, a quanto è dato evincere dal medesimo documento, era già sopraggiunta la Polizia di Stato, probabilmente per la necessità di assicurare la viabilità lungo una arteria cittadina ad elevata frequentazione, in orario mattutino in giorno feriale), quanto da loro scritto sia stato frutto di indicazioni ricevute in loco e/o presso il pronto soccorso del nosocomio come è verosimile ritenere si siano recati, o con cui si sono mesi in contatto, come dimostra l'indicazione del numero del referto.
8. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
132 del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile - error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza
è errata nell'aver ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dai due testi perché inattendibili. La parte appellante ha in particolare evidenziato che ciò “che ha condizionato la valutazione del Giudice è una particolare circostanza (sollevata dalla difesa di controparte) che renderebbe totalmente illogico e irrazionale quanto riferito dai testi, ossia che per recarsi in Casoria, questi avrebbero percorso la strada (ove è avvenuto il sinistro) che invece porta nella direzione opposta”.
9. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132
c. 4° del c.p.c. in combinato disposto dell'art. 2967 del codice civile – violazione dell'art. 2054 c.c.- error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha sostenuto che “La sentenza è illegittima ed errata per aver il Tribunale violato il principio del libero convincimento del giudice e della disponibilità delle prove, procedendo ad una statuizione connotata dal totale e vietato libero arbitrio, nonostante la completezza del materiale probatorio e l'infondatezza in punto di diritto delle motivazioni addotte. Ma vi è più. La sentenza oltre che essere illegittima ed errata è soprattutto profondamente ingiusta. E' veramente troppo punitiva nei confronti della OR , una persona Parte_1
perbene, che è rimasta lesa nel fisico e profondamente turbata nella psiche per la disgrazia che le è capitata. Lo stesso CTU, in sede di visita peritale, ha avuto modo di riferire dell'alto livello di sofferenza patito da questi e dello stato ansioso depressivo di cui ancora oggi questa è affetta”.
10. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente poiché riguardano entrambi la valutazione della prova e dubitano che il Tribunale abbia rettamente adoperato il suo convincimento diversamente libero avendo restituito una motivazione che non sarebbe idonea a sorreggere la conclusione di rigetto, una volta applicato il principio di diritto del precedente paragrafo e restituito forza almeno indiziaria e una intrinseca attendibilità al rapporto di polizia.
Senza attardarsi nell'esame dei tragitti ipotizzabili per tempi e distanze, come argomentati dalla parte appellante che ha riprodotto in atti planimetria e tracciati stradali tratti da google-map a sostegno del suo asserito, si ritiene che la circostanza valutata dal Giudice di primo grado sia ininfluente ai fini del decidere, in considerazione di quanto ricostruito nel rapporto della Polizia Municipale che risulta concorde con quanto dichiarato dai testimoni, rilevando fra l'altro che nel rapporto della Polizia Municipale vi è cenno all'intervento anche di due agenti in motocicletta del reparto Nibbio della Polizia stradale.
Non è invero possibile escludere la presenza dei testi in loco per avere scelto un percorso stradale piuttosto che altro.
Le ulteriori ragioni spese in sentenza, a cominciare dal fatto che la loro indicazione nominativa non sia contenuta nel rapporto, non sono dirimenti ad escluderne la credibilità. Invero entrambi i testimoni, che viaggiavano su una stessa vettura preceduta dal mezzo dell'appellante, hanno dichiarato d'avere atteso i soccorsi per seguire poi il 118 in ospedale, avendo preoccupazione per lo stato di salute della congiunta.
In particolare ha dichiarato: Alle ore 7,30 del 24.09.2013 sono Tes_1
andata a casa di mia LL in viale Colli Aminei 21 per prendere mio NI
che aveva 24 anni per portarlo a casa mia perché aveva appuntamento Tes_2
con i miei figli, non aveva l'auto. Ho aspettato giù al palazzo mia LL Tes_2
e mio NI e quando sono scesi mia LL è salita sullo scooter per recarsi all'Istituto dell'IACP verso piazza Vittoria e abbiamo fatto un tratto di strada insieme e noi in auto seguivamo mia LL sullo scooter, tondo di Capodimonte
e Corso Amedeo di Savoia per poi andare museo e via foria e casoria. Ad un certo punto un motociclo che veniva dall'opposto senso di marcia sul corso, per fare un sorpasso, ha invaso la nostra corsia ed ha investito mia LL che è caduta e su di essa lo scooter. L'altro motociclo aveva a bordo due ragazzi che non sono caduti e sono scappati via. Io e siamo andati a soccorrere mia Tes_2
LL che lamentava dolori alla gamba…omissis…“.
, dopo aver spiegato come mai si trovasse a bordo dell'autovettura Tes_2
condotta dalla zia ha dichiarato: “Arrivati a Corso Amedeo di Tes_1
Savoia, un motorino dall'opposto senso di marcia ha tentato di superare un veicolo davanti a lui e ha invaso la corsia di mia RE urtandola con il lato sinistro al lato sinistro. Mia RE è caduta sul lato destro e il motorino sul ginocchio. L'altro motorino è sbandato ma si è ripreso ed è fuggito via. Vi erano due persone a bordo non so se con il casco, ci siamo fermati, siamo scesi e mia RE urlava e qualcuno ha chiamato l'autombulanza che è arrivata e poi sono arrivati due vigili in moto credo. - probabilmente si è riferito agli agenti della
Polizia stradale dei quali vi è menzione dell'intervento nel rapporto della Polizia
Municipale - Non ho parlato con loro, non sono stato identificato, non ho spiegato loro cosa fosse successo e in auto abbiamo seguito l'ambulanza al
Cardarelli.”.
Le dichiarazioni testimoniali sono perfettamente coerenti con la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia Municipale nel noto rapporto, tenendo contro, fra l'altro, che entrambi i testi hanno dichiarato di non essere stati identificati poiché impegnati ad assistere l'infortunata.
I motivi di appello risultano quindi meritevoli di accoglimento.
Questa Corte di Appello ritiene infatti raggiunta la prova che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio ed a causa di tale incidente ha riportato le lesioni poi valutate nella CTU Parte_1
medica espletata.
Si rileva quindi che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e della conseguente giurisprudenza poiché convinto che le prove raccolte in giudizio, anche attraverso presunzioni semplici, non abbiano fornito un quadro esaustivo sulle circostanze di fatto relative al denunciato incidente, così non tenendo nel giusto conto la continuità temporale degli accadimenti e la documentazione prodotta, anche di natura sanitaria (verbale di pronto soccorso). 11.Ritenuta la responsabilità del danneggiante, rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro, si deve provvedere alla determinazione del risarcimento dei danni per lesioni richiesti dall'appellante Parte_1
Costei ha richiesto il ristoro a titolo di invalidità totale, invalidità parziale, postumi invalidanti, danno biologico differenziale, danno morale, spese di cure mediche e riabilitanti, interessi e svalutazione monetaria.
Non tutte le prefate voci risarcitorie meritano d'essere riconosciute.
In primo luogo nulla va liquidato a titolo di personalizzazione poiché non è stata fornita la prova della sussistenza di una sofferenza esorbitante da quella che patisce una persona media che subisca un danno stimabile nel punto percentuale riconosciuto. Giova a confortare detta conclusione il principio di diritto per cui
“In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15084/2019).
La componente morale del danno ha ricevuto una congrua prova dalla consulenza medico-legale che ha descritto la sofferenza della per Pt_1
l'occorso a pag. 6 della relazione. In considerazione dell'età di all'epoca del sinistro (anni 52 alla Parte_1
data del 24 settembre 2013) e delle ultime tabelle di Milano, in base alle conclusioni di quanto ritenuto nella CTU espletata, il danno viene così quantificato e liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano nell'ultima versione edita.
Età del danneggiato alla data del sinistro anni 52 con percentuale di invalidità permanente al 12% - Punto base I.T.T. € 115,00: ITT giorni 30, ITP al 75% giorni 30, ITP al 50% giorni 40, ITP al 25% giorni 40, spese mediche documentate per € 1.473,00.
Con tali premesse il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 42.121,50 cui vanno aggiunte le spese riconosciute congrue dal CTU e pari ad € 1.473,00 per un totale dovuto all'attualità di € 43.594,50.
11.2. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, previamente devalutata alla data dell'evento dannoso (24 settembre 2013) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
11.3. Nulla è invece riconoscibile al per danni al motociclo in quanto non Pt_2
risulta fornita la prova della loro consistenza.
Invero né i testi né la Polizia Municipale ne fanno menzione (probabilmente i primi, totalmente presi dall'assistenza alla congiunta, non hanno prestato attenzione al motociclo).
12. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. - error in judicando - motivazione erronea) la parte appellante ha lamentato un'erronea condanna alle spese. Tale motivo di appello resta assorbito dalla rideterminazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a seguito dell'accoglimento dell'appello nei termini di seguito specificati.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene a nella Controparte_1
qualità.
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel quarto (26.000,01/52.000,00) tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Invece la marginalità della richiesta del , che non è stata accolta neanche Pt_2
in appello ma per ragioni sostanzialmente diverse da quelle spese dal Tribunale, induce alla compensazione delle spese per quanto di ragione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: e contro la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 9329/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede: ⎯ accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1
decisione impugnata, condanna quale impresa Controparte_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per il territorio della Campania a risarcirle il danno che liquida in € 43.594,50 (somma complessiva all'attualità incluse le spese) oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a settembre 2013 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo, confermando il rigetto della domanda risarcitoria di;
Parte_2
⎯ condanna quale impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
che liquida, per il primo grado, in € 518,00 per spese ed € 4.500,00 per
[...]
compensi, per il secondo grado, in € 777,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Letizia PE e DA PE;
⎯ pone a carico di quale impresa designata alla Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania i costi di CTU;
⎯ compensa le spese con . Parte_2
Così deciso in Napoli, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa RI Teresa Onorato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
- FGVS. Controparte_1
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Durante RI e contro Parte_2 [...]
Controparte_2