CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15474/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057369881802 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, deducendo vizi di notifica e ulteriori irregolarità.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando memoria illustrativa e chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale estinzione della cartella impugnata, come da documentazione contabile prodotta dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della sopravvenienza del pagamento in corso di causa deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la mteria del contendere e condanna l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15474/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057369881802 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, deducendo vizi di notifica e ulteriori irregolarità.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando memoria illustrativa e chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale estinzione della cartella impugnata, come da documentazione contabile prodotta dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della sopravvenienza del pagamento in corso di causa deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la mteria del contendere e condanna l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione.