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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2023
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 917/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11/11/2025 alle ore 12.28 innanzi al Giudice, dott. Costanza Comunale, sono comparsi:
l'avv. BEATRICE MAZZETTI per presente personalmente, Parte_1
l'avv. CHIARA VITTANI CARISSIMO in sostituzione dell'avv. DANIELE CATTANEO per CP_1
[...
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mazzetti precisa le conclusioni come da ricorso insistendo sulla domanda anche alla luce dell'escussione dei testi i quali hanno confermato le circostanze descritte in ricorso.
L'avv. Vittani Carissimo precisa le conclusioni come da memoria di costituzione integrate come da ctu, come da note di pc depositate in data 7.11.2025. Discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, rileva che le testi hanno rilasciato solo giudizi, sottolinea il valore probatorio del libretto di manutenzione dell'ascensore. In merito al quantum sottolinea che il ctu ha ridotto sensibilmente i giorni di inabilità temporanea nonché le spese mediche. Nulla liquidato per personalizzazione.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 6 Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.34.
Alle ore 16.00 il giudice, al termine della camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. allegata al presente verbale.
Prato, 11/11/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Costanza Comunale, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2023 promossa da:
CF rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mazzetti del Parte_2 C.F._1 foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, via Rimini 49
PARTE RICORRENTE contro
, CF , in persona del procuratore avv. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 CP_2 difesa dall'avv. Daniele Cattaneo del foro di Milano, elettivamente domiciliata tramite pec
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. UL ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1 accertare la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in danno della CP_1 stessa in data 3.1.2022 e per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento della somma di euro
93.030,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto: che il giorno 3.1.2022 alle ore 18.15 circa si apprestava a salire sull'ascensore al primo piano dal quale si accede ai garage del parchetto interrato presso il centro commerciale Prato Leonardo, sito in via Fiorentina 1 a Prato;
che nel CP_1 momento in cui stava entrando nell'ascensore lo stesso sobbalzava, a causa di uno sbalzo di tensione elettrica provocando, conseguentemente, la caduta sul fianco destro della ricorrente;
di essere stata pagina 3 di 6 immediatamente soccorsa da alcune persone che assistevano alla caduta per essere poi trasportata presso l'Ospedale di Prato in ambulanza a cui seguiva il ricovero presso il reparto di ortopedia avendo riscontrato 'frattura persottotrocanterica femore destro'; di essere stata sottoposta, in data 5.1.2022, a trattamento chirurgico di 'riduzione e osteosintesi con chiodo gamma 3 in titanio' a cui faceva seguito un programma riabilitativo presso la SOC Medicina Fisica e Riabilitativa della Controparte_3
di Prato dal 12.1.2022 al 3.2.2022; che tale evento ha causato danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali alla stessa, come accertato dal medico legale di parte nella relazione in atti;
che la responsabilità di controparte deve essere inquadrata sotto l'egida legislativa di cui all'art. 2051 c.c..
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto e concesso il termine per la notificazione del ricorso a parte convenuta, quest'ultima si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa nella causazione dell'evento in applicazione dell'art. 1227 c.c..
In particolare, parte convenuta ha dedotto: che controparte non ha provato il nesso di causalità tra la sua caduta ed il bene in custodia della che l'ascensore in questione era perfettamente CP_1 funzionante e risultava essere stato regolarmente sottoposto alla manutenzione periodica ai fini della verifica di conformità relativa;
che controparte è caduta per una sua perdita di equilibrio e per la sua negligenza nel sostare, incerta, sulla porta di accesso dell'ascensore; che la testimone che ha assistito all'evento ha riferito che la controparte entrava nell'ascensore quando all'improvviso si chiudeva la porta dell'ascensore provocandone la caduta senza nulla dire circa sobbalzi verificatisi all'ascensore; che, comunque, il comportamento della danneggiata dovrebbe essere valutato con efficienza preponderante nella causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; che la quantificazione del danno appare eccessiva e comunque non provata da controparte.
La causa, istruita tramite prove orali, documenti e consulenza tecnica medico-legale è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato la dinamica del fatto, con particolare riferimento alla sussistenza di un sobbalzo di tensione elettrica effettuato dall'ascensore, sobbalzo che avrebbe provocato la chiusura delle porte dell'ascensore e la conseguente caduta a terra della stessa.
Al riguardo si osserva che la teste escussa all'udienza dell'11.7.2024, ha confermato Testimone_1 la domanda di cui al capitolo di prova sub 1 (“D.C.V. il giorno 3.01.2022 alle ore 18.15 circa la sig.ra si apprestava a salire sull'ascensore al primo piano, dal quale si accede ai garage del Parte_1 parcheggio interrato, presso il centro commerciale Prato Leonardo, Via Fiorentina n. 1 e che CP_1
pagina 4 di 6 nel momento in cui la stessa entrava nell'ascensore sobbalzava a causa di uno sbalzo di tensione elettrica, causando la caduta della sig.ra ) precisando di essere a conoscenza del fatto perché si Pt_1 trovava all'interno dell'ascensore.
Tuttavia, nel documento 1 di parte ricorrente denominato “modulo testimone dichiarazione resa dal testimone oculare presente all'evento” la stessa teste ha dichiarato “mi trovavo vicino all'ingresso dell'ascensore al piano I dal quale si accede al garage” ed ancora “la sig.ra entrava Parte_1 nell'ascensore quando all'improvviso la porta dell'ascensore si chiudeva e la stessa cadeva”.
Tali dichiarazioni, tra loro non convergenti, dimostrano la scarsa attendibilità della teste escussa posto che al momento dell'evento ha dichiarato di trovarsi vicino all'ingresso dell'ascensore mentre in udienza ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché la stessa era all'interno dell'ascensore.
Ed ancora, la teste in udienza ha confermato le domande postegli e quindi Testimone_2 che la caduta è avvenuta a causa del sobbalzo di tensione dell'ascensore che aveva provocato la chiusura del medesimo mentre nel modulo testimoni aveva dichiarato che si trovava in prossimità dell'ingresso dell'ascensore al piano primo dal quale si accede ai garage dell'interrato e che la signora entrava nell'ascensore quando d'improvviso si chiudeva la porta dell'ascensore Parte_1 provocandone la caduta senza nulla dire circa la sussistenza di un sobbalzo o meno, rendendo, pertanto, la testimonianza non precisa né circostanziata.
Pertanto, all'esito del giudizio deve affermarsi che la ricorrente non ha provato il nesso di causalità tra il sobbalzo di tensione elettrica e la chiusura improvvisa dell'ascensore e l'evento dannoso della caduta.
Non si può, difatti, escludere che la chiusura dell'ascensore sia avvenuta come normalmente avviene quando si temporeggia nell'accedere all'interno di esso, cosa che se si fosse verificata nel caso in esame escluderebbe una responsabilità di parte convenuta perché indice di una negligenza della ricorrente.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori minimi tenuto conto della non complessità della controversia).
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico di parte ricorrente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così pagina 5 di 6 provvede:
1. Respinge la domanda formulata da parte ricorrente;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
Prato, 11/11/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 917/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11/11/2025 alle ore 12.28 innanzi al Giudice, dott. Costanza Comunale, sono comparsi:
l'avv. BEATRICE MAZZETTI per presente personalmente, Parte_1
l'avv. CHIARA VITTANI CARISSIMO in sostituzione dell'avv. DANIELE CATTANEO per CP_1
[...
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mazzetti precisa le conclusioni come da ricorso insistendo sulla domanda anche alla luce dell'escussione dei testi i quali hanno confermato le circostanze descritte in ricorso.
L'avv. Vittani Carissimo precisa le conclusioni come da memoria di costituzione integrate come da ctu, come da note di pc depositate in data 7.11.2025. Discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, rileva che le testi hanno rilasciato solo giudizi, sottolinea il valore probatorio del libretto di manutenzione dell'ascensore. In merito al quantum sottolinea che il ctu ha ridotto sensibilmente i giorni di inabilità temporanea nonché le spese mediche. Nulla liquidato per personalizzazione.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 6 Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.34.
Alle ore 16.00 il giudice, al termine della camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. allegata al presente verbale.
Prato, 11/11/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Costanza Comunale, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2023 promossa da:
CF rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mazzetti del Parte_2 C.F._1 foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, via Rimini 49
PARTE RICORRENTE contro
, CF , in persona del procuratore avv. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 CP_2 difesa dall'avv. Daniele Cattaneo del foro di Milano, elettivamente domiciliata tramite pec
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. UL ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1 accertare la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in danno della CP_1 stessa in data 3.1.2022 e per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento della somma di euro
93.030,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto: che il giorno 3.1.2022 alle ore 18.15 circa si apprestava a salire sull'ascensore al primo piano dal quale si accede ai garage del parchetto interrato presso il centro commerciale Prato Leonardo, sito in via Fiorentina 1 a Prato;
che nel CP_1 momento in cui stava entrando nell'ascensore lo stesso sobbalzava, a causa di uno sbalzo di tensione elettrica provocando, conseguentemente, la caduta sul fianco destro della ricorrente;
di essere stata pagina 3 di 6 immediatamente soccorsa da alcune persone che assistevano alla caduta per essere poi trasportata presso l'Ospedale di Prato in ambulanza a cui seguiva il ricovero presso il reparto di ortopedia avendo riscontrato 'frattura persottotrocanterica femore destro'; di essere stata sottoposta, in data 5.1.2022, a trattamento chirurgico di 'riduzione e osteosintesi con chiodo gamma 3 in titanio' a cui faceva seguito un programma riabilitativo presso la SOC Medicina Fisica e Riabilitativa della Controparte_3
di Prato dal 12.1.2022 al 3.2.2022; che tale evento ha causato danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali alla stessa, come accertato dal medico legale di parte nella relazione in atti;
che la responsabilità di controparte deve essere inquadrata sotto l'egida legislativa di cui all'art. 2051 c.c..
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto e concesso il termine per la notificazione del ricorso a parte convenuta, quest'ultima si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa nella causazione dell'evento in applicazione dell'art. 1227 c.c..
In particolare, parte convenuta ha dedotto: che controparte non ha provato il nesso di causalità tra la sua caduta ed il bene in custodia della che l'ascensore in questione era perfettamente CP_1 funzionante e risultava essere stato regolarmente sottoposto alla manutenzione periodica ai fini della verifica di conformità relativa;
che controparte è caduta per una sua perdita di equilibrio e per la sua negligenza nel sostare, incerta, sulla porta di accesso dell'ascensore; che la testimone che ha assistito all'evento ha riferito che la controparte entrava nell'ascensore quando all'improvviso si chiudeva la porta dell'ascensore provocandone la caduta senza nulla dire circa sobbalzi verificatisi all'ascensore; che, comunque, il comportamento della danneggiata dovrebbe essere valutato con efficienza preponderante nella causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; che la quantificazione del danno appare eccessiva e comunque non provata da controparte.
La causa, istruita tramite prove orali, documenti e consulenza tecnica medico-legale è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato la dinamica del fatto, con particolare riferimento alla sussistenza di un sobbalzo di tensione elettrica effettuato dall'ascensore, sobbalzo che avrebbe provocato la chiusura delle porte dell'ascensore e la conseguente caduta a terra della stessa.
Al riguardo si osserva che la teste escussa all'udienza dell'11.7.2024, ha confermato Testimone_1 la domanda di cui al capitolo di prova sub 1 (“D.C.V. il giorno 3.01.2022 alle ore 18.15 circa la sig.ra si apprestava a salire sull'ascensore al primo piano, dal quale si accede ai garage del Parte_1 parcheggio interrato, presso il centro commerciale Prato Leonardo, Via Fiorentina n. 1 e che CP_1
pagina 4 di 6 nel momento in cui la stessa entrava nell'ascensore sobbalzava a causa di uno sbalzo di tensione elettrica, causando la caduta della sig.ra ) precisando di essere a conoscenza del fatto perché si Pt_1 trovava all'interno dell'ascensore.
Tuttavia, nel documento 1 di parte ricorrente denominato “modulo testimone dichiarazione resa dal testimone oculare presente all'evento” la stessa teste ha dichiarato “mi trovavo vicino all'ingresso dell'ascensore al piano I dal quale si accede al garage” ed ancora “la sig.ra entrava Parte_1 nell'ascensore quando all'improvviso la porta dell'ascensore si chiudeva e la stessa cadeva”.
Tali dichiarazioni, tra loro non convergenti, dimostrano la scarsa attendibilità della teste escussa posto che al momento dell'evento ha dichiarato di trovarsi vicino all'ingresso dell'ascensore mentre in udienza ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché la stessa era all'interno dell'ascensore.
Ed ancora, la teste in udienza ha confermato le domande postegli e quindi Testimone_2 che la caduta è avvenuta a causa del sobbalzo di tensione dell'ascensore che aveva provocato la chiusura del medesimo mentre nel modulo testimoni aveva dichiarato che si trovava in prossimità dell'ingresso dell'ascensore al piano primo dal quale si accede ai garage dell'interrato e che la signora entrava nell'ascensore quando d'improvviso si chiudeva la porta dell'ascensore Parte_1 provocandone la caduta senza nulla dire circa la sussistenza di un sobbalzo o meno, rendendo, pertanto, la testimonianza non precisa né circostanziata.
Pertanto, all'esito del giudizio deve affermarsi che la ricorrente non ha provato il nesso di causalità tra il sobbalzo di tensione elettrica e la chiusura improvvisa dell'ascensore e l'evento dannoso della caduta.
Non si può, difatti, escludere che la chiusura dell'ascensore sia avvenuta come normalmente avviene quando si temporeggia nell'accedere all'interno di esso, cosa che se si fosse verificata nel caso in esame escluderebbe una responsabilità di parte convenuta perché indice di una negligenza della ricorrente.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori minimi tenuto conto della non complessità della controversia).
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico di parte ricorrente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così pagina 5 di 6 provvede:
1. Respinge la domanda formulata da parte ricorrente;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
Prato, 11/11/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
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