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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
OR LI Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
PONTARA BENEDETTA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2856/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Parte_1 C.F._1
EX SC del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
Controparte_1
convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 27/11/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 02/10/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata in [...]_1
(BZ) il 4 dicembre 2002, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 1 di 9 di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 42, Parte I, Serie A, Anno Parte_2
2002, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome
« » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre Per_1 Pt_1
che la Cancelleria, ad avvenuto passaggio in giudicato, trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al Parte_2 comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 01/12/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 02/10/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 13/10/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, il ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico maschile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere femminile;
- di essere anagraficamente uomo, ma di identificarsi quale donna, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere iniziato, dal 2015, ossia dall'inizio della pubertà, “a mettere in discussione il proprio ruolo di genere”, ad esempio “provando di nascosto i vestiti della madre e della sorella minore rovistando ripetutamente nel loro guardaroba”;
- di essersi confidato con suo padre quando aveva 14 anni di età, e quest'ultimo, “dopo un iniziale stato di confusione e disapprovazione”, in accordo con la madre, lo convinceva a consultare un terapeuta, che lo seguiva per quattro anni;
durante questo periodo si è innamorato di due ragazze “che tentava di corteggiare assumendo degli atteggiamenti marcatamente maschili”, ma di avere riscontrato “forti difficoltà a calarsi in tale parte, dal momento che questa rappresentava proprio ciò da cui si stava allontanando da tempo”;
- di essersi successivamente confidato anche con le amiche più strette e, “sentendosi particolarmente a proprio agio, si apriva anche con la cerchia più ampia di amici”;
Pag. 2 di 9 da tale momento in poi veniva chiamato dai suoi amici con il nome di elezione
“ ”, di seguito partecipando “alle feste e ad altri eventi sociali solo come Per_1 donna”;
- sebbene in famiglia non venisse compresa la sua esigenza di una potenziale transizione di genere, nel maggio 2023, riusciva ad avere il permesso dai genitori di mostrarsi come donna in occasione di un viaggio a Roma di tre giorni con la famiglia,
“a condizione che nessun altro lo venisse a sapere”; tuttavia, nonostante questa apertura, percepiva la pressione sociale in modo talmente opprimente da compiere due tentativi di suicidio nel settembre del 2023;
- di essersi quindi rivolto, a gennaio 2024, al dott. psicologo e Persona_2
psicoterapeuta specializzato in materia, il quale aiutava i suoi genitori a comprendere il disagio esistenziale che provava, così riuscendo ad acquisire il loro consenso per l'avvio di un percorso di transizione di genere (cfr. doc. n. 2);
- di avere già iniziato a marzo 2025 un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.
con successiva prescrizione del medico di base, dott. Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. da n. 3 a n. 6);
- di venire ora riconosciuto con il nome femminile di “ ” in ogni ambito sociale, Per_1
in famiglia, al lavoro, nella pratica dello sport e nella cerchia amicale, ivi compresi i social network (cfr. doc. n. 8 e 9).
2. Dalla documentazione versata agli atti risulta che la disforia di genere diagnosticata al ricorrente sia da ritenersi consolidata.
La relazione psicologica allegata al ricorso, redatta in lingua tedesca, conferma quanto ivi esposto, ovvero che il ricorrente, da tempo, ha fatto proprio il ruolo di donna, vivendolo in modo corrispondente e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
Lo specialista attesta come siano pienamente integrati i criteri diagnostici della disforia di genere, potendosi quindi ravvisare manifesta incongruenza di genere, nel contempo escludendo che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere il risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
Pag. 3 di 9 3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà
Pag. 4 di 9 individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Pag. 5 di 9 4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere femminile è consolidato e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità dello stesso e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale sente di appartenere con interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente già vive e si rapporta con gli altri come donna, identificandosi con il nome di “ ”. Anche in virtù della terapia Per_1
ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso femminile.
Lo specialista, che segue il ricorrente dal 2024, ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dallo stesso, di vivere come individuo appartenente al sesso femminile e come tale essere riconosciuto, ponendo chiara diagnosi di disforia di genere e riferendo della consapevole volontà, dallo stesso espressa, a procedere alla modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé
e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Pag. 6 di 9 Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea
Pag. 7 di 9 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un consapevole percorso individuale di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a nato il [...] a [...], registrato presso Parte_1 il Comune di al n. 42-I-A/2002, dovendosi dare atto del mutamento Parte_2
di sesso da maschile a femminile, con conseguente sostituzione del nome “ Pt_1 con il nome “ ”; Per_1
Pag. 8 di 9 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 18/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
IE OL LI AN
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
IE OL LI AN
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
OR LI Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
PONTARA BENEDETTA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 2856/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Parte_1 C.F._1
EX SC del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
Controparte_1
convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 27/11/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 02/10/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata in [...]_1
(BZ) il 4 dicembre 2002, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 1 di 9 di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 42, Parte I, Serie A, Anno Parte_2
2002, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome
« » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre Per_1 Pt_1
che la Cancelleria, ad avvenuto passaggio in giudicato, trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al Parte_2 comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 01/12/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 02/10/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 13/10/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in pari data, il ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico maschile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere femminile;
- di essere anagraficamente uomo, ma di identificarsi quale donna, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di avere iniziato, dal 2015, ossia dall'inizio della pubertà, “a mettere in discussione il proprio ruolo di genere”, ad esempio “provando di nascosto i vestiti della madre e della sorella minore rovistando ripetutamente nel loro guardaroba”;
- di essersi confidato con suo padre quando aveva 14 anni di età, e quest'ultimo, “dopo un iniziale stato di confusione e disapprovazione”, in accordo con la madre, lo convinceva a consultare un terapeuta, che lo seguiva per quattro anni;
durante questo periodo si è innamorato di due ragazze “che tentava di corteggiare assumendo degli atteggiamenti marcatamente maschili”, ma di avere riscontrato “forti difficoltà a calarsi in tale parte, dal momento che questa rappresentava proprio ciò da cui si stava allontanando da tempo”;
- di essersi successivamente confidato anche con le amiche più strette e, “sentendosi particolarmente a proprio agio, si apriva anche con la cerchia più ampia di amici”;
Pag. 2 di 9 da tale momento in poi veniva chiamato dai suoi amici con il nome di elezione
“ ”, di seguito partecipando “alle feste e ad altri eventi sociali solo come Per_1 donna”;
- sebbene in famiglia non venisse compresa la sua esigenza di una potenziale transizione di genere, nel maggio 2023, riusciva ad avere il permesso dai genitori di mostrarsi come donna in occasione di un viaggio a Roma di tre giorni con la famiglia,
“a condizione che nessun altro lo venisse a sapere”; tuttavia, nonostante questa apertura, percepiva la pressione sociale in modo talmente opprimente da compiere due tentativi di suicidio nel settembre del 2023;
- di essersi quindi rivolto, a gennaio 2024, al dott. psicologo e Persona_2
psicoterapeuta specializzato in materia, il quale aiutava i suoi genitori a comprendere il disagio esistenziale che provava, così riuscendo ad acquisire il loro consenso per l'avvio di un percorso di transizione di genere (cfr. doc. n. 2);
- di avere già iniziato a marzo 2025 un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.
con successiva prescrizione del medico di base, dott. Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. da n. 3 a n. 6);
- di venire ora riconosciuto con il nome femminile di “ ” in ogni ambito sociale, Per_1
in famiglia, al lavoro, nella pratica dello sport e nella cerchia amicale, ivi compresi i social network (cfr. doc. n. 8 e 9).
2. Dalla documentazione versata agli atti risulta che la disforia di genere diagnosticata al ricorrente sia da ritenersi consolidata.
La relazione psicologica allegata al ricorso, redatta in lingua tedesca, conferma quanto ivi esposto, ovvero che il ricorrente, da tempo, ha fatto proprio il ruolo di donna, vivendolo in modo corrispondente e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
Lo specialista attesta come siano pienamente integrati i criteri diagnostici della disforia di genere, potendosi quindi ravvisare manifesta incongruenza di genere, nel contempo escludendo che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere il risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
Pag. 3 di 9 3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà
Pag. 4 di 9 individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Pag. 5 di 9 4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere femminile è consolidato e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità dello stesso e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale sente di appartenere con interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente già vive e si rapporta con gli altri come donna, identificandosi con il nome di “ ”. Anche in virtù della terapia Per_1
ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso femminile.
Lo specialista, che segue il ricorrente dal 2024, ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dallo stesso, di vivere come individuo appartenente al sesso femminile e come tale essere riconosciuto, ponendo chiara diagnosi di disforia di genere e riferendo della consapevole volontà, dallo stesso espressa, a procedere alla modificazione dei connotati e tratti sessuali secondari tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé
e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Pag. 6 di 9 Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea
Pag. 7 di 9 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un consapevole percorso individuale di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo a nato il [...] a [...], registrato presso Parte_1 il Comune di al n. 42-I-A/2002, dovendosi dare atto del mutamento Parte_2
di sesso da maschile a femminile, con conseguente sostituzione del nome “ Pt_1 con il nome “ ”; Per_1
Pag. 8 di 9 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 18/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
IE OL LI AN
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
IE OL LI AN
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